Pignoramento presso terzi, attenzione: in questi casi non è valido

Nadia Pascale

13 Dicembre 2023 - 14:19

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Il pignoramento presso terzi non sempre è valido, vi sono delle procedure da seguire e la mancata notifica rende l’atto inesistente, cioè come se mai fosse stato posto in essere.

Pignoramento presso terzi, attenzione: in questi casi non è valido

Il pignoramento presso terzi può essere considerato inesistente? Cosa succede se il pignoramento presso terzi è inesistente? Che differenza c’è tra un pignoramento nullo e un pignoramento inesistente?

I creditori hanno diverse opzioni per riscuotere i crediti vantati, tutto è più semplice se al momento della costituzione del credito è stata fornita una garanzia specifica, ad esempio un prestito con cessione del quinto, oppure l’iscrizione di un’ipoteca.

Più difficile quando l’esecuzione deve essere attuata su beni del debitore non specifici, ma da cercare. Tra le possibili forme di esecuzione forzata vi è il pignoramento presso terzi. Si tratta però di una procedura complessa in quanto coinvolge diversi soggetti e l’errore può essere dietro l’angolo.

Ecco a cosa fare attenzione per non far perdere validità al pignoramento presso terzi.

Cos’è il pignoramento presso terzi e quando non si può fare?

Il pignoramento presso terzi è una particolare forma di esecuzione forzata che prevede la possibilità per il creditore di accedere a beni e somme del debitore detenute presso terzi. Il caso classico è il pignoramento del conto corrente, il pignoramento dello stipendio e, in limitate ipotesi, si può provvedere a pignorare la cassetta di sicurezza in banca.

La legge stabilisce dei limiti, cioè non è possibile effettuare il pignoramento presso terzi dell’assegno alimentare, sussidi di maternità, assegni di invalidità, si tratta di limiti inerenti lo stretto necessario per vivere.

Oltre questi limiti, vi sono delle procedure specifiche da seguire e nel momento in cui dei passaggi non sono correttamente effettuati, oppure sono saltati, viene inficiata l’intera procedura e questo è quanto descritto nella sentenza della Corte di cassazione n. 32804 del 27.11.2023.

Vediamo in quali casi il pignoramento presso terzi non è valido

Il caso, pignoramento presso terzi inesistente e non valido per mancata notifica

Nel caso in questione il pignoramento presso terzi ha a oggetto il quinto dello stipendio da parte della Banca creditrice. Tale procedura prevede innanzitutto la notifica dell’atto di precetto al debitore. Segue, in un periodo compreso tra il 10° e il 90° giorno dalla notifica del precetto, la notifica dell’atto di pignoramento al debitore principale e al terzo pignorato.

Nel caso in oggetto l’ufficiale giudiziario tenta la notifica dell’atto di pignoramento al debitore principale, ma non riesce a trovarlo e restituisce l’atto al mittente con la dicitura “perché sconosciuto all’indirizzo in atti”.

A questo punto il debitore principale propone ricorso avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme, ex art 553 cpc, per la mancata notifica dell’atto. Il creditore sostiene che la stessa proposizione del ricorso costituisca indice di conoscenza dell’atto e di conseguenza sana la nullità.

Il tribunale accetta tale tesi, ma il debitore principale ricorre in Cassazione, ed è proprio in tale sede che vengono superati tutti i dubbi e si chiarisce la differenza tra nullità dell’atto e inesistenza dell’atto.

La mancata notifica del pignoramento al debitore principale rende l’atto inesistente

La Corte di Cassazione nella sentenza 32804 del 27 novembre, in linea con precedenti pronunce, ha ribadito che il pignoramento presso terzi costituisce “fattispecie a formazione progressiva”, in essa l’atto di input che non può mancare è proprio la notifica al debitore principale.

Il difetto di tale notifica non rende la procedura nulla, ma inesistente. Tale vizio dell’atto, cioè l’inesistenza dello stesso, non può essere sanata, a differenza della nullità, con un comportamento concludente come la costituzione in giudizio.

La conseguenza logica è che, mancando del tutto l’atto iniziale del pignoramento presso terzi, cioè la notifica al debitore principale, tutta la procedura viene travolta.

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