Maternità posticipata: come funziona, quando spetta e a chi consegnare il certificato

Simone Micocci

30 Settembre 2022 - 14:05

condividi

Maternità posticipata: cos’è e come funziona? Guida per la lavoratrice in gravidanza che vuole ritardare l’inizio del congedo.

Maternità posticipata: come funziona, quando spetta e a chi consegnare il certificato

Si parla di maternità posticipata quando la lavoratrice dà avvio al congedo successivamente alla data prevista solitamente dalla normativa.

Il congedo di maternità obbligatorio, infatti, ha inizio quando mancano 2 mesi alla data presunta del parto, quindi all’entrata dell’8° mese di gravidanza, e dura fino al compimento del 3° mese di vita del figlio. Tuttavia, alla lavoratrice viene data la possibilità di fruire di tale congedo in maniera flessibile, rinviandone l’inizio a un mese del parto (quindi all’entrata del 9° mese di gravidanza) oppure direttamente alla data dello stesso, con lo scopo di avere più tempo da dedicare al bambino nei primi mesi di vita.

Con la maternità posticipata, infatti, la durata del congedo dopo il parto diventa di 4 o 5 mesi, a seconda di quando ha avuto inizio l’astensione.

A tal proposito, l’Inps ha comunicato una semplificazione delle procedure per la richiesta della maternità posticipata. Con la circolare n. 106 pubblicata il 29 settembre 2022, infatti, è stato abolito il passaggio che prevedeva l’invio della documentazione sanitaria all’Inps, in quanto d’ora in avanti per la consegna di qualsiasi certificato che autorizza la lavoratrice ad andare in maternità posticipata bisognerà fare riferimento solamente al datore di lavoro.

Alla luce delle ultime novità a riguardo, ecco una guida aggiornata con le regole da rispettare per poter ritardare l’inizio della maternità e goderne per più tempo dopo il parto.

Maternità posticipata: come funziona

Ogni lavoratrice dipendente ha l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa in prossimità del parto per un periodo complessivo di almeno 5 mesi. Di regola il congedo obbligatorio di maternità deve avere inizio con 2 mesi di anticipo dalla data presunta del parto, per poi protrarsi fino al compimento del 3° mese del nascituro.

Tuttavia, alla lavoratrice è riconosciuta una sorta di flessibilità, con la possibilità di posticipare l’inizio del congedo e avere così più tempo per assentarsi dopo il parto. Una possibilità di cui usufruiscono perlopiù quelle lavoratrici che svolgono mansioni che non richiedono chissà che sforzo fisico e quindi possono tranquillamente lavorare fino agli ultimi giorni di gravidanza.

A tal proposito, le regole sulla maternità posticipata sono state aggiornate con la circolare Inps n. 148 del 12 dicembre 2019, con la quale l’Istituto ha fornito tutte le istruzioni su come ritardarne l’inizio. Qui vengono di fatto confermate le due formule oggi in vigore:

  • inizio del congedo 1 mese prima dalla data presunta del parto, con termine fissato al compimento del 4° mese di vita del bambino;
  • congedo goduto interamente dopo il parto, quindi fino al 5° mese di vita del bambino.

La decisione spetta alla lavoratrice, ma non solo: per poter posticipare l’inizio del congedo, infatti, serve il via libera da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e - laddove previsto - del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Maternità posticipata: il certificato medico

Come anticipato, la decisione è della lavoratrice ma con il via libera del medico il quale dovrà accertare che ritardare l’inizio della maternità, e quindi con la prosecuzione dell’attività lavorativa, non mette a rischio né la salute della mamma né del nascituro.

La certificazione deve essere redatta dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, e dovrà certificare - come specificato dal ministero del Lavoro con la circolare n. 43 del 2000 - l’assenza di:

  • condizioni patologiche che configurino un rischio per mamma e nascituro;
  • un provvedimento d’interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro
  • un pregiudizio alla salute di mamma e nascituro a causa di mansioni svolte, ambiente di lavoro od orario di servizio;
  • controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Dunque, la possibilità di posticipare l’inizio del congedo di maternità è preclusa a quelle mamme che hanno già beneficiato di un certo periodo dell’indennità riconosciuta per maternità a rischio, anche se nel contempo la gravidanza è sotto controllo.

La suddetta certificazione andrà prodotta prima della richiesta della maternità posticipata all’Inps.

A chi va consegnata la certificazione?

Novità assoluta del 2022 è la semplificazione apportata alla procedura per la richiesta della maternità posticipata.

Con la circolare Inps n. 106 del 29 settembre 2022, l’Istituto ha annunciato una semplificazione dell’intera procedura, pur ribadendo l’obbligo per la lavoratrice che intende ritardare l’inizio della maternità di produrre l’idonea certificazione.

Tuttavia, mentre fino a oggi la documentazione andava inviata alla sede Inps competente sul territorio per mezzo di raccomandata, d’ora in avanti basterà consegnare il tutto al proprio datore di lavoro, o committente.

Novità che si applica sia per coloro che intendono ritardare l’inizio del congedo di un solo mese che per chi invece ne vuole godere interamente dopo il parto.

D’ora in avanti, quindi, basterà indicare nella domanda telematica all’Inps, che resta di competenza della lavoratrice (la quale può rivolgersi anche a un patronato), la data di inizio della maternità e nel frattempo, qualora si richieda la forma posticipata, consegnare all’azienda il certificato del medico che attesta l’assenza di condizioni che impediscono la prosecuzione dell’attività lavorativa per un altro mese o comunque fino alla data del parto.

Un cambio di passo necessario alla luce dei numerosi ricorsi presentati davanti la Corte di Cassazione. Per adeguarsi agli orientamenti della giurisprudenza, quindi, l’Inps ha stabilito che l’onere di accertare che l’opzione per il rinvio del periodo di astensione non comporti pregiudizio alla salute della gestante e al nascituro d’ora in avanti spetterà alle singole Regioni e al Servizio sanitario nazionale.

Iscriviti a Money.it