Irap, sarà abolita nel 2024 con la riforma fiscale?

Nadia Pascale

16 Settembre 2023 - 07:30

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Ci sarà l’abolizione dell’Irap nel 2024? Questa la domanda che si pongono coloro che sperano in una riduzione della pressione fiscale e degli adempimenti.

Irap, sarà abolita nel 2024 con la riforma fiscale?

L’Irap è l’imposta regionale sulle attività produttive, una delle più avversate dalle imprese. La legge di delega per la riforma fiscale la pone al centro dell’attenzione nell’articolo 8 che delinea la strada da seguire per l’abolizione graduale dell’imposta.

Tale superamento sarà davvero foriero di novità positive per le imprese? Ci sarà una riduzione di adempimenti e della pressione fiscale?

Naturalmente sono in molti a sperare che questo «cambiamento» possa avvenire già nel corso del 2024, ma i tempi potrebbero essere più lunghi rispetto a quelli previsti per la riduzione delle aliquote Irpef, vediamo perché è difficile un’abolizione dell’Irap già dal prossimo anno.

Chi sono oggi i soggetti passivi Irap?

L’Irap è disciplinata dal decreto legislativo 446 del 1997, il presupposto per l’applicazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni e e servizi.

Si è detto in precedenza che si tratta di un’imposta non particolarmente gradita e di fatto si è spesso parlato di una sua abolizione, la legge di bilancio 2022 ha portato piccole novità, infatti l’articolo 1 comma 8 della legge 234 del 2021 dispone che non sono più soggetti passivi Irap a partire dal periodo di imposta 2022 le persone fisiche, cioè:

  • esercenti attività commerciali;
  • esercenti arti e professione.

Sono attualmente soggetti passivi Irap:

  • Snc (società in nome collettivo);
  • Sas (società in accomandita semplice);
  • società semplici;
  • società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Srls).

Tra gli elementi che portano l’Irap a non essere particolarmente gradita vi è il fatto che nella base imponibile sono compresi anche elementi che di fatto non rappresentano per l’azienda una vera disponibilità economica, ad esempio tra gli oneri deducibili, che quindi non concorrono a determinare la base imponibile, non vi sono le spese per il personale e per i collaboratori, gli interessi sui canoni di locazione ed altri elementi negativi.

Le difficoltà nella abolizione dell’Irap sono invece determinate dal fatto che il gettito è destinato quasi completamente al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale che, di converso, è quasi del tutto sostenuto da tali entrate.

Fatta questa importante premessa, possiamo passare alle indicazioni fornite nella legge di delega alla riforma fiscale per l’abolizione dell’Irap.

Come cambierà l’Irap con la riforma fiscale?

L’articolo 8 della legge di delega per la riforma fiscale si occupa dei principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. Già questo primo elemento ci porta a capire che è molto probabile che nel prossimo periodo di imposta non vi saranno molte novità e per arrivare al superamento definitivo potrebbero volerci anche più anni.

Il comma 2 specifica che il Governo nell’esercitare la delega per la riforma deve procedere con gradualità e mirare al superamento dell’Irap prima in favore di società di persone (società semplici, società in accomandita semplice e società in nome collettivo) e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Non solo, lo stesso comma 1, lett.a), offre al Governo un’altra indicazione importante, cioè è tenuto a

istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell’Ires, con esclusione del riporto delle perdite.

Si nota quindi che in realtà vi è un superamento dell’Irap, che potrebbe portare a una riduzione della pressione fiscale, ma di fatto si tratta di una sostituzione dell’imposta, lo stesso comma 1, lett. a) dell’articolo 8 ci dice perché non si può superare effettivamente l’Irap, sottolinea, infattti, che vi deve essere

invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di Irap.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 specifica, ulteriormente, che il Governo deve

provvedere affinché l’intervento di cui alla lettera a garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario e sono sottoposte a piani di rientro.

Ricordiamo che attualmente i piani di rientro per le regioni il cui sistema sanitario sia in difficoltà ( è capitato ad esempio in Campania e in Molise) comportano un’applicazione anche automatica di aliquote Irap superiori alle minime.

Nel 2024 i contribuenti dovranno pagare l’Irap?

Nel 2024 i contribuenti dovranno versare l’Irap relativa al periodo di imposta 2023, inoltre si ricorda che la legge di delega di riforma fiscale concede al Governo 24 mesi per attuare le varie parti della stessa, il superamento dell’Irap potrebbe non essere tra i primi passi perché vi è la necessità di trovare soluzioni alternative per mantenere invariato il gettito destinato al servizio sanitario.

A ulteriore conferma di ciò, il comma 2 dell’articolo 8 sottolinea che gli interventi normativi volti al superamento dell’Irap non devono portare aggravi sui redditi di lavoro dipendente e pensioni. Di conseguenza:

  • il sistema sanitario non deve avere riduzione di gettito;
  • l’Irap deve essere abolita ma deve essere prevista una sovrimposta;
  • eventuali riduzioni di gettito devono essere compensate con aumento di carico fiscale su soggetti diversi da lavoratori dipendenti e pensionati e quindi dovranno ricadere su lavoratori autonomi, professionisti, società, cioè sui soggetti Irap.

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# IRAP

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