Infortunio sul lavoro: le sanzioni per il datore di lavoro

Simone Micocci

21/03/2019

22/03/2019 - 10:24

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Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro in caso di infortunio provocato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e cosa rischia in caso di mancata comunicazione dell’evento.

Infortunio sul lavoro: le sanzioni per il datore di lavoro

In caso di infortunio sul lavoro di un proprio dipendente, il datore di lavoro deve darne tempestiva denuncia all’Inail, indicando il codice fiscale del datore di lavoro.

In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale questo rischia una sanzione amministrativa, così come pure in caso di denuncia mancata o tardiva dell’infortunio.

Tuttavia, anche nel caso in cui il datore di lavoro rispetti tutte le regole riguardanti la comunicazione dell’infortunio non è al riparo dalle sanzioni penali e civili: bisogna capire, infatti, se l’evento è dipeso dal mancato rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, ossia se poteva essere evitato in caso di maggior accortezza dell’impresa.

In questo articolo faremo chiarezza su cosa rischia il datore di lavoro quando uno dei suoi dipendenti si infortuna sul lavoro; prima di ciò, però, è bene fare chiarezza sul significato di “infortunio”.

Infortunio sul lavoro: cos’è?

L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico avvenuto per causa violenta, sul posto di lavoro o in occasione del lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.

Da esso deriva una lesione personale o malattia del corpo che comporta l’astensione dal lavoro per un periodo di tempo definito. È necessario un collegamento di causa effetto tra l’infortunio e lo svolgimento delle prestazioni lavorative, affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro.

La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria presso l’Inail per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi; tale assicurazione copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul posto di lavoro o per tornare a casa (il c.d. infortunio in itinere).

Ci sono dei casi in cui l’infortunio sul lavoro richiede l’intervento della Procura Generale. Nel dettaglio, questo avviene d’ufficio quando l’infortunio provoca:

  • la morte del lavoratore;
  • una lesione personale con prognosi superiore ai 40 giorni.

La Procura interviene anche per gli infortuni con prognosi non superiore ai 40 giorni, ma solo se il dipendente presenta la querela.

Sanzioni penali e civili a carico del datore di lavoro

Un infortunio sul lavoro può portare a sanzioni penali, civili o amministrative ai danni del datore di lavoro.

Poiché l’infortunio comporta sempre una lesione personale ai danni del lavoratore, tale fattispecie viene sanzionata dalla legge penale in quanto consegue ad una condotta costitutiva di reato; si tratta dei reati di lesioni e omicidio colposo, quando dall’evento derivi la morte del lavoratore. In quest’ultimo caso l’azione penale viene esercitata d’ufficio dalla Procura, non appena giunge la notizia di reato, cioè non appena le autorità competenti vengono a conoscenza dei fatti lesivi.

Le lesioni colpose invece, per essere perseguite necessitano di una denuncia (la querela del soggetto offeso o dei suoi eredi, in caso di decesso).

La condotta illecita del datore di lavoro consiste nella violazione di norme antinfortunistiche, che impongono l’adozione di una serie di misure di sicurezza per l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro con conseguente lesione dell’integrità fisica del lavoratore.

La legge prevede inoltre che, nei casi di infortunio per i quali la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio (senza cioè che sia necessaria la presentazione di querela da parte dell’infortunato).

L’infortunio può dar luogo anche a sanzioni di tipo civile. È previsto, infatti, il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dal pregiudizio economico (come le spese sostenute per le cure, le perizie, gli eventuali mancati guadagni ecc.) nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, come il danno biologico costituito dalla lesione all’integrità psico fisica o il danno alla vita di relazione.

Le sanzioni amministrative

C’è il rischio inoltre di sanzioni amministrative. Si tratta di sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive come ad esempio, per quest’ultimo caso, il divieto di collaborare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione dell’attività di impresa.

Prima di andare avanti è bene ricordare che per gli infortuni verificatisi ai danni dei lavoratori dipendenti o assimilati, considerati non guaribili entro tre giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. A decorrere dal 1° luglio 2013 la comunicazione deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente per via telematica.

Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, il datore di lavoro deve effettuare la suddetta comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale deve segnalare l’evento entro 24 ore con qualunque mezzo che permetta di dimostrarne l’invio.

La comunicazione va data anche per gli infortuni che comportano l’assenza per più di un giorno di lavoro ma per non più di tre, ma puramente a fini statistici e informativi. In caso di ritardo si rischia una sanzione che va da 548,00 a 1.972,80 euro.

Quando invece si ritarda l’invio della comunicazione dell’infortunio superiore ai tre giorni si va incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

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