Notai, indennità di maternità: gli importi erogabili dalla Cassa del notariato

Isabella Policarpio

19 Aprile 2019 - 16:11

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Indennità di maternità per notai: importi, documenti necessari ed indicazioni della Cassa Nazionale del Notariato.

Notai, indennità di maternità: gli importi erogabili dalla Cassa del notariato

Notai, indennità di maternità: di seguito la guida su come richiederla, quali documenti allegare, entro quali termini e l’indicazione degli importi dal 2006 fino ad oggi.

In allegato il modulo da compilare ed inoltrare alla Cassa congiuntamente al certificato medico e agli altri documenti richiesti per ogni specifico caso.

La domanda deve presentare la domanda alla Cassa entro il termine perentorio di 180 giorni dall’evento, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa

Notai, indennità di maternità: le indicazioni della Cassa del Notariato

A norma dell’articolo 33 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà ai liberi professionisti, iscritti ad una Cassa di Previdenza, spetta una indennità, per i due mesi antecedenti ed i tre mesi successivi alla data del parto, pari ai cinque dodicesimi dell’80% del “solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo” nel secondo anno antecedente alla data dell’evento (parto, ovvero, aborto successivo al sesto mese, oppure data di ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione), purché nel periodo considerato l’istante risulti iscritto alla Cassa Nazionale del Notariato.

In caso di nuovi iscritti, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.

Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il terzo mese di gravidanza ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura di un dodicesimo del reddito professionale come sopra individuato.

L’indennità spetta anche nel caso di ingresso nella famiglia di bambino adottato o affidato in preadozione alle condizioni di cui all’art. 72 D. Lgs.151/2001. In tal caso la domanda deve essere presentata entro 210 giorni dall’ingresso in famiglia.

Indennità di maternità notai
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A quanto ammonta?

L’indennità di maternità non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3 del citato art. 70 D. Lgs. n.151/2001[2](anche in caso di gravidanza gemellare o plurima).

Inoltre, tale indennità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri enti e/o istituti assicuratori e la relativa corresponsione è condizionata all’iscrizione alla Cassa e all’attestazione dell’inesistenza del diritto alle relative indennità.

Indennità di maternità notai: come presentare la domanda

Per avere diritto alla corresponsione dell’indennità il notaio deve presentare la domanda alla Cassa ( vedi modulo allegato), per il tramite del Consiglio Notarile di appartenenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dall’evento, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Il Consiglio Notarile, a sua volta, provvede entro 15 giorni all’inoltro della domanda alla Cassa che procede entro tre mesi dal ricevimento della richiesta alla liquidazione dell’indennità.

Notai, indennità di maternità: quali documenti allegare

Per percepire l’indennità di maternità sono da allegare i seguenti documenti:

  • Documento rilasciato dalla Banca con l’indicazione del codice IBAN e dell’intestazione del rapporto;
  • Certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto (sostituibile con l’attestazione o certificato di nascita se la domanda è presentata dopo l’evento);
  • Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come da modello allegato;
  • Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
  • Dichiarazione di consenso informato.

Da allegare solo in caso di interruzione della gravidanza ai sensi della legge 194/1978:

  • Certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data di inizio della gravidanza e la data della sua interruzione (solo in caso di interruzione della gravidanza).

Da allegare solo in caso di adozione o affidamento preadottivo:

  • Copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Indennità di maternità notai: gli importi erogabili dal 2006 ad oggi

Ecco gli importi erogabili per l’inedennità di maternità ex articolo 70 del D.lgs numerpo 151/2001:

ANNO IMPORTO MINIMO IMPORTO MASSIMO
2006 € 4 224.48 € 21 122.40
2007 € 4 308.72 € 21 543.60
2008 € 4 382.76 € 21 913.80
2009 € 4 522.96 € 22 614.80
2010 € 4 554.16 € 22 770.80
2011 € 4 626.96 € 23 134.80
2012 € 4 753.50 € 23 767.50
2013 € 4 895.28 € 24 476.40
2014 € 4 952.32 € 24 741.60
2015 € 4 958.72 € 24 793.60
2016 € 4 958.72 € 24 793.60
2017 € 4 958.72 € 24 793.60
2018 € 5 012.80 € 25 064.00
2019 € 5 068.96 € 25 344.80

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