Cos’è la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)?

Simone Micocci

21/11/2017

21/11/2017 - 16:15

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Ci sono due tipi di cassa integrazione, la CIGS (Straordinaria) e la CIGO (Ordinaria). Ecco quali sono le differenze tra questi due ammortizzatori sociali erogati dall’INPS e tutte le informazioni sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Cos’è la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)?

La GIGS - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - è un ammortizzatore sociale erogato dall’INPS su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lo scopo di integrare la retribuzione di quei lavoratori dipendenti sospesi da un’azienda in difficoltà.

Uno strumento che oltre a sostenere il lavoro dipendente, compensando la retribuzione non pagata dalla propria azienda, si pone come un aiuto importante per la stessa azienda, la quale potrà così sostenere il processo di riorganizzazione.

Ma la CIGS non è l’unica tipologia di cassa integrazione prevista dalla legge poiché abbiamo anche la CIGO, ossia la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. La differenza tra questi due strumenti sta nella durata; a seconda che l’azienda abbia richiesto la Cassa Ordinaria o Straordinaria, infatti, l’INPS si prenderà carico del dipendente sospeso per un determinato periodo di tempo.

Differenze tra CIGS e CIGO

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è uno strumento rivolto ai lavoratori del settore industriale, che può essere richiesto nei periodi di particolare contrazione o sospensione dell’attività produttiva. Questo calo della produzione, però, deve essere causato da eventi non imputabili al datore di lavoro.

È possibile richiedere la CIGO, quindi, per eventi aziendali transitori (quando ad esempio si devono riparare alcuni macchinari) o per situazioni temporanee di mercato (calo della domanda).

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, invece, può essere richiesta quando si verifica uno dei seguenti eventi:

  • ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale;
  • crisi aziendale di grande rilevanza sociale;
  • contratti di solidarietà;
  • fallimento.

Come potete notare, la CIGS può essere richiesta anche per la riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale; a differenza della CIGO, però, la domanda può essere presentata anche quando questa decisione sia da imputare al datore di lavoro.

La differenza tra questi due strumenti consiste nella durata della cassa integrazione.

La CIGO può essere richiesta per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, prorogabili fino ad un massimo di 1 anno. Inoltre, anche se non continuativi, i periodi di CIGO non possono superare i 12 mesi nell’arco di un biennio.

La CIGS invece può essere richiesta anche per periodi più lunghi, poiché a seconda dell’evento causale questa ha una durata variabile dai 6 mesi ai 3 anni.

Di seguito vedremo nel dettaglio la durata della CIGS a seconda dei casi, mentre per un maggiore approfondimento sulla CIGO potete consultare la nostra guida di approfondimento sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

Destinatari della CIGS

La CIGS è uno strumento rivolto ai lavoratori subordinati - compresi quelli assunti con contratto di apprendistato - ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Tuttavia, la CIGS può essere richiesta solamente per quei dipendenti che hanno maturato almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro al momento della presentazione della domanda di cassa integrazione.

Durata

La durata della CIGS, come vi abbiamo anticipato in precedenza, dipende dalla motivazione che giustifica il provvedimento. Ad esempio, per la riorganizzazione aziendale la durata massima è di 24 mesi - anche non continuativi - in un quinquennio.

In caso di crisi aziendale, invece, la CIGS ha una durata massima di 12 mesi e non può essere concessa prima che siano trascorsi almeno due terzi del periodo previsto dall’autorizzazione.

Per i contratti di solidarietà, la cassa integrazione straordinaria ha una durata di 24 mesi in un quinquennio mobile. Viene stabilito però che per ciascuna unità produttiva la somma dei trattamenti di cassa integrazione - sia ordinaria che straordinaria - non deve essere superiore ai 24 mesi in un quinquennio.

Un’eccezione è rappresentata dal settore edilizio e dalle imprese che si occupano di attività di escavazione; per loro la durata massima della CIGS - per ciascuna unità produttiva - è di 30 mesi.

Importi

Il lavoratore posto in cassa integrazione non percepisce l’intera retribuzione, ma solo l’80% di quella che gli sarebbe spettata qualora avesse lavorato regolarmente.

Ci sono dei limiti - entrati in vigore dal 1° gennaio 2016 - come indicato nella tabella successiva:

Retribuzione lorda Tetto Limite lordo CIGS Limite netto CIGS
inferiore (o pari) a 2.102,24€ Basso 971,71€ 914,96€
superiore a 2.102,24€ Alto 1.167,91€ 1.099,60€

Per il settore edile, nei periodi di fermo causati dalle intemperie stagionali, i limiti sono:

Retribuzione lorda Tetto Limite lordo CIGS Limite netto CIGS
inferiore (o pari) a 2.102,24€ Basso 1.066,05€ 1.097,95€
superiore a 2.102,24€ Alto 1.401,49€ 1.319,64€

È bene specificare che il lavoratore in cassa integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La CIGS e la retribuzione pagata dal datore di lavoro, infatti, non sono cumulabili tra di loro.

Inoltre, qualora il dipendente non dia tempestiva comunicazione all’INPS in merito alla ripresa dell’attività lavorativa, perde il diritto all’integrazione salariale.

La domanda

Possono fare domanda di CIGS le aziende che nel semestre precedente hanno occupato in media più di 15 dipendenti. Nel calcolo sono compresi apprendisti e dirigenti. Le aziende che possono accedere a questo strumento sono elencate nel sito dell’INPS:

  • industriali, comprese quelle edili e affini;
  • artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante e che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante per cui si è ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • vigilanza.

Possono fare domanda anche altre imprese, purché nel semestre precedente abbiano occupato in media più di 50 dipendenti:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

La domanda va presentata entro sette giorni dalla stipula dell’accordo collettivo aziendale, nel quale va indicato l’elenco dei lavoratori interessati dalla sospensione e l’eventuale riduzione dell’orario di lavoro. I termini dell’accordo entreranno in vigore trenta giorni dopo dalla data di presentazione della domanda.

Questa va presentata in modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredata dell’elenco nominativo dei dipendenti interessati dalla misura e delle informazioni in merito alla riduzione dell’orario, del programma di intervento, della scheda relativa alla causale invocata e della copia del verbale di esame congiunto.

Una volta inviata la domanda - clicca qui per farlo - il Ministero del Lavoro ha 90 giorni di tempo per emanare l’apposito decreto che indica l’inizio della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Una volta concessa l’autorizzazione, l’azienda dovrà presentare all’INPS la modulistica necessaria per ottenere una nuova autorizzazione, riferita al conguaglio delle prestazioni concesse.

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