Modello 770/2020: i soggetti obbligati

Francesco Oliva

12/10/2020

25/10/2022 - 12:14

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In vista della scadenza per la presentazione del modello 770 facciamo il punto sui soggetti obbligati all’invio della dichiarazione dei redditi entro il prossimo 2 novembre.

Modello 770/2020: i soggetti obbligati

Il modello 770/2020 dovrà essere presentato entro il prossimo lunedì 2 novembre; la scadenza naturale del 31 ottobre, infatti, cade di sabato e questo fa slittare il termine per l’invio telematico al primo giorno lavorativo utile successivo.

Entro lo stesso termine, come di consueto, potranno essere inviate anche le certificazioni uniche (CU) relative ai compensi corrisposti ai lavoratori autonomi che non hanno l’obbligo di presentare il modello 730 precompilato.

In questo intervento ci concentreremo sui soggetti obbligati alla compilazione ed all’invio telematico del modello 770/2020.

Modello 770/2020: elenco soggetti obbligati a compilazione ed invio del modello

Chi deve presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta o modello 770/2020?

Il modello 770/2020 deve essere compilato ed inviato telematicamente dai soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno corrisposto specifiche somme o valori.

Si tratta, in particolare, dei soggetti che abbiano corrisposto le seguenti somme o valori:

  • importi assoggettati a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Alla dichiarazione in questione sono quindi obbligati i seguenti soggetti:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Modello 770/2020 AdE - Istruzioni
Clicca qui per scaricare le istruzioni per la compilazione del modello 770/2020
Modello 770/2020 AdE
Clicca qui per scaricare il modello 770/2020 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio.

Il modello 770 e le proposte di riforma continue degli ultimi anni

Negli ultimi anni si è spesso parlato di una possibile modifica, se non addirittura di una eliminazione del modello 770.

E ciò soprattutto a causa della parziale duplicazione di dati con le certificazioni uniche, che di fatto forniscono già al fisco tutti i dati sui compensi corrisposti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Il modello 770 si riduce, in definitiva, ad un elenco di ritenute.

Un adempimento di cui si potrebbe fare anche a meno semplicemente con un utilizzo più efficiente delle banche dati già a disposizione dell’amministrazione finanziaria.

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