Scadenza imposte 2 dicembre Ires ed Irap: i codici tributo da utilizzare

Anna Maria D’Andrea

27 Novembre 2019 - 16:11

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Scadenza imposte sui redditi: versamento entro il 2 dicembre 2019 anche per Ires ed Irap. Ecco quali sono i codici tributo da utilizzare per il pagamento con modello F24.

Scadenza imposte 2 dicembre Ires ed Irap: i codici tributo da utilizzare

Sarà una giornata particolarmente impegnativa il 2 dicembre 2019: è questa la scadenza per pagare le imposte sui redditi per i titolari di partita IVA.

Ires ed Irap saranno due delle imposte più onerose insieme all’Irpef. Per il versamento bisognerà utilizzare il modello F24, indicando i due codici tributo 2002 e 3813.

In sede di compilazione del modello F24 bisognerà prestare particolare attenzione nell’indicazione del corretto codice tributo per l’acconto Ires e quello relativo all’acconto Irap.

Maggiore attenzione bisognerà prestare anche al calcolo dell’acconto dovuto: il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha ridotto al 90% il totale dell’importo dovuto per i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

Chi ha già pagato il primo acconto Ires ed Irap (così come di tutte le altre imposte sui redditi) dovrà versare la seconda rata al 50% in luogo del 60%.

Scadenza imposte 2 dicembre 2019, codice tributo 2002 acconto Ires

Per il versamento della seconda rata o dell’unico acconto Ires in scadenza il 2 dicembre 2019, sarà necessario indicare nel modello F24 il codice tributo 2002, denominato:

  • “IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione - art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03” (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 76/E del 27/05/04).

In sede di compilazione del modello F24, bisognerà seguire le seguenti istruzioni:

Campi del modello F24Istruzioni compilazione
codice tributo 2002
rateazione/regione/prov/mese rif non compilare
anno di riferimento Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento
importi a debito versati indicare l’importo a debito
importi a credito compensati non compilare
TOTALE A somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
TOTALE B somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
SALDO (A - B) indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
codice ufficio non compilare
codice atto non compilare

Scadenza imposte 2 dicembre 2019, codice tributo 3813 acconto Irap

Per il versamento della seconda o unica rata di acconto Irap bisognerà invece indicare nel modello F24 il codice tributo 3813, denominato:

  • “Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Riportiamo di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24:

Campi del modello F24Istruzioni compilazione
codice regione codice della regione (Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome)
codice tributo indicare 3813
rateazione/mese rif non compilare
anno di riferimento Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento
importi a debito versati indicare l’importo a debito
importi a credito compensati non compilare
TOTALE E somma degli importi a debito indicati nella Sezione Regioni
TOTALE F somma degli importi a credito indicati nella Sezione Regioni, non compilare se non sono presenti importi a credito
SALDO (E - F) indicare il saldo (TOTALE E - TOTALE F)

Scadenza imposte 2 dicembre 2019: acconto al 90% anche per Ires ed Irap

Dopo aver illustrato le regole per pagare l’acconto Ires ed Irap in scadenza il 2 dicembre, è bene soffermarsi sulle regole per il calcolo dell’importo dovuto.

Il Decreto Fiscale n. 124/2019 ha modificato le quote di acconto dovute dai titolari di partita IVA, ma esclusivamente per coloro che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (forfettari inclusi).

La novità avrà un doppio binario, e le regole per l’anno in corso sono state illustrate dalla risoluzione n. 93/E dell’Agenzia delle Entrate.

Per il 2019, l’acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap, ecc.) è dovuto per il 90%. Regole diverse si applicheranno nel caso di versamento dell’acconto in una o due rate:

  • chi ha pagato la prima rata pari al 40% entro il 30 settembre, dovrà versare entro la scadenza del 2 dicembre il restante 50% di acconto;
  • chi versa l’acconto in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 sarà tenuto a versare il 90% (e non il 100%).

A partire dal 2020, i soggetti ISA torneranno a pagare il 100% dell’imposta, ma in due rate del 50%, e non più pari a 40% e 60%.

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