Reddito di cittadinanza, quali offerte di lavoro si possono rifiutare senza rischiare nulla

Simone Micocci

04/11/2022

Reddito di cittadinanza, per chi rifiuta un’offerta di lavoro congrua scatta una sanzione. Qui tutto quello che serve sapere a riguardo.

Reddito di cittadinanza, quali offerte di lavoro si possono rifiutare senza rischiare nulla

Chi non vuole lavorare non può prendere il reddito di cittadinanza; lo prevede la normativa che ha introdotto il Rdc, ossia il decreto 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, come pure le numerose modifiche che sono state apportate negli anni con lo scopo di rendere la misura maggiormente severa dal punto di vista della condizionalità.

Oggi, al netto di quelle che potrebbero essere le modifiche apportate dal governo Meloni, ci sono offerte di lavoro che si possono rifiutare e altre no. A tal proposito, è importante approfondire il concetto di offerta di lavoro congrua, come definito dal D.lgs. 150/2015; sono solamente queste, infatti, a non poter essere rifiutate, pena una sanzione che va dalla decurtazione dell’importo alla decadenza della misura.

Le uniche offerte di lavoro che può rifiutare chi prende il reddito di cittadinanza sono quelle ritenute non congrue, dove la congruità viene definita sulla base di tre principi:

  • coerenza tra l’offerta di lavoro, le esperienze e le competenze maturate;
  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio, nonché i tempi di trasferimento mediante mezzi pubblici di trasporto;
  • durata dello stato di disoccupazione.

A tal proposito, alla luce dei vari interventi normativi che ci sono stati negli ultimi anni, è bene fare chiarezza su quando oggi è possibile rifiutare un’offerta di lavoro senza perdere il reddito di cittadinanza e quando invece dire no potrebbe costare molto caro.

Anche perché proprio su questo sistema il governo Meloni potrebbe puntare per effettuare una prima scrematura dei beneficiari del reddito di cittadinanza, togliendolo a tutti coloro che pur essendo nella condizione di poter lavorare preferiscono fare esclusivamente affidamento sul sostegno di Stato.

Chi può rifiutare tutte le offerte di lavoro

Intanto è bene sottolineare che gli obblighi lavorativi e formativi non si applicano nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare, ma solo per coloro che rientrano nel profilo di occupabilità.

Nel dettaglio, sono esclusi o esonerati dal rispetto della condizionalità coloro:

  • che hanno compiuto i 65 anni di età;
  • a cui è stata accertata una riduzione della capacità lavorativa con percentuale superiore al 45%;
  • sono impegnati in un percorso di studio o di formazione (con il quale si acquisisce una qualifica riconosciuta dalla regione);
  • sui cui gravano carichi di cura nei confronti di un minore (fino a un massimo di 3 anni) o di un disabile;
  • che hanno già un lavoro, sia di tipo subordinato che autonomo. Tuttavia, nel caso dei cosiddetti working poor, ossia di coloro che percepiscono un reddito inferiore alla soglia che dà diritto alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, D.P.R. 917/1986, ossia 8.174 euro nel caso del lavoro dipendente, 5.500 euro per il lavoro autonomo.
  • che si trovano in uno stato di salute certificato, ad esempio le donne in gravidanza, che impedisce il ricollocamento.

Quali offerte si possono rifiutare e quali no

Tutti gli altri componenti del nucleo, ovviamente maggiorenni, devono invece sottostare a una serie di obblighi, come quello per cui bisogna accettare le offerte di lavoro ritenute congrue pena una sanzione (di cui parleremo in un secondo momento).

Quindi, le offerte congrue non si possono rifiutare, pena una sanzione più o meno severa a seconda dei casi, mentre tutte le altre sì.

A tal proposito, ai fini del reddito di cittadinanza si definiscono come congrue le offerte di lavoro che soddisfano i seguenti criteri:

  • la retribuzione offerta è superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo. Quindi, considerando un importo massimo di Rdc pari a 780 euro per la persona sola, ne risulta che lo stipendio offerto deve essere perlomeno pari a 858 euro. È importante, però, che la retribuzione sia in ogni caso conforme ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo di riferimento;
  • il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o part-time, a patto che sia almeno al 60% dell’orario a tempo pieno previsto dal Ccnl di riferimento;
  • sono validi sia i contratti a tempo indeterminato che di apprendistato, come pure quelli a tempo determinato purché non inferiori a 3 mesi;
  • anche per la distanza tra residenza e sede di lavoro devono essere soddisfatti determinati criteri. Ad esempio, viene stabilito che la sede di lavoro può distare al massimo 80 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque deve risultare raggiungibile nel limite temporale di massimo 100 minuti con i mezzi pubblici di trasporto. La seconda offerta, o la prima nel caso di rinnovo del beneficio (quindi per chi prende il reddito di cittadinanza da più di 18 mesi), può arrivare invece da qualsiasi parte d’Italia. Nel solo caso delle offerte di lavoro a tempo determinato o part-time, nei primi 18 mesi entrambe le offerte di lavoro devono rispettare il vincolo degli 80 chilometri di distanza. Diverso il caso dei nuclei familiari in cui ci sono componenti disabili, dove la seconda offerta è congrua solo quando arriva da una distanza massima di 100 chilometri. Nei nuclei in cui sono presenti minori, invece, nei primi 24 mesi di fruizione del beneficio la distanza non può superare i 250 chilometri.

Cosa rischia chi rifiuta un’offerta di lavoro congrua?

In caso di rifiuto dell’offerta di lavoro scatta una sanzione più o meno severa a seconda dei casi.

Nei primi 18 mesi, ad esempio, al primo rifiuto scatta un meccanismo di décalage, in quanto nei mesi successivi il reddito di cittadinanza si riduce costantemente di 5 euro, fino a quando viene raggiunta la soglia di 300 euro (moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza), al di sotto della quale non si può andare.

Il taglio non opera nei confronti di quei nuclei familiari in cui ci sono minori di 3 anni o componenti con grave disabilità.

Al secondo rifiuto, invece, il reddito di cittadinanza viene tolto e inoltre viene impedito di effettuare una nuova richiesta per i successivi 18 mesi, che diventano 6 nel caso dei nuclei con componenti minorenni o disabili.

Dopo il primo rinnovo, quindi alla scadenza di 18 mesi, il reddito di cittadinanza viene invece tolto già al rifiuto della prima offerta di lavoro.

Chi può segnalare il rifiuto di un’offerta di lavoro?

Solitamente sono i servizi per il lavoro, tanto pubblici che privati, a poter segnalare se un beneficiario del reddito di cittadinanza rifiuta un’offerta congrua. Tuttavia, da qualche mese questa possibilità è stata data anche alle aziende, le quali possono contattare il centro per l’impiego di zona per segnalare se un percettore ha rifiutato un’offerta di lavoro che presenta tutti i requisiti per essere definita congrua.

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