Portineria in condominio, come si dividono le spese e regole per l’alloggio

Ilena D’Errico

8 Gennaio 2024 - 23:12

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Ecco cosa prevede la legge sul portierato, come si dividono le spese condominiali, di chi è la portineria e quali sono le regole per l’alloggio del portiere.

Portineria in condominio, come si dividono le spese e regole per l’alloggio

La portineria è un servizio presente in molti condomini, principalmente affinché l’immobile e gli ingressi siano supervisionati dal portiere, ma non solo. Il portiere si occupa anche del ritiro e della distribuzione della posta e del coordinamento dei servizi effettuati nell’immobile, che di norma esegue personalmente con piccole manutenzioni.

Il portierato è fondamentale per l’accoglienza, soprattutto quando nel condominio vi sono anche degli studi professionali. Insomma, se tanti condomini hanno una portineria ci sono delle ottime ragioni, ma, nonostante ciò, c’è ancora tanta confusione sulle regole da seguire.

Non mancano mai le liti sulle spese per il compenso del portiere e tutte le spese annesse al servizio, così come sono frequenti i dubbi sull’alloggio adibito a portineria. Ecco cosa c’è da sapere.

Come si dividono le spese di portierato

La ripartizione delle spese condominiali è stabilita dall’articolo 1123 del Codice civile, secondo cui tutti i condomini devono partecipare in proporzione al valore della proprietà di ognuno. Questa regola si applica anche al portierato, poiché la legge cita in questa casistica

“Le spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. ”

Dunque, le spese di portierato devono essere pagate da tutti i condomini, ognuno a seconda dei millesimi di proprietà.

Chi paga il portiere

Non sempre i condomini sono d’accordo sul criterio per la ripartizione delle spese, soprattutto quando usufruiscono del servizio in misura minore degli altri. Intanto, si precisa che è possibile derogare alla norma con decisione dell’assemblea condominiale.

La giurisprudenza ha però più volte ricordato che tutti i condomini sono tenuti al pagamento, indipendentemente dalle possibilità di uso e dall’uso effettivo. Per esempio, anche il condomino con ingresso dalla strada (non passante per la portineria) deve pagare.

Questo perché la portineria è comunque un valore aggiunto dell’edificio di cui tutti beneficiano, anche se non la utilizzano per l’ingresso. Ciò peraltro non esclude che ne usufruiscano in altro modo, ad esempio perché il portiere si occupa anche di gestire altre attività e servizi.

Il condomino che ritiene di non usufruire dei servizi del portiere deve quindi rivolgersi all’assemblea, chiedendo ad esempio che venga ricalcolato il contributo dovuto.

Il portiere ha diritto all’alloggio?

Il contratto collettivo nazionale in vigore per portieri e custodi stabilisce che l’alloggio fornito dal condominio deve essere gratuito e rispettare una serie di requisiti specifici per essere idoneo a ospitare il portiere e i suoi familiari.

Il condominio potrebbe però non avere dei locali idonei o addirittura nessun posto libero, o semplicemente preferire che il portiere viva altrove arrivando alla sede di lavoro nell’orario concordato. Per legge ciò è possibile, purché il tutto venga concordato dalle parti in fase di assunzione. Il portiere ha comunque diritto alla guardiola e ai servizi.

L’alloggio gratuito compensa il pagamento?

L’alloggio gratuito al portiere e alla sua famiglia non è una cortesia o una comodità, ma una vera e propria prescrizione di legge. Se c’è una portineria il suo utilizzo deve essere garantito al dipendente a titolo gratuito, salvo l’esistenza di un patto scritto con il condominio.

Di conseguenza, la gratuità dell’alloggio non può in alcun modo sostituire il compenso del portiere. Non solo, nel caso in cui un contratto imponga il pagamento della portineria, l’inadempimento rispetto al canone di locazione non permette di trattenere la retribuzione del portiere. Si deve, invece, agire in giudizio.

Di chi è la portineria

La portineria è di norma un bene comune del condominio, comunque non appartiene al portiere bensì a chiunque ne abbia titolo idoneo. Di conseguenza, è possibile affittare o vendere la portineria (se non utilizzata) con il consenso dei condomini e le maggioranze richieste dalla legge.

Ciò a meno che l’alloggio sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini, se assegnato dal rogito del costruttore o acquistato in seconda istanza.

Il portiere contribuisce alle spese condominiali?

Il portiere con alloggio gratuito è un comodatario, che non deve quindi contribuire al pagamento delle spese condominiali. Tutto cambia se vi è una diversa previsione nel contratto di comodato oppure se il portiere abita nel condominio con contratto d’affitto.

Stando al contratto nazionale, il portiere deve provvedere personalmente alla Tari e al canone Rai, ma ha diritto a un contributo di 40 kw mensili per l’elettricità e 120 mq di acqua l’anno, mentre il gas è di norma a carico del condominio.

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