Imposta di bollo: cos’è, quando si paga ed esenzioni

Nadia Pascale

9 Febbraio 2024 - 10:58

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Cos’è l’imposta di bollo e in quali casi è dovuta? Ognuno di noi nella vita versa numerose volte l’imposta di bollo, ecco i casi principali e gli importi.

Imposta di bollo: cos’è, quando si paga ed esenzioni

Cos’è l’imposta di bollo, chi è obbligato a versarla e cosa succede in caso di mancato adempimento? Molti sottovalutano l’importanza di questo tributo, in realtà nelle casse dello Stato ha un’incidenza piuttosto alta. Naturalmente influenza anche la pressione fiscale.

In caso di mancato adempimento, oltre ad avere l’applicazione di sanzioni, viene anche inficiata la validità dell’atto a cui si riferisce che in molti casi non può essere validamente formato senza aver assolto l’obbligo.

In passato l’espressione tipica dell’imposta di bollo era l’applicazione di marche, punzoni, sigilli, questo uso “materiale” è stato limitato negli ultimi anni, in particolare dopo il 2007, l’imposta deve comunque essere versata anche se l’espressione materiale della stessa può essere virtuale.

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta applicata su documenti e atti. Come tutte le imposte indirette colpisce manifestazioni di ricchezza, ad esempio si applica nel caso di acquisto di immobili, ma anche per l’emissione di ricevuta per operazioni non soggette a Iva. L’Iva è l’imposta indiretta per eccellenza. Vediamo le caratteristiche generali dell’imposta di bollo, per quali atti deve essere versata, l’ammontare e le sanzioni previste.

Cos’è l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è disciplinata dal Dpr 642 del 1972 e successive modifiche, eccone le caratteristiche principali.
L’articolo 1 stabilisce “Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Si tratta di uno dei tributi più antichi che nasce come imposta sull’utilizzo della carta nella redazione degli atti formali, con la riforma del 1972 è divenuta l’imposta dovuta per l’impiego giuridico degli atti. Nella maggior parte dei casi viene applicata in misura fissa.

Gli atti possono essere soggetti a imposta di bollo fin dall’origine, oppure in caso d’uso. Le entrate dell’imposta di bollo sono di competenza esclusiva dello Stato, non esistono altri tributi di bollo a favore di enti minori.
Prima dell’entrata in vigore della riforma approvata con la legge finanziaria per il 2007, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo poteva essere assolto in 3 modi:

  • ordinario: acquisto e utilizzo di carta bollata, recante impresso il valore dell’imposta di bollo, realizzata e messa in vendita dallo Stato;
  • straordinario: applicazione di visto per bollo, il bollo a punzone o la marca da bollo
  • virtuale: cioè mediante versamento all’Agenzia delle Entrate.

La legge finanziaria del 2007 ha modificato l’articolo 3 del Dpr 642 del 1997 stabilendo che l’imposta di bollo si corrisponde mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno), oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, o ad altri uffici autorizzati, o mediante versamento in conto corrente postale.

Calcolo imposta di bollo per foglio o forfettario

Si è anticipato che l’imposta di bollo è dovuta su atti vincolati a obbligo di registrazione. Ci sono due modalità per assolvere l’obbligo, la prima è con calcolo per “foglio”, il secondo è in misura fissa. Quando la legge stabilisce che l’imposta paga per ogni foglio, generalmente l’importo è di 16 euro a foglio (tariffa aggiornata). Quando il pagamento forfettario occorre fare riferimento all’allegato A del Dpr 642 del 1972 e successive modifiche.

Allegato A
Tariffe imposta di bollo

Diventa a questo punto essenziale capire cosa si intende per “foglio”. Anche in questo caso arriva in soccorso il Dpr 642 del 1972, come modificato dall’art. 5 del Dpr 30 dicembre 1982, n. 955:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate a condizione che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale. Il classico atto da tenere in considerazione è l’atto di compravendita di un immobile.

Ad esempio, per l’atto di compravendita di un immobile se avviene con atto notarile l’imposta di bollo è dovuta in misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro.

Imposta di bollo sin dall’origine o in caso d’uso

Si è anticipato che l’imposta di bollo può essere dovuta sin dall’origine, cioè fin dall’inizio della formazione dell’atto, oppure in caso d’uso.

Nel primo caso sui documenti informatici l’imposta di bollo deve essere corrisposta con il modello F24, utilizzando esclusivamente il canale telematico: per tutti i titoli (fatture, atti, documenti, registri) che sono emessi e utilizzati durante l’anno, l’imposta dovrà essere corrisposta in un’unica soluzione entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive e consuntive.

Nel secondo caso in presenza di “atto” soggetto a bollo in caso d’uso, la corresponsione dell’imposta non è contemporanea alla formazione, ma avviene al momento della presentazione dell’atto stesso all’Agenzia delle Entrate (già Ufficio del Registro) per la formalità di registrazione (art. 2 del Decreto) e nella misura vigente a tale momento (art. 6 del Decreto).

Attualmente le ipotesi di obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo “in caso d’uso” sono molto ridotti. Si tratta soprattutto di casi in cui è necessario registrare opere dell’ingegno, come disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori. Si applica anche a liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere. Fino al 31 dicembre 1982, invece, era dovuta l’imposta di bollo anche per esibire documenti e atti in sede giurisdizionale.

Quali atti sono sottoposti a imposta di bollo

Gli atti soggetti a obbligo di versamento dell’imposta di bollo sono numerosi, si tratta in genere di atti con rilevanza pubblica, ad esempio le pubblicazioni di matrimonio o le sentenze. A farne una disamina è il Dpr 642 del 1972 e successive modifiche nei suoi allegati.

In questa sede vedremo i principali atti.

Imposta di bollo atti inerenti immobili

Sono oggetto di imposta di bollo: atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarati conformi all’originale rilasciati dagli stessi, in questo caso l’imposta di bollo dovuta è di 16 euro per ogni foglio.

Per gli atti rogati, ricevuti autenticati da notai o altri pubblici ufficiali relativi a diritti sugli immobili, il versamento è dovuto in misura fissa pari a 230 euro. Si applica questa misura per iscrizioni di ipoteche o diritti reali di godimento sugli immobili. Per il consolidamento di un usufrutto l’imposta di bollo è invece pari a 55 euro.

Imposta di bollo per opere dell’ingegno

Per le domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale (brevetti) ed atti allegati, successive formalità e istanze varie presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico l’imposta di bollo è pari a 42 euro per ogni domanda o richiesta di copia.

Imposta di bollo su cambiali e vaglia cambiario

L’articolo 20 del decreto 642 prevede che la cambiale, il vaglio cambiario e l’assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine. Ne deriva che il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti il titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo.

Ricevute e fatture sono sottoposte a obbligo di imposta di bollo?

Altro tema caldo, molto sentito dai contribuenti, riguarda fatture e ricevute. La normativa prevede che sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, le fatture, ricevute (quali le ricevute fiscali), note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA.

Sono, invece, sottoposti a obbligo di imposta di imposta di bollo pari a 2 euro le ricevute di importo maggiore a 77,47 euro aventi ad oggetto compensi per prestazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo ovvero territoriale;
  • escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972;
  • esenti da IVA;
  • non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

Per i titolari di partita Iva, che compiono anche operazioni esenti o non imponibili e, quindi, devono assolvere l’obbligo di imposta di bollo, obbligati all’uso della fatturazione elettronica il decreto del Ministero e delle Finanze 4 dicembre 2020, ha stabilito che il versamento dell’imposta di bollo, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per le fatture inerenti il secondo trimestre (aprile, maggio, giugno), l’obbligo è posticipato al 30 settembre di ogni anno, a causa dello stop ai versamenti per il mese di agosto.

Imposta di bollo conto corrente e libretto di risparmio

Un’altra imposta di bollo avversata da molti è quella applicata su conto corrente e libretti di risparmio bancari e postali. In questo caso si applica in misura fissa. Per le persone fisiche, l’imposta di bollo è applicata se il saldo supera i 5.000 euro in misura di 34,20 euro l’anno (o in proporzione se il saldo viene superato solo per parte dell’anno). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non vi è il limite del saldo e l’imposta di bollo è pari a 100 euro.

Altri casi in cui si versa l’imposta di bollo

Si è detto che l’imposta di bollo è dovuta in numerosi casi, tra questi:

  • atti di cessione delle quote sociali;
  • scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, con le quali si creano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni genere, descrizioni, constatazioni, inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti. Rientrano in questa categoria i contratti bancari e contratti relativi a utenze;
  • ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, istanze, petizioni, ricorsi diretti a uffici e organi dell’Amministrazione dello Stato, province, regioni, comuni, consorzi e altri enti pubblici;
  • note di iscrizione, trascrizione, rinnovazione e annotazione nei registri navali e automobilistico (PRA);
  • certificati di successione;
  • atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio;
  • certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle Curie o Cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando destinati a uso civile;
  • libri e registri;
  • notificazioni giudiziarie e altri avvisi da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato o altri Bollettini ufficiali;
  • Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali (ad esempio procura speciale alle liti, originali di sentenze e verbali di conciliazione).

Sanzioni in caso di mancato versamento o versamento insufficiente dell’imposta di bollo

In molti casi non assolvere all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo è impossibile, ad esempio per gli atti formati da notai o altro pubblico ufficiale.
Può esservi un mancato o insufficiente versamento per le fatture, in questi casi prendono vita le sanzioni.
In caso di versamento tardivo/omesso/insufficiente, la sanzione è del 30% dell’imposta evasa a cui si uniscono gli interessi legali.

In ogni caso è possibile provvedere con il ravvedimento operoso.

Quali sono le esenzioni dall’imposta di bollo?

Il Dpr 642 del 1972 prevede anche una serie di atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Si tratta di atti che generalmente hanno rilevanza pubblica di particolare tenore. L’elenco è stato aggiornato nel tempo e solo sinteticamente esposto di seguito. Gli atti esenti da imposta di bollo sono elencati nell’Allegato B presente in fondo all’articolo.

Si tratta di:

  • petizioni agli organi legislativi;
  • atti e documenti relativi alla formazione delle liste elettorali e all’esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela in sede amministrativa e giurisdizionale;
  • elenchi e ruoli inerenti l’ufficio di giudice popolare e liste di leva;
  • atti documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare;
  • estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici;
  • atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie;
  • verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie;
  • repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie a esclusione dei repertori tenuti dai notai;
  • istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo;
  • fatture e altri documenti sui quali è versata l’Iva;
  • certificati anagrafici richiesti dalle società sportive;
  • atti e documenti necessari per ammissione, frequenza ed esami nelle scuole materne e in quelle dell’obbligo, asili nido, pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime;
  • domande e documenti per il conseguimento di borse di studio, quietanze per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche;
  • atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale;
  • contrassegno invalidi;
  • atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti;
  • domande per ottenere certificati e altri atti e documenti esenti da imposte di bollo, domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile, domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario;
  • dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà;
  • atti e documenti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni;
  • passaporti e documenti equipollenti, carte di identità e documenti equipollenti;
  • atti e documenti relativi all’espropriazione per pubblica utilità;
  • testamenti in qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti;
  • biglietti e abbonamenti per il trasporto di persone;
  • contratti di lavoro;
  • atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici
  • atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi poste in essere da Onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e CONI.
Allegato B Dpr 642/1972
Documenti e atti esenti da imposta di bollo

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