Esonero contributivo di 6 mesi per chi assume: istruzioni INPS

Teresa Maddonni

25/11/2020

L’esonero contributivo introdotto dal decreto Agosto viene riconosciuto per 6 mesi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato. Sono inclusi anche i settori del turismo e degli stabilimenti termali. INPS fornisce le prime istruzioni e chiarisce requisiti, importi e condizioni per ottenere l’agevolazione.

Esonero contributivo di 6 mesi per chi assume: istruzioni INPS

In merito all’esonero contributivo di 6 mesi per chi assume introdotto dal decreto Agosto arrivano le prime istruzioni INPS con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020.

Il riferimento è agli articoli 6 e 7 del decreto n. 104/2020 convertito nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020. INPS con la circolare dà prime indicazioni operative che prevede lo sgravio totale dei contributi per i datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato o alla trasformazione del rapporto di lavoro già esistente anche questo a tempo indeterminato secondo l’articolo 6 del decreto.

L’articolo 7 invece prevede l’esonero contributivo totale per la durata del rapporto e comunque non superiore a 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (6 mesi in caso di trasformazione).

Vediamo nel dettaglio quali sono le istruzioni INPS nella circolare del 24 novembre.

Esonero contributivo di 6 mesi decreto Agosto: assunzioni

L’esonero contributivo di 6 mesi del decreto Agosto come abbiamo anticipato è previsto per le nuove assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo indeterminato o anche per assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale, nei settori del turismo e stabilimenti termali, di 3 mesi e che diventa di 6 in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Ora le nuove assunzioni perché diano accesso all’esonero contributivo di 6 mesi devono avvenire, in piena emergenza Covid, come ricorda INPS, in un determinato arco temporale. I particolare:

  • l’articolo 6 introduce l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, a eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto quindi tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Anche la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato deve avvenire nel medesimo arco temporale;
  • l’articolo 7 stabilisce che l’esonero contributivo valga anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate sempre nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Lo sgravio ha una durata in questo caso pari al decorso del rapporto e comunque sino ad un massimo di 3 mesi. Vale anche la trasformazione a tempo indeterminato per ottenere lo sgravio contributivo totale, che sarà pertanto di 6 mesi.

L’esonero dei contributi del decreto Agosto si configura, ricorda INPS, come incentivo all’occupazione a tutti gli effetti e pertanto è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributivo di 6 mesi: requisiti datori di lavoro

Per l’esonero contributivo di 6 mesi, specifica INPS nella circolare, i datori di lavoro devono avere dei requisiti ben precisi. Lo sgravio contributivo totale per chi assume è rivolto a tutti i datori di lavoro, a eccezione del settore agricolo, anche non imprenditori.

INPS specifica che essendo l’obiettivo della norma quello di rilanciare l’economia in piena emergenza Covid e sebbene il decreto Agosto faccia genericamente riferimento ai datori di lavoro, il riferimento è ai privati.

Hanno diritto al riconoscimento dell’esonero contributivo:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Nelle Amminstrazioni pubbliche sono ricomprese e pertanto escluse dall’esonero contributivo di 6 mesi per chi assume del decreto Agosto anche:

  • le Aziende sanitarie locali;
  • le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).
  • la Banca d’Italia;
  • la Consob;
  • le Autorità Indipendenti;
  • le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Esonero contributivo di 6 mesi: i lavoratori

INPS nel dare indicazioni operative sull’esonero contributivo di 6 mesi spiega anche per quali lavoratori spetta l’esonero al datore di lavoro privato e quali rapporti di lavoro sono incentivati.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto Agosto spetta per le assunzioni, come abbiamo detto, che cadano nel periodo che va dal 15 agosto al 31 dicembre 2021 e per 6 mesi. Le tipologie nello specifico sono:

  • tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine;
  • rapporto a tempo parziale indeterminato, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece dal riconoscimento dell’esonero i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

L’articolo 7 del decreto Agosto, nel medesimo arco temporale, riconosce come abbiamo anticipato l’esonero contributivo per la durata del rapporto di lavoro e comunque non superiore ai 3 mesi per le seguenti tipologie:

  • assunzioni a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti terminali;
  • assunzioni con contratto stagionale nei medesimi settori sopra indicati.

Nel caso in cui i suddetti contratti siano trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato l’esonero contributivo, specifica INPS, stando al comma 2 dell’articolo 7, sarà di 6 mesi.

Importo dell’esonero contributivo per chi assume

Vediamo ora qual è l’importo dell’esonero contributivo di 6 mesi per chi assume chiarito da INPS nella circolare. Specifica l’Isitiuto INPS, sulla base di quanto già disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto Agosto:

“L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità.”

La soglia massima di esonero della contribuzione a carico del datore di lavoro riferita al periodo di paga mensile è:

  • pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12);
  • per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia suddetta va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
  • pari a 335,83 euro per il rapporto in regime di part-time al 50% (€ 671,66/2).

“La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.”

INPS specifica che nel calcolare lo sgravio è necessario considerare la contribuzione effettivamente esonerabile e quindi sono esclusi dall’esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono escluse anche le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.

Condizioni per ottenere l’esonero contributivo

INPS specifica che ci sono delle condizioni perché si possa ottenere l’esonero contributivo di 6 mesi o anche di 3 per le assunzioni a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La prima fondamentale condizione è il possesso del documento unico di regolarità contributiva e poi ancora:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per ulteriori dettagli rimandiamo alla circolare completa di INPS n.133 del 24 novembre in pdf scaricabile sull’esonero contributivo per chi assume e che alleghiamo di seguito.

Circolare numero 133 del 24-11-2020.pdf
Esonero contributivo di 6 mesi decreto Agosto: istruzioni INPS. Requisiti, importi e condizioni per ottenere l’agevolazione.

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