Cessione credito ecobonus e sismabonus: come avere le detrazioni in contanti

Anna Maria D’Andrea

05/08/2019

Grazie alla cessione del credito è possibile ricevere le detrazioni ecobonus e sismabonus in contanti. Ecco cos’è e come funziona.

Cessione credito ecobonus e sismabonus: come avere le detrazioni in contanti

Grazie alla cessione del credito i contribuenti possono ottenere ecobonus e sismabonus in contanti, in luogo del riconoscimento della detrazione in 10 o 5 anni.

La cessione del credito consente inoltre di accedere alle detrazioni fiscali per lavori in casa di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico degli edifici anche ai contribuenti in no tax area.

A partire dal 2018 la cessione del credito spetta non solo per i lavori effettuati in condominio, ma anche per quelli in edifici privati. Le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate il 19 aprile 2019, con regole pressoché simili a quanto già previsto per le parti comuni di edifici condominiali.

Facciamo di seguito il punto su cos’è e come funziona la cessione del credito e quali sono le istruzioni previste sia per l’ecobonus che per il sismabonus, due delle agevolazioni fiscali per chi effettua lavori in casa attualmente vigenti.

Cessione del credito ecobonus e sismabonus: cos’è e come funziona

I contribuenti che effettuano lavori in casa finalizzati al miglioramento energetico o alla riduzione del rischio sismico possono cedere il credito della detrazione riconosciuta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione.

Con la cessione del credito, in sostanza, il contribuente può beneficiare dell’erogazione in un’unica soluzione della detrazione riconosciuta (dal 50% e fino all’85%) e non, come vuole la norma, in 10 rate annuali di pari importo.

Sarà il cessionario al quale è stato attribuito il credito d’imposta a poter utilizzare l’importo riconosciuto in compensazione, in dieci rate di pari importo.

Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.

A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti in no tax area che per coloro che sono tenuti al regolare versamento dell’Irpef. Vi sono tuttavia alcune importanti differenze che vale la pena di ricordare.

In merito, come già anticipato, le regole attuative dell’Agenzia delle Entrate per l’estensione anche agli edifici privati della cessione del credito sono state pubblicate con il provvedimento del 19 aprile 2019, al quale si rimanda per approfondire.

Cessione del credito per condomini ed edifici singoli: le regole da ricordare

Con la possibilità di cessione del credito estesa anche a singoli edifici, è stata introdotta un’ulteriore importante novità.

I contribuenti potranno cedere l’ecobonus o il sismabonus riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

In pratica, i soggetti che non pagano l’Irpef possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, possibilità preclusa in tutti gli altri casi.

Ecobonus e sismabonus: a chi è possibile cedere il credito

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 2018, ha fornito un utile schema riepilogativo sui vari lavori per i quali è possibile operare per la cessione del credito.

In tutti i casi, il credito potrà essere ceduto a fornitori e altri soggetti privati. Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari.

Interventi su parti comuni dei condomini o su singole unità immobiliariAliquota di detrazioneCessione del credito
SERRAMENTI E INFISSI - SCHERMATURE SOLARI - CALDAIE A BIOMASSA - CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A 50% SI
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto - POMPE DI CALORE - SCALDACQUA A PDC - COIBENTAZIONE INVOLUCRO - COLLETTORI SOLARI - GENERATORI IBRIDI - SISTEMI BUILDING AUTOMATION - MICROCOGENERATORI 65% Si
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE 70% SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO 75% SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO 80% SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO 85% SI

In merito ai lavori segnalati sopra, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2018, è stata introdotta una nuova detrazione maggiorata per i lavori che siano contestualmente utili sia al miglioramento delle prestazioni energetiche che alla riduzione del rischio sismico.

Anche nel 2019 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la misura della detrazione è pari:

  • all’80 per cento delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • all’85 per cento in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

Ecobonus e sismabonus, cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di cessione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del soggetto cedente e su come e quando il ricevente può utilizzare in compensazione il credito d’imposta.

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui seguenti quesiti posti dall’interpellante in merito a:

  • il momento di fruibilità del credito da parte del cessionario;
  • l’eventuale preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente;
  • le eventuali specifiche formalità da rispettare per rendere efficace ai fini fiscali la cessione del credito;
  • l’eventuale obbligo di registrazione dell’atto redatto in forma scritta.
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018
La risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018 dove l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente all’ecobonus e sismabonus per
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Cessione credito ecobonus e sismabonus: l’utilizzo in compensazione

La detrazione fiscale prevista dall’ecobonus e dal sismabonus può essere utilizzata in compensazione da parte del soggetto ricevente a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione della spesa sostenuta dal cedente per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Il soggetto che ha acquisito l’ecobonus e il sismabonus che non intende utilizzare in compensazione il credito d’imposta ha la possibilità di cederlo a sua volta in tutto o in parte comunicandolo all’Agenzia delle Entrate tramite le apposite modalità telematiche.

Nel caso specifico dell’interpello l’Agenzia spiega che il singolo condominio ha la possibilità di cedere in tutto o in parte la detrazione prevista dall’ecobonus e il sismabonus nei confronti dei soggetti che hanno svolto i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico oppure a privati.

I dati da comunicare per la cessione del credito

Il soggetto che intende effettuare la cessione dell’ecobonus e sismabonus, a meno che i dati utili non siano contenuti nella delibera condominiale che ha approvato l’esecuzione dei lavori e le quote imputabili ai singoli, deve comunicarli all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno in cui in cui è stata sostenuta la spesa.

Ecco i dati che il soggetto cedente deve comunicare all’amministratore di condominio ai fini della cessione del credito d’imposta:

  • l’avvenuta cessione del credito;
  • l’accettazione da parte del cessionario;
  • nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
  • nome, cognome e codice fiscale propri.

L’amministratore di condominio poi deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo l’accettazione del cessionario e inoltre consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, fornendo il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione alle Entrate.

In caso contrario la cessione del credito corrispondente all’ecobonus e sismabonus sarà inefficace.

Nessun registro, basta la comunicazione della cessione

Per una corretta cessione dell’ecobonus e del sismabonus è necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto trasferimento del credito d’imposta da parte dell’amministratore condominiale o del condomino incaricato.

A parte l’obbligo di tale comunicazione alle Entrate non vi sono vincoli riguardo la forma utilizzata per procedere alla cessione del bonus dal momento che, spiega l’Agenzia:

“il legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione”

Pertanto l’atto di cessione è esonerato dall’obbligo di registrazione come per tutti i documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario ai sensi del TUIR.

Infine l’Agenzia spiega che il diritto alla detrazione fiscale in quanto derivante dall’applicazione di una norma tributaria è esercitato al momento della liquidazione dell’imposta e la cessione del credito non comporta il venir meno di tali caratteristiche.

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