Ecobonus, ecco come recuperare lo sconto in fattura

Rosaria Imparato

21 Novembre 2019 - 14:00

Lavori in casa, l’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 94/E e 96/E del 20 novembre ha pubblicato i codici tributo per lo sconto in fattura da inserire nel modello F24. Ecco come i fornitori possono recuperare il credito in compensazione per ecobonus e sismabonus.

Ecobonus, ecco come recuperare lo sconto in fattura

Lavori in casa, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per recuperare lo sconto in fattura per l’ecobonus e il sismabonus.

I fornitori che hanno effettuato lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, applicando lo sconto al cliente, possono recuperare il credito in compensazione utilizzando i codici tributo 6908 e 6909.

Tutte le indicazioni utili ai fornitori per la compilazione corretta del modello F24 si trovano nella risoluzione 96/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 novembre 2019.

Inoltre, con la risoluzione numero 94/E sempre del 20 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta per il sismabonus acquisti.

Ricordiamo che lo sconto in fattura è una novità introdotta dall’articolo 10 del Decreto Crescita, grazie alla quale i contribuenti possono scegliere, invece della detrazione decennale, un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Ecobonus e sismabonus, come compilare l’F24 per recuperare lo sconto in fattura

Con la risoluzione 96/E del 20 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per i fornitori che devono recuperare lo sconto in fattura, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

I fornitori e gli eventuali cessionari, per recuperare lo sconto effettuato in fattura per i lavori in casa di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, devono compilare il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
  • “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.

Nel modello F24 i codici tributo vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Se il cessionario deve procedere al riversamento del credito compensato, i codici tributo vanno inseriti nella colonna “importi a debito versati”.

Per quanto riguarda la compilazione del campo “anno di riferimento”, l’Agenzia delle Entrate specifica che va indicato l’anno nel formato AAAA in cui è utilizzabile la quota del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato.

Ad esempio, per gli sconti praticati nel 2019, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, l’anno indicato sarà “2019”, mentre per la seconda quota del credito, fruibile dal 1° gennaio 2020, l’anno indicato sarà appunto “2020”.

La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando l’anno originario di fruibilità come anno di riferimento.

Risoluzione AdE n.96 del 20/11/2019
Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (cd ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (cd SISMABONUS).

Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per il Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 94/E del 20 novembre 2019 ha pubblicato la ridenominazione dei codici tributo da utilizzare:

  • “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019”;
  • “6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.
Risoluzione AdE n.94 del 20/11/2019
Utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Ridenominazione dei codici tributo “6890” e “6891”.

Ecobonus, ecco come recuperare lo sconto in fattura

Lo sconto in fattura è una novità introdotta, tra le controversie messe in atto dalle piccole e medie imprese, dall’articolo 10 del Decreto Crescita, ed è stata resa operativa dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 31 luglio 2019, che spiega punto per punto come funziona la modalità per ottenere lo sconto dell’ecobonus e del sismabonus in fattura.

L’opzione dello sconto in fattura va comunicata all’Agenzia delle Entrate a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

Dunque i crediti utilizzabili in compensazione sono solo quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto, inviate all’Agenzia delle Entrate entro la data prestabilita.

Inoltre, il fornitore deve confermare, tramite la sua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto.

Una volta ottenuta la conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente online, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

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