Dire alla moglie che è “brutta e grassa” può essere reato: lo dice la Cassazione

Isabella Policarpio

08/01/2021

Offendere quotidianamente la moglie riguardo il suo aspetto fisico rientra nel reato di maltrattamenti in famiglia. Così la Corte di cassazione ha condannato il marito a risarcire i danni.

Dire alla moglie che è “brutta e grassa” può essere reato: lo dice la Cassazione

Dire alla moglie “sei grassa” “sei brutta” e altre offese mirate all’aspetto fisico talvolta può costare molto caro: la Corte di cassazione, infatti, in una recente sentenza (la n. 34351/2020) ha stabilito che queste affermazioni possono rientrare nel reato di maltrattamenti in famiglia.

Battute, frasi e accuse sull’aspetto fisico ledono la dignità della vittima (in tal caso la moglie) e possono provocare danni morali tali da integrare la violenza psicologica.

I giudici, però, precisano che affinché si possa parlare di un reato vero e proprio, le offese sull’aspetto fisico devono essere reiterate nel tempo; quindi dire alla propria moglie “sei brutta, grassa, poco attraente” occasionalmente non costituisce motivo di denuncia.

Se, invece, c’è la reiterazione, la moglie ha tutto il diritto di ricorrere alle vie legali e chiedere la condanna per maltrattamenti e il risarcimento danni.

Offese sull’aspetto fisico e reato di maltrattamenti in famiglia

Quanto detto non deve stupire. Dare alla propria moglie (o al marito) della “grassa” in maniera continuativa e offensiva è un chiaro segno di disprezzo che può ledere la dignità personale altrui.

I giudici della Cassazione ritengono che questa condotta faccia parte del reato di “maltrattamenti in famiglia” previsto dall’articolo 572 del Codice penale, così come “le lesioni, le percosse, le ingiurie, le minacce, le privazioni imposte alla vittima anche di natura economica, atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvono in sofferenze morali”.

Presupposto affinché le offese possano essere considerate reato è la lesione dell’integrità psicofisica della vittima, quindi un danno effettivo.

La reiterazione delle offese

La sentenza in esame precisa che le espressioni offensive isolate e occasionali non fanno nascere l’ipotesi di reato, al contrario serve la reiterazione nel tempo della condotta.

“Sei brutta e grassa”: quando si parla di violenza psicologica

In alcuni casi, la condotta del marito potrebbe essere considerata alla stregua di una vera e propria violenza psicologica.

Nel nostro ordinamento, la condotta di violenza psicologica non è prevista nel Codice penale come fattispecie di reato autonoma, ma può integrare i seguenti reati:

  • maltrattamenti in famiglia (come abbiamo spiegato poc’anzi), ex articolo 572 del Codice penale, che si realizzano con violenze fisiche o psicologiche all’interno del nucleo familiare;
  • minaccia, ex articolo 612 del Codice Penale, cioè una violenza verbale che può assumere i connotati della violenza psicologica quando particolarmente grave, intimidatoria e tale da intimorire la vittima;
  • violenza privata, ex articolo 610 del Codice Penale, ovvero la violazione della libertà personale e la costrizione di fare o non fare sotto violenza (fisica o psicologica) o minaccia;
  • stalking, ex articolo 612 bis, che realizza la violenza psicologica della vittima attraverso atti persecutori e perpetrati nel tempo, minacce e molestie, tali da condizionare le scelte di vita della vittima.

Le conseguenze per il colpevole possono essere molto gravi: oltre al risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) alla vittima, alcuni di questi reati prevedono il carcere fino a 20 anni nelle ipotesi più gravi.

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