Contributi a fondo perduto, beneficiari ed esclusi: verifica ad alto rischio errori (e sanzioni)

Anna Maria D’Andrea

15/06/2020

25/10/2022 - 11:55

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Contributi a fondo perduto, soggetti beneficiari ed esclusi: la verifica dei requisiti richiesti ai titolari di partita IVA per poter fare domanda si presenta particolarmente complessa, con il rischio elevato di errori e sanzioni. Nella circolare n. 15/2020 delle Entrate spunta una stretta sugli ammessi alla misura.

Contributi a fondo perduto, beneficiari ed esclusi: verifica ad alto rischio errori (e sanzioni)

Contributi a fondo perduto, slalom tra fatture e non solo per la verifica di soggetti beneficiari ed esclusi. Per fare domanda non basta un click, e l’Agenzia delle Entrate ci mette del suo nel complicare la procedura di accesso al bonus per le partite IVA.

Se sembrava ormai chiaro il perimetro dei soggetti che possono fare domanda a partire dal pomeriggio del 15 giugno 2020, la circolare n. 15 del 13 giugno 2020 complica notevolmente le cose.

Lo fa con le indicazioni contenute nel paragrafo 7, relative alla compatibilità tra il contributo a fondo perduto e la normativa sugli aiuti di Stato UE.

Una stretta velata alla platea delle partite IVA beneficiarie della misura di sostegno prevista dal decreto Rilancio, con un’ulteriore complicazione sulla verifica dei requisiti d’accesso e, conseguentemente, con il rischio di errori che possono costare caro.

Contributi a fondo perduto, soggetti beneficiari ed esclusi: chi può fare domanda

Possono fare domanda per i contributi a fondo perduto i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione, che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro.

I contributi a fondo perduto sono, nel dettaglio, riconosciuti ai titolari di partita IVA danneggiati dal Covid-19 e per i quali l’importo di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto a quello di aprile 2019.

Le regole per calcolare il calo del fatturato sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 giugno 2020, ma la circolare n. 15/E/2020 aiuta ad avere un quadro più chiaro.

Un punto da considerare riguarda le fatture differite: nel calcolo del fatturato di aprile 2020 e 2019 andranno escluse le fatture differite emesse entro il 15 del mese, perché relative ad operazioni effettuate a marzo (2020 e 2019).

Al contrario, dovranno essere incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.

La verifica del calo di fatturato è esplicitamente esclusa per:

  • le partite IVA che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019;
  • le partite IVA aventi domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello di domanda.

Contributi a fondo perduto, gli esclusi

Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda per il contributo a fondo perduto:

  • i soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir; professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

La circolare n. 15 del 13 giugno 2020 chiarisce alcuni dei casi specifici di esclusione.

A titolo di esempio, non possono fare domanda ed ottenere i contributi a fondo perduto enti e persone fisiche che producono redditi diversi da quelli di impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Una soluzione interpretativa soft è invece prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (e pensione). Se queste esercitano anche attività d’impresa, lavoro autonomo o producono reddito agrario, è possibile accedere al contributo a fondo perduto, nel rispetto dei requisiti di cui sopra.

Contributi a fondo perduto, tra gli esclusi anche i soggetti già in difficoltà: stretta dell’Agenzia delle Entrate, con alto rischio di errori

Il compito che il legislatore ha affidato all’Agenzia delle Entrate non è certo stato semplice, anche considerando una norma - quella del decreto Rilancio - di difficile interpretazione.

Un lavoro difficile che ha portato alla pubblicazione di una guida tematica, un provvedimento ed una circolare esplicativa con importanti chiarimenti. Insieme ai meriti però ci sono alcuni “punti oscuri”, che rischiano di complicare la fare di disamina dei requisiti richiesti ai beneficiari del contributo a fondo perduto.

Stiamo parlando nello specifico di quanto previsto dal paragrafo 7 della circolare n. 15 del 13 giugno 2020, che affronta il tema della compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Pur essendo sospeso il Patto di Stabilità, e nonostante le dichiarazioni d’intento circa la volontà di aiutare le imprese in crisi a causa del coronavirus, emerge un aspetto tutt’altro che banale.

Non possono richiedere i contribuiti a fondo perduto le imprese ritenute in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo i parametri fissati dai regolamenti dell’Unione Europea (che trovate nel file in allegato).

Definizione impresa in difficoltà
Scarica la definizione UE delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato

A titolo di esempio, emerge quindi che restano fuori dal finanziamento a fondo perduto:

  • le SRL (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
  • la società in cui almeno uno dei soci abbia responsabilità illimitata per i debiti della società (con alcune specifiche esclusioni) nel caso di perdita di più di metà dei fondo propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

I casi di cui sopra sono riportati solo a titolo indicativo degli ulteriori requisiti che bisognerà verificare per capire il reale perimetro dei beneficiari dei contributi a fondo perduto.

Controlli tutt’altro che semplici, e che espongono il titolare di partita IVA e l’intermediario che presenta domanda al rischio di pesanti sanzioni nel caso di errori.

Se dai controlli dell’Agenzia delle Entrate dovesse emergere la percezione di un importo in tutto o anche solo in parte non spettante, la sanzione prevista va dal 100 al 200% dell’importo. Alla sanzione economica si affianca quella penale (articolo 316-ter del Codice penale), ovvero:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

E pensare che, secondo qualcuno, sarebbe bastato “un semplice click”.

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