Contratto di apprendistato: chiarimenti INPS su incentivi e contributi

Martina Cancellieri

19 Novembre 2018 - 18:30

Disciplina del contratto di apprendistato: l’INPS ha fornito chiarimenti sulle nuove misure in tema di incentivi, tutele assicurative obbligatorie e contribuzione dovuta. Ecco tutte le novità.

Contratto di apprendistato: chiarimenti INPS su incentivi e contributi

Contratto di apprendistato: l’INPS ha fornito chiarimenti in seguito alle novità relative alla tutela, agli incentivi e alla contribuzione dovuta introdotte negli ultimi anni.

Le nuove regole sulla disciplina del contratto di apprendistato sono state comunicate dall’INPS con la circolare n. 108 del 14 novembre 2018.

L’INPS ha riepilogato l’assetto del regime contributivo vigente relativo ai contratti di apprendistato al fine di promuoverne il corretto utilizzo.

L’Istituto ha comunicato le regole sulle diverse tipologie di apprendistato di primo, secondo e terzo livello, ovvero sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, sull’apprendistato professionalizzante e su quello di alta formazione e di ricerca.

Ecco i chiarimenti dell’INPS sulla disciplina del contratto di apprendistato e sulle relative nuove misure in tema di incentivi, tutele assicurative obbligatorie e contribuzione dovuta.

Contratto di apprendistato: i chiarimenti dell’INPS su regole e agevolazioni

Con la circolare n. 108 del 14 novembre 2018 l’INPS ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina del contratto di apprendistato per un corretto utilizzo delle nuove agevolazioni introdotte.

La disciplina del contratto di apprendistato è regolata dal Dlgs n. 81/2015 e si articola in tre diverse tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, o di primo livello (art. 43);
  • apprendistato professionalizzante, o di secondo livello (art. 44);
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca, o di terzo livello (art. 45).

L’art. 41 del Dlgs n. 81/2015, nel riprendere la disciplina del Dlgs n. 167/2011, definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.

L’art. 42, comma 1 stabilisce che il contratto di apprendistato deve essere stipulato per iscritto e contenere il piano formativo individuale. Il medesimo articolo, al comma 2, dispone la durata minima del contratto che deve essere di almeno sei mesi.

La previsione di una durata inferiore a quella prevista e il ricorso alla forma contrattuale a tempo determinato possono essere previste, in relazione alle tipologie di apprendistato di primo e secondo livello dalla regolamentazione adottata dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative.

INPS - circolare n. 108 del 14 novembre 2018
La circolare n. 108 del 14 novembre 2018 con cui l’INPS ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina del contratto di apprendistato.

Contratto di apprendistato: le tutele assicurative obbligatorie

Per cominciare, l’INPS ha chiarito che in tema di contratto di apprendistato la tutela previdenziale e assistenziale e la misura della contribuzione si trovano in continuità con la previgente disciplina.

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato è dunque prevista l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assicurazione contro le malattie;
  • maternità;
  • nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Contratto di apprendistato: calcolo della contribuzione dovuta

In materia di imponibile contributivo l’INPS ricorda che nei rapporti di apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, dove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall’art. 7, comma 1, del DL n. 463/1983.

Di conseguenza il calcolo della contribuzione dovuta per i soggetti assunti con contratto di apprendistato deve essere effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative.

Per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione, non sussistono obblighi contributivi.

Contrariamente, per i periodi di formazione svolti all’interno dell’azienda la misura della retribuzione spettante all’apprendista non può essere inferiore al 10% di quella spettante in relazione ai periodi di ordinaria attività lavorativa.

In ogni caso i contratti collettivi possono prevedere condizioni retributive di miglior favore, alle quali vanno adeguati anche gli obblighi contributivi.

Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli incentivi previsti per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello.

Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, la Legge di Bilancio 2018 ha disposto lo stanziamento di incentivi per il triennio 2018-2020:

“euro 5 milioni per l’anno 2018, 15,8 milioni di euro per l’anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per l’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.

L’INPS ha precisato inoltre che:

  • non trova applicazione il contributo di licenziamento;
  • l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;
  • è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Tali incentivi contributivi sono applicabili alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 e a quelle successive al 31 dicembre 2017, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, nei limiti dell’importo massimo anno per anno stanziato a copertura della spesa.

Nelle caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre la fine del periodo di apprendistato, si ricorda che per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto l’aliquota a carico del datore di lavoro è pari all’11,61%, ovvero quella prevista di norma per i contratti di apprendistato.

Nel corso dei dodici mesi successivi alla prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, continua invece a beneficiare della misura ridotta l’aliquota contributiva a carico del dipendente.

Per la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti superiore a nove, fra le gestioni previdenziali interessate, si rimanda alle tabelle riportate nella circolare INPS allegata.

Contratto di apprendistato professionalizzante: incremento della contribuzione

Per quanto riguarda la misura della contribuzione dovuta con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, questa è stata incrementata a seguito delle novità introdotte dal Dlgs n. 148/2015.

Ecco i casi in cui la contribuzione dovuta è incrementata:

  • assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, in tal caso la misura della contribuzione è incrementata in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di CIGO/CIGS;
  • assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del Dlgs n. 148/2015, in tal caso la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.

Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è lo stesso previsto, in via generale, per l’apprendistato professionalizzante, con esclusione degli incentivi introdotti per l’assunzione dei soggetti che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro, previsti solamente per il secondo.

Infine, con la circolare allegata, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

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