Contratto a termine oltre i 24 mesi: causale obbligatoria

Daniele Bonaddio

20 Settembre 2019 - 18:30

Il datore di lavoro e il lavoratore che intendono prolungare il contratto a termine oltre i 12 mesi, presso l’ITL, devono obbligatoriamente inserire nel contratto scritto la causale che giustifica l’apposizione del termine.

Contratto a termine oltre i 24 mesi: causale obbligatoria

Il contratto a termine “assistito”, ossia prolungato di ulteriori 12 mesi una volta raggiunta la durata massima di 24 mesi, è valido esclusivamente se il datore di lavoro inserisce una della causali previste dalla legge.

Infatti sono assolutamente nulli, e privi di efficacia, tutti quei contratti a tempo determinato che il datore di lavoro intende prorogare presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ma non presentano le motivazioni giustificatrici. Analogo epilogo si ha in caso di mancata indicazione della relativa causale nei rinnovi.

Quindi, non è possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini previsti in caso di rinnovo, ossia:

  • 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
  • 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

Il chiarimento, seppur scontato, è stato fornito dall’INL con la Nota protocollo n. 8120 del 17 settembre 2019, che fa seguito alle precisazioni illustrate in tema di contributo addizionale in caso di rinnovo dei contratti a termine.

Durata nei contratti a termine: quando è necessaria la causale

A seguito dell’introduzione del cd. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018), che ha ridotto la durata del contratto a termine da 36 a 24 mesi, è stato reinserito nella disciplina di tale istituto contrattuale l’obbligo della causale.

Dunque, in caso di instaurazione di un contratto a termine che superi i 12 mesi, ma che comunque non ecceda i 24 mesi, è necessario indicare la motivazione a giustificazione dell’apposizione del termine stesso.

Quindi, a norma del novellato art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, la causale deve riguardare una delle seguenti fattispecie:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

È bene tenere presente che la causale non deve essere indicata qualora il contratto, anche a seguito di più proroghe non superi i 12 mesi (es. due contratti di 4 mesi ciascuno).

Diversamente, laddove il contratto, anche per effetto di più proroghe, superi i 12 mesi la causale è obbligatoria (es. due contratti di 8 mesi ciascuno). In caso di rinnovo, invece, la causale va sempre indicata indipendentemente dalla durata del contratto stesso.

Deroga assistita nei contratti a termine: cos’è?

Come appena accennato, il contratto a termine non può superare il nuovo limite massimo di 24 mesi.

Tuttavia, in alcuni casi esplicitamente previsti dalla legge, è possibile instaurare un’ulteriore contratto di 12 mesi presso l’ITL (cd. “deroga assistita”).

Contratto a termine “assistito”: serve la causale

Nel predetto caso, però, l’INL afferma che non è possibile procedere alla stipula assistita in assenza di una causale nel contratto sottoposto all’ITL.

Pertanto, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro, come già precisato, non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non è ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative. Stesso discorso vale, come detto, per i casi di rinnovo.

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