Contratti di prossimità: istruzioni sulla tassazione delle indennità

Guendalina Grossi

16 Febbraio 2018 - 15:00

Contratti di prossimità: l’Agenzia delle Entrate ha specificato che devono essere tassate le indennità quando sono sostitutive di reddito. Di seguito tutte le regole.

Contratti di prossimità: istruzioni sulla tassazione delle indennità

Contratti di prossimità: con la risoluzione n. 16 del 15 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le indennità che risultano essere sostitutive di reddito di lavoro dipendente sono soggette a tassazione.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in seguito alle numerose richieste in merito alla corretta tassazione delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità.

In particolare si chiedeva all’Agenzia se le indennità erogate a titolo di indennizzo, in esecuzione dei citati contratti finalizzati alla gestione delle crisi aziendali concorrano o meno alla formazione del reddito.

Di seguito nel dettaglio il parere fornito dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 16 del 15 febbraio 2018.

I contratti collettivi di prossimità

L’art. 8 del Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 stabilisce che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese.

Queste ultime sono finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

Il comma 2 della disposizione in esame individua, in modo tassativo, le materie che possono essere oggetto di intesa dei suddetti contratti di prossimità.

La peculiarità dei contratti di prossimità è che questi ultimi hanno la possibilità di derogare alle disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle intese e alle relative previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 16 del 15 febbraio 2018 al fine di stabilire il corretto trattamento tributario applicabile alle erogazioni in esame, ripercorre brevemente il quadro normativo relativo ai contratti collettivi in questione.

Come abbiamo precedentemente accennato i contratti di prossimità possono derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie tassativamente elencate nel comma 2 della riportata disposizione, fatta eccezione per la normativa fiscale.

Partendo da questo presupposto l’Agenzia spiega che alle indennità e alle retribuzioni, corrisposti in esecuzione dei medesimi contratti, dovrà essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 del TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce poi che e laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.

Al contrario, laddove le stesse abbiano una funzione di reintegrazione patrimoniale in presenza di un “danno emergente”, le somme erogate non sono soggette a tassazione.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che le indennità che, abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione secondo quanto previsto dall’art. 51 del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute.

Si allega di seguito la risoluzione n. 16 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2018.

Risoluzione n. 16 del 15 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Ecco la risoluzione n. 16 pubblicata il 15 febbraio 2018 dall’Agenzia delle Entrate in cui vengono forniti i chiarimenti sulla corretta tassazione delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità

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