Bonus sanificazione fino al 31 agosto 2021: dai tamponi alle mascherine, per cosa spetta

Anna Maria D’Andrea

25 Agosto 2021 - 16:24

Bonus sanificazione fino al 31 agosto 2021: dai tamponi alle mascherine, facciamo il punto sulle spese per le quali spetta il rimborso del 30%.

Bonus sanificazione fino al 31 agosto 2021:  dai tamponi alle mascherine, per cosa spetta

Bonus sanificazione, c’è tempo fino al 31 agosto 2021 per beneficiare dell’agevolazione.

Il rimborso delle spese sostenute nel periodo estivo e nello specifico per i mesi da giugno ad agosto dovrà essere richiesto presentando domanda all’Agenzia delle Entrate. Si partirà il 4 ottobre 2021, ma nel frattempo è bene fare il punto sulle spese per le quali spetta.

A reintrodurre il bonus sanificazione è stato il decreto Sostegni bis, includendo nella platea dei beneficiari, accanto ai titolari di partita IVA, anche i privati titolari di strutture ricettive extra-alberghiere, come bed & breakfast o case vacanza.

L’elenco delle spese ammesse è ampio ed include anche i tamponi, le mascherine così come detergenti e prodotti disinfettanti. Resta delimitato al 31 agosto 2021 il periodo temporale di riferimento.

Bonus sanificazione fino al 31 agosto 2021: dai tamponi alle mascherine, per cosa spetta

Con la fine del periodo estivo si chiuderà la possibilità di beneficiare del bonus sanificazione, agevolazione introdotta con il fine di sostenere le spese volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Il decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di fruire di un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Rientrano nel bonus sanificazione un’ampia categoria di spese e, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021, anche quelle sostenute per i tamponi effettuati ai lavoratori.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del decreto Sostegni bis n. 73/2021, il bonus per la sanificazione può essere utilizzato per le seguenti spese sostenute entro il 31 agosto:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Bonus sanificazione fino al 31 agosto 2021 anche per le spese di bed & breakfast e case vacanza

Introdotto in prima battuta dal decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2020, il bonus sanificazione estivo previsto dal decreto Sostegni bis amplia la sua portata, e si estende ad ulteriori beneficiari.

Non solo i titolari di partita IVA, ma anche i proprietari di strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale possono accedere al credito d’imposta del 30%.

Si tratta, semplificando, di affitta camere così come dei titolari di bed & breakfast o case vacanza.

L’accesso al bonus sanificazione per le spese sostenute da giugno ad agosto 2021 è ammesso a patto di possedere il codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificarsi mediante autocertificazione relativa allo svolgimento dell’attività.

In ogni caso, per poter beneficiare dell’agevolazione sarà necessario presentare domanda. Il canale telematico predisposto dall’Agenzia delle Entrate si aprirà il 4 ottobre 2021 e ci sarà tempo fino al 4 novembre.

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