Bonus part-time, si può di nuovo fare domanda: requisiti e importi

Patrizia Del Pidio

6 Febbraio 2024 - 12:54

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Al via le istanze di riesame per l’indennità una tantum di 550 euro per i lavoratori part-time. Ecco come chiedere il riesame della domanda del bonus.

Bonus part-time, si può di nuovo fare domanda: requisiti e importi

Bonus part-time, istanze di riesame per il diritto. Con il messaggio 491 del 5 febbraio 2024 l’Inps annuncia le istanze di riesame per l’indennità una tantum prevista per i dipendenti con contratto di lavoro part-time ciclico nell’anno 2021 e 2022.

Previsto dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti, il bonus part-time di 550 euro per il 2022 era destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel corso del 2021. L’articolo 19, comma 1 del Dl 145 del 18 ottobre 2023 prevede che l’indennità venga corrisposta per i periodi non interamente lavorati di almeno in mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle sette settimane e non superiori alle venti per la sospensione dell’attività lavorativa.

L’interpretazione della norma, in ogni caso, riferisce l’indennità a tutti i titolari di rapporto di lavoro part-time, a prescindere che si tratti di contratti verticali, misti od orizzontali: l’unico requisito che è sufficiente al diritto è rappresentato dalla sospensione ciclica dell’attività per almeno un mese continuativo e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Lo stesso articolo, inoltre, estende l’indennità una tantum anche ai lavoratori con contratto part-time per il 2022 a patto che siano rispettati gli stessi requisiti previsti per l’anno precedente.

La presentazione delle domande bonus part-time

Il servizio di presentazione delle domande per ricevere il bonus part-time è stato comunicato con il messaggio 3977 del 10 novembre 2023, la circolare 09 del 27 dicembre 2023, invece, forniva le istruzioni per l’individuazione dei requisiti necessari.

La verifica delle domande è stata realizzata con controlli automatici e gli esiti delle stesso sono consultabili alla sezione del sito Inps “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile dalla home page seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, e selezionando, dopo il login, la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2022)” e/o “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2023)”.

Domanda di riesame dopo rigetto della domanda

Con il messaggio 491 del 5 febbraio 2024, invece, l’Inps comunica, terminata la prima fase che ha gestito le domande pervenute, le istruzioni per gestire eventuali riesami presentati dai lavoratori in seguito al rigetto della domanda nel caso la stessa sia stata respinta per mancanza dei requisiti.

Nella sezione “dati della domanda” l’utente può chiedere il riesame della pratica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio 491 del 5 febbraio 2024. Per chiedere il riesame della domanda è necessario che il lavoratore fornisca una motivazione e invii la documentazione come allegato.

Requisiti per riesame domanda bonus part-time

Nel messaggio si specifica che per avere diritto all’indennità il lavoratore al momento della presentazione della domanda per il bonus part-time non doveva essere:

  • percettore di Naspi;
  • titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico;
  • titolare di trattamento pensionistico diretto.

Nel messaggio, inoltre viene evidenziato che per chi ha presentato domanda per il bonus part-time nel 2023 la non titolarità di altro rapporto di lavoro, trattamento pensionistico o Naspi non è relativo alla data di presentazione della domanda ma alla data del 30 novembre 2022.

Nel messaggio si precisa inoltre che

  • in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro;
  • considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende per i primi un arco temporale pari a 4 settimane, mentre per i secondi un periodo pari a 26 giorni.

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