Bonus disoccupati 2024, cosa e quanto spetta a chi è senza lavoro

Simone Micocci

21 Febbraio 2024 - 18:44

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Cosa spetta alle persone disoccupate? Ci sono diversi aiuti e agevolazioni: ecco l’elenco delle misure che si possono richiedere nel 2024 e quanto spetta.

Bonus disoccupati 2024, cosa e quanto spetta a chi è senza lavoro

Anche nel 2024 spettano diversi bonus in favore dei disoccupati, specialmente con l’entrata in vigore del Supporto formazione e lavoro (Sfl) che insieme all’Assegno di inclusione va a sostituire il Reddito di cittadinanza.

Lo Stato supporta chi è senza lavoro riconoscendo tanto delle misure di sostegno quanto dei percorsi personalizzati volti a favorire il reimpiego della persona disoccupata. A ciò si aggiungono delle agevolazioni, come ad esempio la possibilità di non pagare il ticket sanitario.

A tal proposito, i bonus per i disoccupati si possono suddividere in tre grandi gruppi:

  • da una parte le indennità di disoccupazione, aiuti che spettano immediatamente dopo la perdita involontaria del lavoro che variano a seconda del settore di appartenenza nonché della tipologia del contratto;
  • dall’altra le politiche attive, percorsi di orientamento e formazione al lavoro organizzati da centri per l’impiego, agenzie per il lavoro o centri di formazione, che in alcuni casi prevedono un sostegno economico;
  • infine, il riconoscimento di alcuni strumenti che sarebbero comunque stati riconosciuti in costanza di lavoro, come ad esempio il congedo di maternità, il congedo di matrimonio o l’indennità di malattia.

Partendo da questa distinzione possiamo quindi rispondere alla domanda su quali sono i bonus per disoccupati in vigore nel 2024, soffermandoci su quali sono gli importi che si possono ottenere a seconda dei casi.

Chi è disoccupato

Generalmente si potrebbe pensare che la persona disoccupata è quella priva di impiego.

Effettivamente è così, ma limitarci a questa definizione è riduttivo. Come chiarito dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, infatti, lo stato di disoccupazione si acquisisce quando contestualmente sussistono queste due condizioni:

  • essere privi di un impiego, o comunque quando dall’attività lavorativa non si percepisce un reddito da lavoro dipendente superiore a 8.500 euro l’anno, 5.500 euro nel caso del lavoro autonomo;
  • aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Tale passaggio va espletato attraverso il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (Did).

Fatta chiarezza su questo, importante, aspetto, possiamo vedere quali sono i bonus che quest’anno spettano a coloro che sono disoccupati e, a seconda dei casi, soddisfano particolari requisiti.

Bonus disoccupati 2024, le indennità di disoccupazione

Cominciamo da un elenco delle indennità di disoccupazione, ossia quelle prestazioni di sostegno al reddito per coloro che improvvisamente - e per cause indipendenti dalla propria volontà - si trovano senza un impiego. Come anticipato, ci sono diverse misure, ognuna riservata a una categoria specifica di lavoratori:

  • indennità di disoccupazione Naspi: per i lavoratori subordinati che hanno almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni, spetta un’indennità pari al 75% dello stipendio medio percepito nel periodo di riferimento entro i 1.425,21 euro, più il 25% per la parte residua fino ad arrivare al massimo a 1.550,42 euro (valori aggiornati al 2024). Viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni, quindi per un massimo di 24 mensilità;
  • Indennità di disoccupazione Dis-Coll: simile alla Naspi, ma riservata ai collaboratori coordinati e continuativi in caso di cessazione di una o più collaborazioni, come pure agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Requisito essenziale è aver maturato almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata Inps. Il calcolo dell’importo è simile a quello della Naspi, con gli stessi massimali, con la differenza che non si tiene conto dello stipendio percepito ma del reddito imponibile ai fini previdenziali come risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del lavoro e in quello solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
  • sostegno al reddito Sar: erogato da Formatemp, spetta invece ai lavoratori disoccupati che hanno avuto contratti di somministrazione e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: disoccupati da almeno 45 giorni con almeno 110 giorni di lavoro maturati, oppure da almeno 45 giorni che hanno concluso la procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro). In tal caso spetta un bonus di 1.000 euro, che si riduce invece a 780 euro per coloro che sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi.
  • Indennità di disoccupazione agricola: per i lavoratori agricoli dipendenti vi è poi una misura riservata, spettante per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giorni l’anno. Ci sono una serie di requisiti da soddisfare: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, 2 anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio. L’importo è pari al 40% della retribuzione di riferimento, con la trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà.

Le politiche attive

Ci sono poi le politiche attive, ossia quei percorsi dove il disoccupato con il supporto del centro per l’impiego o delle agenzie private per il lavoro partecipa a iniziative che dovrebbero favorire il reimpiego.

Nel dettaglio, oggi le politiche attive che riconoscono a chi vi partecipa un bonus economico sono due:

  • Assegno di inclusione, spettante alle famiglie in cui c’è almeno un componente disabile, minore oppure over 60. O anche quelle in cui è presente una persona in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Ma attenzione, non è detto che come succedeva con il Reddito di cittadinanza una persona disoccupata sia automaticamente considerata tra i percettori di Assegno di inclusione; la normativa, infatti, tiene conto di coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni solamente se hanno una qualche disabilità oppure se gravano dei carichi di cura nei confronti dei figli o di persone con disabilità. In caso contrario per il disoccupato, considerato occupabile, non ci sarà alcuna quota di Assegno di inclusione, con la possibilità però di richiedere altre prestazioni come il Supporto per la formazione e il lavoro;
  • Supporto formazione lavoro: per coloro che non prendono l’Assegno di inclusione o comunque non sono considerati tra i percettori, hanno un Isee inferiore a 6.000 euro e sono nella condizione di poter lavorare, è previsto un percorso che parte dalla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego e si sviluppa con la partecipazione a una serie di iniziative di formazione e orientamento. Per tutto il periodo di partecipazione alle suddette attività, e comunque per un massimo di 12 mensilità, spetta un bonus del valore di 350 euro che a differenza dell’Assegno di inclusione viene pagato alla singola persona. È bene sottolineare che il Sfl non è compatibile con la Naspi.

I bonus al disoccupato

Infine, ci sono dei bonus che spettano direttamente al disoccupato, di cui una parte costituiscono una prosecuzione degli strumenti di tutela che gli sarebbero stati riconosciuti in costanza di lavoro.

Ne sono un esempio:

  • indennità di malattia: in caso di malattia certificata dal medico entro i 60 giorni dalla cessazione del contratto da lavoro dipendente spetta un’indennità - tra il 4° e il 180° giorno - pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180° giorno.
  • congedo matrimoniale: per coloro che nei 90 giorni che precedono il matrimonio o l’unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative, spetta un’indennità sostitutiva del congedo matrimoniale con importo variabile a seconda del settore lavorativo e della qualifica (ad esempio per gli operai è pari a 7 giorni di retribuzione);
  • congedo di maternità: spetta anche alle disoccupate un’indennità sostitutiva del congedo di maternità obbligatorio - della durata di 5 mesi - a patto che dalla sospensione del lavoro e l’inizio del congedo siano trascorsi non più di 60 giorni, o in alternativa laddove l’ex lavoratrice risulti titolare di Naspi. Spetta anche alle lavoratrici impiegate in settori in cui non è dovuto il contributo contro la disoccupazione involontaria, che negli ultimi 2 anni possono vantare almeno 26 contributi settimanali e hanno iniziato il periodo di congedo con una distanza di massimo 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Così come per le lavoratrici dipendenti, l’importo è pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita.

Per quelle lavoratrici che non soddisfano i suddetti requisiti e non hanno copertura contributiva vi è la possibilità di richiedere il bonus maternità al Comune, un sostegno che quest’anno ammonta a 2.020,85 euro, a patto di avere un Isee inferiore a 20.221,13 euro.

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