Bonus assunzioni Sud 2018, sgravio al 100% limitato

Guendalina Grossi

2 Febbraio 2018 - 16:15

Bonus assunzioni Sud 2018: in occasione del 17° forum Fiscale/Lavoro l’Anpal ha chiarito che lo sgravio potenziato al 100% per le assunzioni di giovani avrà durata limitata solo al 1° anno.

Bonus assunzioni Sud 2018, sgravio al 100% limitato

Bonus assunzioni Sud 2018: in occasione del 17° forum Fiscale/Lavoro l’Anpal ha riposto ad alcuni quesiti riguardanti gli incentivi per le assunzioni di giovani.

Un primo quesito posto all’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro riguardava il potenziale conflitto, in relazione agli aiuti di stato, tra la Legge di Bilancio 2018 e le previsioni del regolamento europeo.

Dopo aver analizzato la prima questione è stato poi posto un secondo quesito all’Anpal in merito alla durata del bonus assunzioni Sud, visto l’evidente conflitto tra il comma 100 e il comma 893 della manovra 2018.

Vediamo di seguito nel dettaglio i chiarimenti forniti dall’Anpal in occasione del 17° forum Lavoro/Fiscale in merito al bonus assunzioni Sud.

Bonus assunzioni Sud 2018: i chiarimenti dell’Anpal

Durante il 17° forum Lavoro/Fiscale tenutosi il 31 gennaio 2018 l’Anpal ha risposto ad alcuni quesiti che gli erano stati posti in merito al bonus assunzioni Sud.

La prima domanda posta all’Anpal riguardava il potenziale conflitto, in relazione agli aiuti di stato, tra la Legge di Bilancio 2018 e le previsioni del regolamento europeo.

L’Anpal ha riposto al suddetto quesito affermando che l’apparente contraddizione della norma con la normativa europea in materia di aiuti di stato è stata correttamente risolta dal decreto di istituzione dell’incentivo:

“il bonus sud, addizionale rispetto all’esonero previsto dai commi 100 e seguenti della legge di bilancio, opererà nei confronti di due categorie di lavoratori, come riportato dal comma 893:

  • i lavoratori sotto i 35 anni;
  • i lavoratori di età pari o superiore a 35 anni, sempre che abbiano il requisito dei sei mesi senza lavoro regolarmente retribuito.

La compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato è assicurata dall’operare alternativo di due meccanismi:

  • i limiti previsti dal de minimis (200 mila euro nel triennio);
  • il regolamento per gli aiuti in esenzione (651/2014), in relazione al quale occorreranno ulteriori requisiti:
  1. per tutti l’incremento occupazionale netto (da non considerare se si tratta di posti in sostituzione di lavoratori dimissionari pensionati o comunque non oggetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
  2. per i lavoratori di età compresa tra i 25 ed i 35 una delle seguenti condizioni:
  • il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
  • il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in
  • tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.”

Bonus assunzioni Sud 2018: sgravio al 100% solo per il 1° anno

Il secondo quesito posto all’Anpal durante il 17° forum Lavoro/Fiscale riguardava la durata del bonus assunzioni Sud, ed in particolare come verrà affrontata tale tematica all’interno del decreto istitutivo dell’incentivo, visto l’evidente conflitto tra il comma 100 e il comma 893 della Legge di Bilancio 2018.

Come sappiamo l’articolo 1 comma 100 prevede, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, che ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti venga riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

Il comma 893 della Legge di Bilancio 2018 invece prevede che l’esonero contributivo previsto dal comma 100 sia elevato fino al 100% nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’Anpal dunque alla domanda posta ha risposto affermando che l’incentivo tradizionale avrà durata triennale mentre quello addizionale che prevede l’integrazione al 100% dell’esonero contributivo sarà concesso solo per i primi 12 mesi.

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