Bonus 9.600 euro senza Isee per queste famiglie, per la domanda serve affrettarsi

Simone Micocci

5 Marzo 2024 - 18:37

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Via alle domande dal 12 febbraio per genitori separati o divorziati. Ecco tutte le info su requisiti e come fare domanda.

Bonus 9.600 euro senza Isee per queste famiglie, per la domanda serve affrettarsi

Ultimo mese per fare domanda per il bonus riconosciuto alle famiglie di genitori separati, divorziati o non conviventi con il quale viene rimborsata l’eventuale quota di assegno di mantenimento per i figli non versata dal genitore obbligato dal tribunale.

Un bonus che era atteso da tempo ma che solo nelle scorse settimane ha ottenuto il via libera consentendo l’invio della domanda ai genitori interessati. Ma bisogna affrettarsi, in quanto il termine è fissato al prossimo 31 marzo.

Restano poche settimane quindi per raccogliere la documentazione riferita al bonus e non perdere il diritto a un contributo che nella migliore delle ipotesi può arrivare a 9.600 euro.

Cos’è il bonus 9.600 euro senza Isee per le famiglie di genitori separati o divorziati

È stato il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 a istituire il Fondo per tutelare i genitori che nel periodo del Covid non hanno ricevuto tutto, o una parte, l’assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli.

Tuttavia, per conoscere i criteri e le modalità per l’erogazione del bonus c’è stato da attendere per un altro anno e mezzo visto che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri è arrivato il 23 agosto 2022.

Da allora silenzio, con il bonus per genitori disoccupati che sembrava fosse finito nel dimenticatoio. Fino a quando l’Inps, un po’ a sorpresa, il 12 febbraio scorso ha aperto i termini per l’invio delle domande, con ben 2 anni di ritardo rispetto a quello che è il periodo rimborsabile.

Il bonus in oggetto, infatti, consente di recuperare l’assegno di mantenimento eventualmente non versato durante il periodo in cui era stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, quindi tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.

Nel dettaglio, come anticipato, è possibile recuperare fino a un massimo di 800 euro al mese, fino a un limite di 12 mensilità. Nel migliore dei casi, quindi. 9.600 euro.

A chi spetta il bonus

Può fare domanda del bonus il genitore che nel periodo suddetto - quindi tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 - non ha ricevuto tutto o una parte dell’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).

Come anticipato non serve l’Isee, tuttavia sia il genitore che fa domanda che quello che non ha versato l’assegno di mantenimento devono soddisfare determinati requisiti.

In primis, il genitore che intende ricevere il bonus:

  • deve risultare convivente con il figlio minore o maggiorenne disabile grave destinatario dell’assegno di mantenimento;
  • deve avere un reddito Irpef non superiore a 8.174 euro nelle annualità a cui fanno riferimento le mensilità non percepite.

Per il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento che quindi non ha assolto al proprio dovere, invece, deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

  • cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata di almeno 90 giorni;
  • in alternativa, deve aver subito una riduzione di almeno il 30% rispetto a quanto percepito nel 2019.

Come fare domanda e documenti

Come anticipato, il termine ultimo per la domanda è fissato al 31 marzo 2024.

Il servizio da utilizzare è disponibile nell’area personale MyInps, precisamente nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” indicato come “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Qui chi compila la domanda dovrà indicare, prendendosi la responsabilità di quanto dichiarato, l’importo di assegno di mantenimento non ricevuto, nonché attestare il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica in quanto fattore determinante per la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato.

In fase di invio della domanda, inoltre, va allegata la documentazione che attesta il diritto all’assegno di mantenimento, come ad esempio il provvedimento del giudice.

Se l’assegno spetta per il figlio maggiorenne disabile serve anche l’attestazione della disabilità (ma solo se certificata prima del 2010).

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