Scadenza esterometro 30 aprile 2019: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Isabella Policarpio

29 Aprile 2019 - 14:20

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Scadenza esterometro prevista per il 30 aprile 2019: istruzioni, adempimenti e soggetti obbligati. Cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Scadenza esterometro 30 aprile 2019: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Scadenza esteromentro in arrivo: il 30 aprile 2019 sarà il termine ultimo per la trasmissione delle fatture estere all’Agenzia delle Entrate, relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Da aprile in poi (salvo modifiche ulteriori) gli adempimenti dell’esterometro torneranno ad essere mensili e non trimestrali, come previsto in origine.

La scadenza del 30 aprile 2019 è solo una tra le tante previste in quanto la trasmissione delle fatture da o verso l’estero ha scadenza mensile, precisamente l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello della data di emissione o ricezione del documento.

Nonostante la scadenza sia alle porte, le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono ancora scarne, cosa che rende l’invio della comunicazioni pieno di incertezze. Per questo motivo, cerchiamo di riepilogare quali sono gli adempimenti e le istruzioni da seguire per l’invio delle fatture attive e passive da e verso l’estero, quali sono i soggetti obbligati e quelli, invece, esclusi da tale adempimento.

Scadenza Esterometro 30 aprile 2019: come procedere all’invio

Come abbiamo anticipato, anche se la scadenza è alle porte, le informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sugli adempimenti per la trasmissione delle fatture estere sono piuttosto scarne.

Dunque, il termine previsto per ultimare la comunicazione riguarda i titolari di partita IVA che, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, hanno emesso o ricevuto fatture da o verso l’estero. Per questo tipo di operazioni non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica - che resta facoltativo - ma la trasmissione telematica dei dati corrispondenti alle fatture transfrontaliere.

In pratica, i soggetti obbligati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni seguenti:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Scadenza esteromentro 30 aprile 2019: chi sono i soggetti obbligati?

Sono obbligati alla trasmissione dell’estreomentro i titolari di partita IVA, residenti, stabiliti o identificati in Italia, che effettuano o ricevono fatture da/per soggetti esteri, operazioni per le quali la fatturazione elettronica è solo facoltativa e non obbligatoria.

L’esteromentro, invece, non è obbligatorio quando è stata emessa bolletta doganale oppure per le fatture emesse o ricevute in formato elettronico.

In merito alle istruzioni sui soggetti tenuti ad inviare l’esterometro, si segnala un recente chiarimento pubblicato dall’Agenzia delle Entratein merito alle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Sono da considerarsi come operazioni da inserire nell’esterometro anche quelle relative a fatture ricevute da soggetti passivi esteri senza partita IVA, così come le fatture relative ad operazioni di commercio elettronico nei confronti di privati consumatori.

Esterometro, quando non sussiste l’obbligo di comunicazione?

La trasmissione dell’esterometro è esclusa solo quando il soggetto titolare di partita IVA si trova nella circostanze in cui:

  • ha emesso verso l’estero solo fatture attive in formato elettronico, pur non essendo obbligatorio;
  • non presenta fatture passive.

Solo quando si verificano congiuntamente entrambe le ipotesi, chi ha emesso fatture verso l’estero non è tenuto alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

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