Rimborsi IVA 2014-2015: termini temporali, Modello IVA TR e conversione in compensazione

Simone Casavecchia

19 Marzo 2015 - 15:09

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Una sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i termini temporali entro i quali spetta il diritto ai rimborsi IVA 2015 che potranno anche essere convertiti in crediti utili alla compensazione.

Rimborsi IVA 2014-2015: termini temporali, Modello IVA TR e conversione in compensazione

La Corte di Cassazione ha chiarito, con la sentenza 5014/2015, che il diritto ai rimborsi IVA spetta solo se la richiesta viene fatta dal contribuente entro il termine di 2 anni. Il termine rimane valido anche nel caso in cui il romborso IVA riguardi un versamento che è stato successivamente ritenuto illegittimo dal pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 2006 sull’armonizzazione delle norme IVA a livello europeo.

Nella fattispecie quest’ultima sentenza europea ha definito i casi in cui uno Stato UE può escludere alcuni beni piuttosto che altri dal regime di detrazione IVA.

La controversia penale
Il caso su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione è quello di un’azienda che ha richiesto nel settembre 2006 un rimborso IVA relativo al 2002 e ha ricevuto una risposta negativa proprio perché la richiesta di rimborso è stata presentata oltre il termine massimo dei due anni previsto per le richieste in ritardo. L’azienda è allora ricorsa in giudizio, proprio richiamandosi alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (14 settembre 2006), in base alla quale il diritto italiano va a confliggere con il diritto comunitario e in base alla quale era stato richiesto nel 2006 un rimborso IVA per acquisti effettuati, appunto, nel 2002.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che una sentenza comunitaria non può modificare in alcun modo i termini di rimborso già scaduti, per esigenze legate alla certezza delle situazioni giuridiche che sono da ritenersi ancor più valide in materia fiscale.
Pertanto, il termine per la richiesta del rimborso dell’IVA è fissato a due anni e resta valido anche nel caso in cui il rimborso riguardi un versamento IVA successivamente dichiarato illegittimo da una nuova norma.

Termine di 10 anni
Il termine di 10 anni per richiedere il rimborso IVA rimane comunque valido nei seguenti casi:

  • quando il rimborso è stato regolarmente richiesto in dichiarazione dei redditi e, poi, non è stata inoltrata una domanda successiva (termine ritenuto valido dalla sentenza n. 5024/2015 della Corte di Cassazione e previsto dall’articolo 2033 del Codice Civile);
  • quando l’attività della società è cessata;

Come richiedere i rimborsi IVA: il modello IVA TR
Per richiedere il rimborso IVA o la compensazione dei crediti IVA relativi al terzo trimestre 2014 si utilizza il Modello IVA TR.
La domanda di rimborso o di compensazione può essere presentata da quei contribuenti che hanno maturato, nel trimestre di riferimento, un credito IVA.

Conversione del rimborso IVA
La risoluzione 99/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una precedente richiesta di rimborso IVA può essere convertita in una compensazione del credito IVA.
La variazione di scelta tra rimborso e compensazione viene comunque effettuata con il modello IVA TR. Tale richiesta correttiva o di variazione, relativa all’utilizzo delle eccedenze di credito IVA infrannuale, va effettuata, quindi, attraverso una nuova istanza, in cui si barra la casella: “correttiva nei termini”.
Il modello IVA TR che esprime la volontà di variare l’utilizzo del credito IVA eccedente, va presentata entro i termini di legge o successivamente, pur tenendo presenti le seguenti condizioni che devono comunque essere rispettate:

  • Conversione da una richiesta di rimborso IVA a una richiesta di compensazione crediti: l’Agenzia delle Entrate non deve aver già superato la fase istruttoria e non deve, quindi, aver già validato la disposizione di pagamento, in quest’ultimo caso non è possibile rettificare la richiesta;
  • Conversione da compensazione di un credito IVA a rimborso IVA: è necessario che il credito IVA di cui si richiede la conversione non sia stato già utilizzato in compensazione.

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