Ravvedimento operoso per Imu, Tari e Tasi 2016: ritardi nel pagamento, tassi d’interesse e sanzioni

Francesco Oliva

28/06/2016

03/07/2016 - 11:58

condividi

Imu, Tasi e Tari pagate in ritardo: cosa fare? La soluzione è il ravvedimento operoso. Ecco cos’è, modalità di calcolo, sanzioni, interessi e modello F24.

Ravvedimento operoso per Imu, Tari e Tasi 2016: ritardi nel pagamento, tassi d’interesse e sanzioni

In vista della scadenza del pagamento della prima rata (acconto) di Imu, Tari e Tasi 2016, è opportuno ricordare quali sono le modalità di ravvedimento operoso, previste per i contribuenti che pagheranno in ritardo.

Come nel caso di molti altri tributi, il ravvedimento operoso si configura come una soluzione estremamente conveniente per tutti quei contribuenti che pagheranno in ritardo la prima rata di Imu, Tari e Tasi 2016, dal momento che potranno godere di sanzioni ridotte.

A proposito del ravvedimento operoso è opportuno premettere le seguenti regole generali:

  • la sanzione dovuta per il pagamento in ritardo, seppur ridotta, è proporzionale ai giorni di ritardo effettivamente totalizzati;
  • è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso e dei relativi vantaggi fiscali solo prima che il ritardo stesso nel pagamento delle tasse locali e, quindi, la violazione sia stata contestata dall’amministrazione comunale di riferimento e non siano iniziati gli accertamenti relativi;

Potrebbe interessarti anche:
Imu e Tasi 2016, ravvedimento sprint: calcolo sanzioni e interessi da versare entro il 30 giugno

Modalità di ravvedimento per Imu, Tari e Tasi

Cos’è e come si calcola il ravvedimento operoso? Ecco la tabella analitica con termini e misura della sanzione applicabile:

Tipologia ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione applicabile
Ravvedimento «sprint» Entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza 1,50% fisso
Ravvedimento lungo Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1,67% fisso
Ravvedimento lungo o annuale se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva 4,20% fisso

La possibilità di ravvedimento lunghissimo, cioé quello superiore al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate per cui non può essere utilizzato per i tributi comunali quali IMU, TASI, TARI, ecc.

Pagamenti e Compilazione Modello F24 Imu, Tasi e Tari 2016

Per quanto riguarda il pagamento dei tributi con modalità di ravvedimento operoso e dei relativi interessi e sanzioni, occorre ricordare che il pagamento viene espletato attraverso il Modello F24, in cui occorrerà barrare la specifica casella denominata «Ravvedimento Operoso», nell’apposita sezione denominata «Imu e altri tributi locali».

In ordine al tasso di interesse applicato sulle imposte da pagare è opportuno ricordare che per il 2016 è stato fissato allo 0,2% annuo.

Per il ravvedimento relativo alla Tasi si utilizzano i segenti codici tributo:

  • 3962 denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”;
  • 3963 denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”.

Per quanto rigurda la Tari o l’imposta sostitutiva di essa, che in alcuni comuni viene denominata «Tariffa», si utilizzano i seguenti codici tributo:

  • 3944 = Tari;
  • 3945 = per il pagamento di interessi sulla Tari (e Tares);
  • 3946 = per il pagamento di sanzioni sulla Tari (e Tares);
  • 3951 = per il pagamento di interessi sulla «Tariffa»;
  • 3952 = per il pagamento di sanzioni sulla «Tariffa».

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO