Imprese, ritardi di pagamento: le novità del decreto n. 192/2012

Avv. Barbara Braggio

02/12/2012

Imprese, ritardi di pagamento: le novità del decreto n. 192/2012

Lo scorso 15 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto legislativo n. 192/2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in recepimento della direttiva comunitaria 2011/7/UE.

Il decreto introduce importanti modifiche e novità rispetto alla precedente disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2002, che continuerà ad applicarsi per le sole transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012.

A partire dal 1° gennaio 2013, tutti i nuovi contratti di compravendita di merci e di prestazioni di servizi, stipulati tra singole imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, saranno soggetti alla nuova disciplina in tema di termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori, risarcimento dei costi di recupero, nullità delle clausole inique.

Termini di pagamento

Il decreto stabilisce i tempi massimi di pagamento delle merci e/o servizi, decorsi i quali scatta l’automatica applicazione degli interessi moratori.

I termini di pagamento previsti sono:
30 giorni, come termine massimo applicabile se il contratto non prevede alcun termine;
60 giorni, come termine massimo pattuibile dalle parti nel contratto.

Nei contratti tra singole imprese, si può prevedere un termine superiore a 60 giorni solo se tale termine non è considerato gravemente iniquo per il creditore.

Nei contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, il termine massimo applicabile è automaticamente di 60 giorni se l’ente pubblico è:
- un ente che fornisce assistenza sanitaria,
- un’impresa pubblica partecipata finanziariamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle province o dagli enti locali.

Interessi moratori

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, sulla somma dovuta vanno calcolati su base giornaliera gli interessi di mora, che non possono essere inferiori al tasso legale di riferimento aumentato di 8 punti percentuali.

Il tasso legale di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.
Il tasso legale di riferimento viene pubblicato sulla G.U.R.I. ogni semestre dell’anno.

Nei contratti tra singole imprese, le parti possono concordare un diverso tasso di interesse.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento: quindi non è necessaria alcuna comunicazione di messa in mora nei confronti del debitore.

Risarcimento

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore:
- un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, nonchè
- il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme dovute e non corrisposte entro i termini previsti.

Nullità delle clausole

Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura è sempre nulla.

Invece, le clausole del contratto relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste dalle parti, sono nulle quando risultano gravemente inique per il creditore.

La grave iniquità deve essere accertata dal giudice avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:
- il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,
- la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,
- l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

E’ infine considerata gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero delle somme dovute.

Avvocato Barbara Braggio
www.StudioLegaleBraggio.it

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