Esonero contributivo per 4 mesi: scadenza il 31 gennaio 2021. Nuove istruzioni da INPS

Teresa Maddonni

7 Gennaio 2021 - 14:06

Per l’esonero contributivo di 4 mesi del decreto Agosto per chi rinuncia alla cassa integrazione INPS fornisce istruzioni operative. Le ultimissime indicazioni riguardano i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Scadenza prevista per il 31 gennaio 2021.

Esonero contributivo per 4 mesi: scadenza il 31 gennaio 2021. Nuove istruzioni da INPS

Sull’esonero contributivo di 4 mesi per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione arrivano nuove istruzioni da INPS con il messaggio n°30 del 5 gennaio che fa immediatamente seguito al messaggio n°4781 del 21 dicembre e al n°4254 del 13 novembre 2020 precedente.

Il messaggio INPS del 21 dicembre ha stabilito che la scadenza dei termini per la trasmissione dei dati nel flusso Uniemens è fissata al 31 gennaio 2021.

I due messaggi sull’esonero contributivo introdotto dal decreto Agosto n. 104/2020 convertito nella legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre, seguono la circolare dettagliata n.105 del 18 settembre scorso.

L’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 per un massimo di quattro mesi dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.

La misura ha necessitato dell’approvazione da parte della Commissione europea. L’esonero contributivo del decreto Agosto è di fatto operativo dai primi di novembre: il ministero del Lavoro ha notificato alla Commissione europea lo scorso 28 ottobre 2020 il regime di aiuti di Stato e che lo stesso è stato approvato con decisione C (2020) 7926 finale del 10 novembre 2020.

Con il messaggio del 5 gennaio 2021 INPS fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di denuncia dei datori di lavoro privati con con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Vediamo pertanto quali sono le indicazioni che INPS fornisce ai datori di lavoro, che rinunciando alla cassa integrazione con causale COVID-19 possono accedere all’esonero contributivo di 4 mesi del decreto Agosto e in ultimo le nuove istruzioni per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Esonero contributivo per 4 mesi: come richiederlo

INPS dà indicazioni su come richiedere l’esonero contributivo per 4 mesi del decreto Agosto, alla luce dell’autorizzazione UE, con il messaggio n°4254 integrato dal messaggio n° 4487 del 21 dicembre, come anche per la corretta esposizione dei dati relativi al beneficio nel flusso Uniemens entro la scadenza del 31 gennaio 2021.

I datori di lavoro che vogliano usufruire dell’esonero contributivo devono inviare a INPS un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

La stessa comunicazione per l’esonero contributivo va inoltrata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.

Nell’istanza i datori di lavoro che vogliono accedere all’esonero contributivo devono autocertificare:

  • le ore d’integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

INPS specifica che la richiesta di attribuzione del codice “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione ella denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende richiedere l’esonero. Aggiunge INPS nel messaggio:

“L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.”

Nell’ultimo messaggio, che alleghiamo insieme a quello del 13 novembre di seguito, INPS chiarisce quanto segue:

  • il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA);
  • in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di cassa integrazione ai sensi del decreto Cura Italia;
  • l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 con trasmissione entro il 31 gennaio 2021.

Importo dell’esonero contributivo

INPS specifica anche, in linea generale nei precedenti messaggi, qual è l’importo dell’esonero contributivo per 4 mesi chiarendo, ai fini del calcolo preciso, che questo è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Chiarisce ancora INPS:

“Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.”

L’esonero contributivo, specifica INPS, non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intende avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, laddove tuttavia l’intero importo può essere fruito anche in un’unica volta sulla denuncia relativa a una singola mensilità se sussiste la capienza.

INPS rammenta che chi si avvale dell’esonero contributivo non può poi richiedere altre settimane di cassa integrazione Covid, salvo che per diversa unità produttiva.

Esonero contributivo: istruzioni operative

INPS nel messaggio del 13 novembre dà precise istruzioni operative sull’esonero contributivo e in particolare sull’esposizione nei flussi Uniemens.

Le aziende pertanto all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento “ImportoACredito”, indicheranno il relativo importo.

“I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.”

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo di 4 mesi INPS ha istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto: GAW37177, proprio ai fini di rilevare l’incentivo del decreto Agosto.

Nel messaggio del 21 dicembre chiarisce l’Istituto:

“Si precisa che la regolarizzazione (di cui sopra n.d.r) deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont"”

Messaggio numero 4254 del 13-11-2020.pdf
Esonero contributivo decreto Agosto per 4 mesi: ulteriori istruzioni INPS. Come ottenerlo.
Messaggio numero 4781 del 21-12-2020.pdf
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori chiarimenti.

Nuove istruzioni con il messaggio del 5 gennaio

Con il messaggio del 5 gennaio arrivano da INPS istruzioni sull’esonero dei contributi per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione e nel dettaglio viene specificato come devono procedere esponendo i dati nella sezione “ListaPOSPA” del flusso Uniemens per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Come specifica INPS nel messaggio in oggetto, l’esonero contributivo per 4 mesi non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma hanno altresì diritto al beneficio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Ai datori di lavoro che abbiamo appena elencato, ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q” , dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione “ListaPosPA”, specifica INPS nel messaggio, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento AnnoRif dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento MeseRif dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento CodiceRecupero dovrà essere inserito il valore “15” avente il significato di “Sgravio Articolo3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • nell’elemento Importo dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Come chiarisce INPS nel medesimo messaggio che alleghiamo di seguito:

“I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno utilizzare l’elemento “V1 Causale 5” relativo all’ultimo periodo denunciato.”

Messaggio numero 30 del 05-01-2021.pdf
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili.

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