Centrale Rischi e SIC: cosa sono e come funzionano

Stefano Tempera

19 Agosto 2019 - 09:27

La Centrale Rischi di Banca d’Italia e i sistemi di informazioni creditizie raccolgono i dati finanziari di chiunque richieda un prestito o un mutuo. Vediamo come funzionano.

Centrale Rischi e SIC: cosa sono e come funzionano

Ogni banca o società finanziaria che riceve richieste per la concessione di un prestito, di un finanziamento o di un mutuo ipotecario, effettua numerosi controlli prima di decidere se concedere il credito.

Oltre a valutare la documentazione anagrafica e reddituale fornita dal richiedente, l’istituto procede con la consultazione di apposite banche dati che fotografano la storia creditizia del soggetto al fine di valutare la sua capacità di restituire il finanziamento e contenere così il rischio di insolvenza.

In questo modo le banche cercano di evitare il pericolo di concedere prestiti ai cosiddetti “cattivi pagatori”. In questa guida vedremo cos’è e come funziona la Centrale Rischi, cosa sono i SIC, come vengono gestiti i sistemi di informazioni finanziarie e quali sono i tempi di segnalazione nelle banche dati creditizie.

Cos’è la Centrale Rischi?

La Centrale Rischi, conosciuta anche come CR, è un archivio gestito dalla Banca d’Italia nel quale sono raccolte le informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso le banche e le società finanziarie (intermediari).

L’accesso alle informazioni alla Centrale Rischi è riservato alle sole banche che hanno ricevuto una richiesta di finanziamento da parte di un soggetto e possono essere interrogate solo per fini legati alla tutela della solvibilità del sistema creditizio. Le informazioni sui mancati pagamenti non riguardano le bollette telefoniche o della luce, né l’abbonamento alla pay tv o un debito verso un fornitore, ma solo i debiti contratti con gli istituti di credito e le banche a seguito di concessione di mutui o prestiti.

La Centrale Rischi non è un sistema di informazioni creditizie negative, o “black list”, che censisce solo i cattivi pagatori, ma raccoglie tutte le informazioni, sia positive che negative, sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati ed imprese, a prescindere dai ritardi sui pagamenti. È opportuno non fare confusione con la Centrale d’Allarme Interbancaria, detta anche CAI, dove la segnalazione avviene nei casi di carte di credito revocate o emissione di assegni scoperti.

L’obiettivo perseguito dalla Centrale Rischi è quello di fornire agli enti finanziari informazioni circa l’affidabilità creditizia di coloro che chiedono un prestito o un mutuo, in modo da aiutarli a capire se il richiedente sia o meno un cattivo pagatore, se ha un finanziamento già in corso o se si è eccessivamente indebitato.

Le banche che interrogano la Centrale Rischi favoriscono l’accesso al credito ai clienti meritevoli e possono quindi utilizzare al meglio le proprie risorse. La migliore gestione del rischio di credito in relazione ad affidamenti concessi dagli intermediari ai singoli clienti contribuisce inoltre a rendere più stabile il sistema creditizio. La segnalazione dei dati alla CR da parte delle banche è obbligatoria.

Cosa sono i SIC

In Italia esistono altri sistemi di accertamento centralizzati di natura privata e non gestiti direttamente dalla Banca d’Italia. Si tratta dei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie), la cui attività è disciplinata da un codice deontologico dettato dal Garante della privacy per mettere ordine nel settore.

I SIC, tra cui in Italia abbiamo Crif, Cerved, CTC ed Experian, raccolgono tutte le informazioni necessarie per la concessione del credito alle famiglie e ai consumatori limitatamente agli intermediari aderenti al sistema.

Il più importante Sistema di informazioni creditizie italiano è Eurisc, gestito da Crif, società fondata nel 1988 con sede a Bologna.

Le banche dati dei SIC contengono sia informazioni creditizie di tipo negativo, come la segnalazione di un pagamento della rata di un mutuo effettuato in ritardo o il mancato rimborso di un prestito, sia informazioni positive, ovvero quei rapporti di credito per i quali non si sono verificati inadempimenti. Gli archivi dei SIC riportano anche le richieste di prestito o di mutui non andati a buon fine, nei limiti di tempo stabiliti dal codice deontologico.

È importante sapere che, mentre nella Centrale Rischi di Banca Italia la posizione di cattivo pagatore viene evidenziata solo in caso di sofferenza conclamata, nelle centrali rischi private è visibile sin dall’inizio della sofferenza. Inoltre sono segnalati anche i crediti inferiori a 30.000 euro.

Proseguendo sulle differenze tra Centrale Rischi e SIC, c’è un’altra osservazione interessante da rilevare: i sistemi informativi gestiti da società private non hanno carattere di obbligatorietà, pertanto contengono solo le informazioni volontariamente comunicate dagli intermediari aderenti alle SIC. Per giunta queste ultime possono accedere ai dati della clientela dietro pagamento di un compenso.

Come funzionano?

Ogni mese gli istituti e le società finanziarie segnalano alla Banca d’Italia i crediti nei confronti del singolo cliente, limitatamente a quelli pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza a prescindere dall’importo. Vengono quindi segnalati, per fini di interesse pubblico, i soggetti gravati da un’esposizione debitoria piuttosto rilevante e chi risulta moroso.

Ai fini dell’apposizione a sofferenza di un credito da parte di un intermediario è necessario considerare l’intera situazione finanziaria del debitore. Infatti, la sofferenza non scaturisce da un mero ritardo o nel mancato pagamento di una rata, bensì da una conclamata difficoltà a far fronte ai propri impegni.

È censito non solo chi ottiene il finanziamento ma anche l’eventuale garante che si fa carico del debito in caso di insolvenza. Quando la posizione scende al di sotto della soglia di segnalazione oppure viene estinta, le banche non devono più inviare la segnalazione, ma ciò non comporta la cancellazione immediata delle precedenti segnalazioni.

Dal canto suo, la Centrale Rischi fornisce mensilmente ad ogni intermediario i dati riguardanti la posizione di indebitamento globale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati. Il flusso di ritorno viene segnalato all’incirca 40 giorni dopo la rilevazione del mese.

La legge dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’intermediario debba avvertire l’interessato sull’imminente registrazione in uno o più centrale rischi almeno 15 giorni prima di procedere, a pena di illegittimità della segnalazione. Il preavviso deve essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Chi può consultare i dati della Centrale Rischi e dei SIC?

Le informazioni presenti negli archivi della Centrale Rischi sono di carattere riservato e possono essere consultate dagli intermediari solo per fini legati alla tutela della solvibilità del sistema creditizio. Le banche e le finanziarie, infatti, possono interrogare la Centrale Rischi e SIC solo quando devono valutare una richiesta di finanziamento o l’apertura di un conto corrente.

È importante sottolineare che l’accesso ai dati è consentito anche agli stessi soggetti censiti, che possono così controllare se sono stati segnalati come cattivi pagatori e chiedere la correzione di eventuali errori al fine di non vedersi pregiudicati nell’accesso al credito per notizie false, imprecise o incomplete. I dati possono essere conosciuti anche dall’Autorità Giudiziaria.

I dati censiti nella Centrale Rischi della Banca d’Italia sono accessibili gratuitamente dietro la presentazione di una richiesta scritta. Chiunque desideri consultare i propri dati presenti in CR deve richiedere l’apposito modulo di accesso presso una delle filiali della Banca d’Italia o direttamente sul sito ufficiale. Il modulo, debitamente compilato, firmato e accompagnato da copia del documento d’identità, va inviato via posta, PEC o fax oppure consegnato di persona o tramite delegato allo sportello.

Anche i SIC hanno predisposto dei canali di contatto per permettere ai diretti interessati di consultare i loro archivi informativi. Crif, ad esempio, fornisce un modulo online da spedire, compilato in ogni sua parte e firmato, insieme ai documenti identificativi. I clienti privati possono usufruire del servizio di accesso ai dati gratuitamente, mentre le aziende devono pagare un compenso pari a 4 euro (o 10 euro se non vengono rilevate informazioni).

Le segnalazioni presenti nella Centrale Rischi e SIC sono conservate per un periodo predeterminato allo scadere del quale la cancellazione avviene in automatico. La conservazione delle informazioni negative dura 12 mesi se il ritardo nei pagamenti non è superiore a 2 rate, 24 mesi se il ritardo è superiore a 2 rate e 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale in caso di pagamenti tardivi non regolarizzati.

Quali sono le conseguenze in caso di segnalazione in CR o SIC?

Essere segnalati alla Centrale Rischi e SIC come cattivi pagatori influisce sull’esito di future richieste di mutuo o finanziamento da parte dei soggetti interessati. Specialmente nel mondo dell’imprenditoria, la segnalazione negativa nelle centrali rischi ha un notevole impatto, in quanto di fatto comporta l’impossibilità di accedere al credito e potrebbe indurre banche diverse dalla segnalante a revocare gli affidamenti già concessi.

A tal proposito, è importante sottolineare che la decisione di concedere o meno un prestito viene presa in autonomia dalle banche, che non hanno nessun obbligo derivante dalle informazioni ricevute dalle centrali rischi. Nel momento in cui si verifica un inadempimento oppure un primo finanziatore decide di rifiutare il credito, queste informazioni vengono registrate nelle centrali rischi. Queste informazioni, da sole, non possono essere pregiudizievoli, ma possono diventare uno sbarramento per quelle banche che devono ridurre il numero di mutui erogati perché a monte c’è un problema di scarsa liquidità.

Essere censiti dalla Centrali Rischi o SIC può essere però anche un vantaggio. In tempi in cui il credito viene concesso con molta scrupolosità da parte delle banche, molti rifiuti sono dovuti alla mancanza di informazioni sulla storia creditizia del richiedente. Ciò si deve al fatto che, senza il consenso al trattamento dei dati, la banca può segnalare le informazioni creditizie di tipo negativo ma non i dati sui pagamenti regolari.

Quindi il cliente che decide di non firmare il modulo per la trasmissione dei dati al sistema informativo creditizio per tutelare la sua privacy, si trova comunque censito se non paga delle rate ma non viene registrato se paga regolarmente.

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