Prestazioni occasionali: a cavallo della mezzanotte il compenso raddoppia

Irene Mancuso

4 Ottobre 2017 - 17:30

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Prestazioni occasionali: cosa succede se l’orario di lavoro va oltre la mezzanotte e quale sarà in questo caso il compenso previsto? Ecco i chiarimenti Inps ai Consulenti del Lavoro.

Prestazioni occasionali: a cavallo della mezzanotte il compenso raddoppia

Prestazioni occasionali: cosa succede se il lavoro è svolto dopo la mezzanotte?

Il quesito, sollevato dai Consulenti del Lavoro, ha trovato risposta da parte dell’Inps, anche se sono ancora ora molti i dubbi su come calcolare il compenso in questo caso.

Come noto, l’art. 54bis del decreto legge 50/2017 ha introdotto i nuovi voucher utilizzabili per le imprese, secondo regole precise. I Consulenti del Lavoro hanno sollevato un dubbio sul compenso dovuto per le prestazioni occasionali svolte a cavallo della mezzanotte.

A tal proposito è arrivata la risposta dell’Inps, fornendo una precisazione in merito al minimo di retribuzione regolato dal contratto PrestO per le aziende.

La risposta dell’Inps ha fatto nascere qualche dubbio sull’obbligo di raddoppiare il compenso minimo dovuto allo scoccare della mezzanotte. Di che cifra parliamo? E perché la risposta non soddisfa le aziende?

Contributo prestazione occasionale raddoppia alla mezzanotte

La normativa vigente che riguarda i nuovi voucher per aziende prevede per la prestazione occasionale un minimo giornaliero di retribuzione pari a quanto dovuto per 4 ore, da erogare anche qualora il lavoro abbia una durata inferiore.

Sono stati i Consulenti del Lavoro a chiedere come comportarsi se una prestazione va oltre la mezzanotte, eventualità che può accadere per i servizi ricettivi o i locali di ristorazione.

L’Inps risponde che essendo due giorni diversi, alla prestazione occasionale spetta un contributo minimo raddoppiato. Il compenso, che corrisponde a 9 euro netti all’ora (12,5 euro lordi), per lavori svolti dopo la mezzanotte si raddoppierebbe.

Anziché 36,00 euro di compenso si passerebbe a 72,00 euro come specificato dalla norma per cui il compenso minimo si calcola “per le prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata”.

Essendo quindi due giornate distinte, si devono comunicare e retribuire due altrettante distinte prestazioni.

I dubbi sul raddoppio del contributo minimo

Sebbene la risposta dell’Inps al quesito posto dai consulenti, la normativa parla di prestazioni da 4 ore continuative.

Così posta la frase, le quattro ore indicate dal testo potrebbero essere intese come un “unicum”. I nuovi voucher, ad oggi, si sono rivelati piuttosto penalizzanti per chi fa uso del contratto PrestO.

Sono regolamentate prestazioni minime e saltuarie, retribuite con un compenso orario netto di 9 euro, che diverrebbe piuttosto oneroso con questi presupposti.

L’idea che si sta delineando è che l’interpretazione dell’Inps sia parecchio forzata, forse volutamente, per scoraggiare l’utilizzo indiscriminato dei nuovi voucher.

Con l’avvento del nuovo contratto occasionale le imprese con meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato possono utilizzare i nuovi voucher PrestO, secondo le istruzioni operative trasmesse nella circolare Inps n. 107.

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