Rottamazione ter 2019: domanda entro il 31 luglio. Nuovo modulo ed istruzioni online

Anna Maria D’Andrea

3 Luglio 2019 - 19:34

Domanda rottamazione ter entro la scadenza del 31 luglio 2019: l’Agenzia Entrate Riscossione ha pubblicato il nuovo modulo di adesione e le istruzioni per la riapertura dei termini della pace fiscale.

Rottamazione ter 2019: domanda entro il 31 luglio. Nuovo modulo ed istruzioni online

Domanda rottamazione ter entro la scadenza del 31 luglio 2019, effetto della riapertura dei termini della pace fiscale prevista dalla legge di conversione del DL Crescita.

Con la pubblicazione del nuovo modulo DA-2018-R per la rottamazione delle cartelle l’Agenzia delle Entrate Riscossione dà ufficialmente il via alle nuove istanze di adesione alla definizione agevolata dei ruoli.

Il nuovo modulo DA-2018-R dovrà essere utilizzato per le domande di rottamazione ter da inviare entro la fine di luglio. Restano invariate le istruzioni su carichi ammessi, esclusi e modalità di pagamento.

Il termine ordinario per aderire alla pace fiscale era previsto per lo scorso 30 aprile, ma con il Decreto Crescita è stata prevista una seconda finestra per i ritardatari, anche in relazione al più conveniente saldo e stralcio.

Entro il 31 luglio sarà necessario presentare domanda di accesso alla definizione agevolata dei ruoli affidati tra il 2000 ed il 2017.

Grazie alla rottamazione ter i contribuenti con cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 potranno beneficiare dello stralcio totale di sanzioni ed interessi sul debito maturato. Si tratta di una delle parti che compongono il progetto della pace fiscale.

Chi farà domanda entro il 31 luglio 2019 potrà pagare il debito maturato, al netto di sanzioni ed interessi, in un massimo di 17 rate. Chi ha presentato domanda entro aprile avrà a disposizione una rata in più: la prima dovrà essere pagata entro il 31 luglio.

Non decadrà dalla definizione agevolata chi pagherà in ritardo entro un massimo di cinque giorni dalla data di scadenza della rata.

Scendiamo ora nel dettaglio analizzando punto per punto le regole e come funziona la rottamazione ter delle cartelle 2019, ammessi, esclusi e quali sono le scadenze per fare domanda e per pagare le rate.

Rottamazione ter cartelle, domanda entro la scadenza del 31 luglio 2019. Modulo DA-2018-R e istruzioni

È nella mattinata del 3 luglio 2019 che l’AdER ha pubblicato il nuovo modulo per fare domanda di rottamazione ter delle cartelle entro la scadenza del 31 luglio.

Il modello, di seguito allegato, dovrà essere presentato online, oppure tramite PEC o presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presenti sul territorio.

Modulo DA-2018-R per la domanda di rottamazione delle cartelle
Scarica il modulo per fare domanda entro il 31 luglio 2019

Non dovrà ripresentare domanda chi aveva già inviato il precedente modulo dopo il 30 aprile, termine originario di scadenza per l’adesione alla rottamazione delle cartelle.

Non sarà invece possibile fare domanda di rottamazione per i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini (il termine per il pagamento della prima rata è il prossimo 31 luglio).

Coloro che aderiscono alla rottamazione ter entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni).

La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Rottamazione ter cartelle 2019: ecco come funziona la pace fiscale

È bene riepilogare di seguito come funziona la rottamazione delle cartelle, per la quale il DL Crescita non ha apportato modifiche di rilievo.

La nuova rottamazione delle cartelle prevista dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 è molto simile alle precedenti definizioni agevolate e consentirà ai contribuenti di pagare l’importo del debito al netto delle sanzioni e degli interessi dovuti.

Chi aderirà alla rottamazione dovrà pagare la somma capitale e gli interessi iscritti a ruolo (nonché l’aggio, i diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Le cartelle ammesse alla rottamazione ter, parte del più ampio progetto di pace fiscale ancora in corso di definizione, saranno quelle affidate ad Equitalia e all’Agenzia Entrate Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. È questo il perimetro dei soggetti che possono fare domanda di adesione.

Chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione ter delle cartelle entro aprile poteva scegliere di pagare in un’unica soluzione ovvero in un massimo di diciotto rate spalmate su cinque anni.

Saranno quindi due le scadenze da ricordare nel corso del 2019, il 31 luglio e il 30 novembre, mentre a partire dal 2020 le scadenze saranno quattro.

Le scadenze delle rate saranno le seguenti:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

Ulteriore novità riguarda i ritardi nel pagamento: se per le prime due edizioni della rottamazione si decadeva anche in caso di pagamento entro un giorno dalla scadenza, la terza definizione agevolata delle cartelle tollera i lievi ritardi.

Si avranno a disposizione cinque giorni per mettersi in regola e continuare a beneficiare dei vantaggi della rottamazione ter.

Rottamazione-ter, scadenza domanda il 30 aprile 2019, riapertura al 31 luglio

Per aderire alla rottamazione ter era necessario presentare la domanda tramite apposito modello DA-2018 entro il 30 aprile 2019. Ora, entro il nuovo termine del 31 luglio 2019, bisognerà utilizzare il modello DA-2018-R.

La dichiarazione di adesione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:

  • in via telematica, inviando il modello DA-2018-R interamente compilato insieme alla copia del documento d’identità alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di riferimento;
  • presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (presenti in tutta Italia ad esclusione della Sicilia) consegnando il modello DA-2018 compilato in ogni sua parte e firmato.

Moduli e regole dettagliate sono contenute nella pagina del sito dell’AdER dedicata alla domanda di rottamazione ter.

Ulteriori dettagli sulla possibile riapertura della fase di presentazione delle domande - la cui scadenza è al 31 luglio 2019 - sono disponibili sul sito dell’AdER.

Rottamazione ter 2019: ammessi anche i decaduti da precedenti definizioni agevolate

La pace fiscale si applica anche i contribuenti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni ma che ne erano decaduti a causa del mancato pagamento delle rate.

Potranno rientrare nella nuova rottamazione:

  • i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione in corso, sia in caso di regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018 che in caso contrario;
  • i contribuenti con cartelle ammesse alla prima rottamazione (DL 193/2016) che non hanno concluso il pagamento delle rate;
  • i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione prevista dal DL 148/2017 non hanno provveduto al pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016 di vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Potranno fare domanda di rottamazione anche i contribuenti con debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori (legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Rottamazione anche per le multe stradali, ma in questo caso ad esser condonati saranno gli interessi previsti dalla legge.

Restano invece esclusi dalla rottamazione delle cartelle i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:

  • risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rateizzazione breve per i riammessi dal DL semplificazioni 2019

Non è prevista una grossa penalizzazione per i riammessi alla rottamazione ter dal decreto semplificazioni 2019 nonostante la mancata regolarizzazione delle rate entro lo scorso dicembre.

L’unica differenza rispetto alla restante platea di contribuenti sarà il numero di rate previste: il pagamento dovrà essere effettuato in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo.

La prima rata - per chi ha presentato domanda entro il 30 aprile - dovrà essere pagata entro il 31 luglio, la seconda il 30 novembre e le otto rate successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Pace fiscale, i vantaggi della nuova rottamazione: rate in cinque anni e interessi ridotti

La nuova rottamazione delle cartelle presenta vantaggi significativi.

In primo luogo il numero delle rate, che potranno arrivare fino a diciotto e potranno essere pagate in cinque anni, e a poter beneficiare della dilazione lunga del pagamento saranno anche le rottamazioni in essere (quelle di cui al DL 148/2017).

Si ricorda che le precedenti due definizioni agevolate prevedevano tempi stringenti e ravvicinati, motivo per il quale molti contribuenti non hanno potuto proseguire il versamento delle rate.

Inoltre, in caso di rateizzazione, l’importo degli interessi dovuti su ciascuna delle rate sarà pari allo 0,3%, a fronte della misura ordinaria pari al 4,5% (previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni).

Il contribuente che farà domanda di rottamazione potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

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