Lavoro autonomo occasionale: quali differenze con la partita Iva?

Paolo Ballanti

20 Giugno 2022 - 14:20

Lavoro occasionale e partite Iva hanno in comune l’essere esenti dai poteri del datore di lavoro. A parte questo sono tante le differenze tra i due rapporti. Ecco una guida completa.

Lavoro autonomo occasionale: quali differenze con la partita Iva?

Il lavoro autonomo occasionale si pone come una tipologia di rapporto a sé stante rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, il contratto di lavoro subordinato e il lavoro autonomo in senso stretto, per intenderci quello garantito da professionisti e partite Iva.

In linea di principio, la differenza tra partite Iva e lavoratori occasionali riguarda il carattere episodico delle attività rese da questi ultimi.

Le differenze, tuttavia, non finiscono qui. Le due tipologie contrattuali registrano una disciplina completamente diversa per tassazione e contributi.

Per quanto riguarda poi gli adempimenti preliminari, il lavoro autonomo occasionale contempla l’obbligo di comunicazione preventiva all’ITL oltre alla stesura di una lettera di incarico.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Le differenze tra lavoro occasionale e partita Iva: il carattere episodico dell’attività

Essendo entrambe due prestazioni che non prevedono l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del committente, gli incarichi di lavoro occasionale si differenziano dalle partite Iva per altre caratteristiche dell’attività svolta. Nello specifico:

  • il carattere episodico della prestazione garantita dal lavoratore autonomo occasionale, come la creazione di un sito internet o l’apertura di profili aziendali sui social network;
  • l’assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza, tipici al contrario delle partite Iva.

Le differenze tra lavoro occasionale e partita Iva: la tassazione

A livello di tassazione Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), i compensi da lavoro autonomo occasionale sono inclusi nell’elenco dei redditi «diversi» di cui all’articolo 67 comma 1 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. del 22 dicembre 1986 numero 917), lettera l) come «redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente».

Al contrario, i redditi prodotti da quanti esercitano arti e professioni sono disciplinati in un articolo, sempre del Tuir, ma il numero 53, comma 1.

La stessa norma precisa che per «esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI» dedicato ai redditi di impresa.

Un altro elemento fiscale che segna la distanza tra lavoro autonomo occasionale e lavoro autonomo in senso stretto è l’assenza, nel primo, dell’assoggettamento a Iva.

Non è tuttavia esclusa la possibilità che un soggetto titolare di partita Iva svolga un’attività di lavoro autonomo occasionale. È il caso dell’avvocato che viene incaricato di creare un sito internet per un’azienda.

In questa fattispecie:

  • l’attività prevalente (in termini economici e di tempo) resta quella legale;
  • la creazione del sito internet è un’attività occasionale ed episodica, non esercitata abitualmente;
  • l’attività occasionale non è attratta nell’area professionale dell’avvocatura, come tale soggetta a Iva.

Le differenze tra lavoro occasionale e partita Iva: i contributi

Alla frammentata disciplina che caratterizza i contributi previdenziali e assistenziali a carico delle partite Iva (si pensi ai professionisti iscritti agli albi, da un lato, artigiani, agricoltori e commercianti coperti dall’Inps, dall’altro) è contrapposta la situazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Questi ultimi, se il reddito annuo fiscalmente imponibile (percepito dal 1° gennaio al 31 dicembre, da attività di lavoro autonomo occasionale) eccede i 5 mila euro, sono obbligati a:

  • Iscriversi alla Gestione separata Inps;
  • Versare, a carico del committente, i contributi alla suddetta Gestione, ripartiti in 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 in capo al committente stesso.

Quest’ultimo è tenuto a:

  • trattenere i contributi a carico del lavoratore in sede di erogazione del compenso;
  • versare i contributi a suo carico e quelli trattenuti al lavoratore, con modello F24, all’Inps.

A prescindere dal superamento della soglia dei 5 mila euro, il committente corrisponde all’Erario, sempre con modello F24, la ritenuta a titolo d’acconto Irpef (pari al 20%).

Le differenze tra lavoro occasionale e partita Iva: la comunicazione preventiva

A differenza delle partite Iva, per le quali non è previsto alcun tipo di comunicazione preventiva, i committenti sono obbligati a segnalare le prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

Per farlo, è necessario collegarsi al portale «Servizi Lavoro» disponibile sul portale «servizi.lavoro.gov.it» per gli utenti in possesso delle credenziali Spid o Cie (Carta di Identità Elettronica).

All’interno della comunicazione dovranno essere forniti i dati del committente e del lavoratore, il tipo di attività, la data di inizio e di presumibile durata, oltre al compenso concordato.

L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro «in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione».

Le differenze tra lavoro occasionale e partita Iva: la nota di pagamento

Un altro elemento che segna la distanza tra lavoro occasionale e partite Iva è la nota di pagamento.

I contenuti di quest’ultima si caratterizzano per precisare che:

  • i compensi derivano da prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile;
  • l’attività di lavoro autonomo occasionale svolta, non è soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 numero 633;
  • le somme oggetto della nota di pagamento rientrano nella categoria dei redditi cosiddetti «diversi» ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917 (Tuir).

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