Rientro dei cervelli: come funziona il regime di tassazione per i lavoratori impatriati

Patrizia Del Pidio

14 Maggio 2024 - 17:03

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Ecco chi sono i lavoratori impatriati e quali sono i vantaggi e i benefici per coloro che decidono di trasferirsi in Italia.

Rientro dei cervelli: come funziona il regime di tassazione per i lavoratori impatriati

A modificare sostanzialmente il regime di tassazione agevolata dedicato ai lavoratori impatriati è stato l’articolo 5 del Dlgs 209 del 2023. Il Governo Meloni, infatti, ha voluto limitare gli incentivi fiscali riconosciuti a coloro che rientrano in Italia dopo aver risieduto all’estero per diversi anni.

Nel 2024 l’agevolazione fiscale riconosce una tassazione agevolata, dopo almeno 3 anni di residenza fiscale all’estero, a coloro che rientrano in Italia e svolgono attività dipendente o autonoma/professionale.

La detassazione prevista è pari al 50% (60% nel caso il soggetto abbia figli a carico) per un massimo di 5 anni. Le modifiche, in ogni caso, hanno ridotto anche la platea dei beneficiari, prevedendo il beneficio solo a determinate categorie di lavoratori.

Questa misura, che negli anni ha subito diverse modifiche, è stata ideata per incentivare il rientro dall’estero di coloro che dall’Italia hanno scelto di spostarsi per lavoro all’estero, ma serve anche per invogliare i cittadini stranieri a spostare le loro attività in Italia.

Si tratta, per l’appunto, di agevolazioni fiscali per una determinata quantità di anni, per quei contribuenti che decidono di spostare la propria residenza fiscale per un periodo minimo di tempo.

Chi sono i lavoratori impatriati

A essere definiti “lavoratori impatriati” sono i contribuenti che rientrano in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero (3 anni), percepiscono un reddito di lavoro dipendente o assimilato e/o redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia.

  • Per poter beneficiare della detassazione dei redditi prodotti in Italia al rientro è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  • aver avuto la residenza fiscale all’estero per almeno 3 anni. Questo periodo cresce se il lavoratore, al rientro, decide di proseguire il rapporto di lavoro con lo stesso datore con cui lavorava prima di trasferirsi;
  • il soggetto deve impegnarsi a risiedere nel territorio italiano per almeno 4 anni;
  • l’attività lavorativa per cui è prevista la detassazione deve essere svolta in prevalenza in Italia;
  • i lavoratori devono essere in possesso di specializzazione o elevata qualificazione così come previsto dal Dlgs 108 del 2012 e dal dlgs 206 del 2007.

Come funziona la tassazione: le agevolazioni

L’agevolazione riconosce una detassazione dell’Irpef del 50% (riduzione del reddito imponibile) per un massimo di 5 anni. Vediamo, però, quali sono le novità di cui tenere conto.

A essere agevolati sono i redditi:

  • da lavoro dipendente;
  • assimilati;
  • da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professioni (esclusi coloro che esercitano attività di impresa).

Questo regime dura cinque periodi di imposta, a partire da quello in cui viene effettuato il trasferimento e per i quattro successivi.

Viene messo in opera, quindi, un abbattimento dell’imponibile del 50%, cosicché le imposte restano dovute sul 50% dei redditi percepiti. La detassazione è aumentata al 60% se il lavoratore si trasferisce con almeno un figlio minore o se nel periodo di agevolazione nasce o adatta un figlio.

Le agevolazioni per queste categorie, che rientrano nella dicitura del “rientro di cervelli”, sono disponibili per quei contribuenti che:

  • sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/12 e dal D.Lgs. n. 206/07.;
  • siano stati residenti all’estero in maniera non occasionale;
  • abbiano avuto residenza fiscale estera di almeno:
    • 3 anni: condizione generale
    • 6 anni: se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato impegnato all’estero prima del trasferimento
    • 7 anni: se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale il lavoratore aveva lavorato in Italia prima del trasferimento all’estero.
  • spostano la residenza fiscale in Italia.

I benefici fiscali

I lavoratori impatriati si trovano ad avere la possibilità di godere di un’esenzione Irpef del 50% o del 60% nei determinati casi già citati.
Il tutto è valido sempre a patto che venga mantenuta la residenza fiscale sul territorio italiano.
Il redditi annuo massimo agevolabile è fissato nel tetto massimo di 600.000 euro.

Questo significa che se un lavoratore ha un reddito annuo di 800.000 euro potrà applicare la detassazione del 50% sui primi 600.000 mila euro (tasse calcolate su 300.000 euro) mentre sui restanti 200.000 si applicherebbe l’Irpef ordinaria.

Quali sono i requisiti di specializzazione e qualificazione dei lavoratori che rientrano in Italia?

Come abbiamo accennato potranno fruire della detassazione coloro che possono vantare una elevata specializzazione o qualificazione. A chiarire questo punto è stata la circolare 17/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate. I lavoratori in questione sono:

  • Coloro che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli:
    • 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza);
    • 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e
    • 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate. Si tratta delle seguenti professioni: farmacista, architetto, ostetrica, veterinario, odontoiatra, infermiere, medico chirurgo.

Proroga per i rientri nel 2024

Per chi rientra nel 2024, il quinquennio previsto di agevolazione può essere prorogato di ulteriori 3 anni a patto che con il trasferimento della residenza anagrafica 2024, si è deciso di acquistare un immobile residenziale in Italia da adibire ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023 o nei 12 mesi precedenti il trasferimento nel nostro Paese.

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