Lavorare in disoccupazione: quando si può e sanzioni

Isabella Policarpio

09/04/2021

Lavorare durante la disoccupazione è permesso o vietato? Quali lavori si possono fare e quali sono i limiti di reddito da rispettare? Cosa dice la legge e sanzioni penali e amministrative.

Lavorare in disoccupazione: quando si può e sanzioni

Durante la disoccupazione si può lavorare? Se sì, per quanto tempo e con quale tipologia di contratto?

Le legge non prevede il divieto assoluto di lavorare mentre si percepisce la NASpI (l’indennità di disoccupazione), tuttavia c’è una soglia di reddito annua che non si può oltrepassare, pena la perdita del beneficio ed eventuali sanzioni più gravi in caso di lavoro nero.

In questo articolo vedremo quando si può lavorare in disoccupazione, come comunicare il fatto all’Inps e le sanzioni per chi non oltrepassa i limiti di reddito o dichiara il falso.

Con la NASpI si può lavorare?

A questa domanda non si può rispondere in maniera univoca. Dipende dalla tipologia di lavoro svolto e dal reddito annuo conseguito.

Se durante la percezione dell’indennità di disoccupazione il beneficiario sottoscrive un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è chiaro che perderà il diritto alla NASpI; lo stesso in caso di contratto a termine della durata di almeno 6 mesi.

Nella altre ipotesi, invece, non esiste il divieto assoluto di lavorare durante la disoccupazione: regole e limiti sono stabiliti all’articolo 9 del decreto legislativo n. 22/2015 (Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato):

“Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.”

Quando chi è in disoccupazione può lavorare e limiti di reddito

In alcuni casi si può essere percettori di assegno di disoccupazione e contemporaneamente svolgere un lavoro in forma autonoma o subordinata. La condizione affinché questo sia possibile e legale è rispettare specifiche soglie di reddito.

In particolare, conserva la NASpI chi:

  • lavora in forma autonoma generando un reddito pari o inferiore a 4.800 euro all’anno;
  • lavora con contratto subordinato/parasubordinato generando un reddito pari o inferiore a 8.000 euro all’anno.

Obbligo di comunicazione all’Inps


Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato (il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione) conserva il diritto all’indennità a patto che comunichi all’Inps, nel termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto e il fatto che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal precedente che ha determinato il diritto alla NASpI.

Lavoro part time e disoccupazione

Nel caso in cui il lavoratore fosse impiegato in due distinti lavori part-time, ha diritto alla NAspi (ridotta nei termini) se viene licenziato da uno solo di questi o in caso di dimissioni per giusta causa.

La condizione è che sia rispettato il limite reddituale stabilito dalla legge, quindi 8.000 euro annui.

Sanzioni penali per chi lavora in disoccupazione

Chi ha percepito l’assegno di disoccupazione senza averne il diritto rischia diverse sanzioni sotto il profilo penale. Nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false all’Inps o al Centro per l’impiego può scattare l’accusa di Falso ideologico commessa da privato in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 483 del Codice penale.

Da ciò può derivare la reclusione fino a 2 anni.

A questa fattispecie di reato può accostarsi l’accusa di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - articolo 316 ter del Codice penale - che prevede la reclusione in carcere da 6 mesi a 3 anni.

Sanzioni amministrative: la restituzione delle somme percepite

Oltre alle sanzioni penali, chi lavora durante la disoccupazione può essere condannato a restituire le somme indebitamente percepite dall’Inps. In talune ipotesi, inoltre, non è esclusa la condanna al risarcimento danni nei confronti dell’Ente.

Tuttavia, se le somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione non superano i 3999,96 euro troverà applicazione soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria: la multa da 5.164 a 25.822 euro.

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