Isee 2024, ecco cosa stai sbagliando sicuramente (e cosa rischi)

Simone Micocci

9 Gennaio 2024 - 07:30

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Isee 2024, attenzione agli errori più comuni: possono costare molto caro, conseguenze sempre a carico del richiedente.

Isee 2024, ecco cosa stai sbagliando sicuramente (e cosa rischi)

Per quanto la procedura per la richiesta dell’Isee 2024 non sia chissà quanto complicata, specialmente quando ci si rivolge a caf e patronati, è facile imbattersi in errori.

E chi sbaglia paga: è bene sottolineare che in ogni caso, anche quando ci si rivolge a un intermediario, si è responsabili per l’Isee sbagliato e se ne pagano le conseguenze. Ad esempio, si rischia che a causa di uno sbaglio il valore dell’attestazione sia più alto di quanto effettivamente sarebbe dovuto essere, limitando così le possibilità di accedere a bonus e agevolazioni per chi ha l’Isee basso.

Peggio va a chi sfrutta un Isee sbagliato appositamente per accedere a bonus e contributi: in tal caso, infatti, c’è il rischio di una sanzione di 5.000 euro con la possibilità che possa persino esserci una condanna penale con reclusione.

A tal proposito, facciamo chiarezza su quali sono gli errori più frequenti per chi richiede l’Isee: come vedrete si tratta di situazioni comuni, quindi il rischio che almeno una volta ne abbiate commesso uno è molto alto.

I genitori non sposati e non conviventi

Generalmente, ai fini Isee si prende il nucleo familiare considerato come tutti i componenti compresi nello stato di famiglia (quindi residenti nella stessa abitazione) con l’aggiunta di quelli a carico che risiedono altrove.

Tuttavia, quando l’Isee serve anche per le prestazioni riferite ai minori - come nel caso dell’Assegno unico universale - si applicano delle regole differenti: in tal caso, infatti, si considerano entrambi i genitori, anche se non sposati e non conviventi. Nel dettaglio, il genitore non convivente è considerato componente aggregata al nucleo eccetto se:

  • è sposato con altra persona;
  • ha figli con una persona diversa dall’altro genitore;
  • è obbligato al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
  • è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
  • è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Ad esempio, Tizio e Caia sono i genitori di Sempronio. Non sono sposati tra di loro e Tizio vive in un’altra abitazione. Si tratta quindi di due nuclei familiari distinti: da una parte il padre e dall’altra la madre con il figlio. Ebbene, se per l’Isee ordinario questi vengono trattati distintamente, con l’Isee minorenni c’è una sorta di unione in quanto Tizio è considerato componente aggregata al nucleo familiare in cui c’è il minore, contribuendo al valore dell’attestazione con redditi e patrimoni personali.

Chi non conosce questa regola generalmente non assolve questo passaggio, anche perché ci sono caf e patronati che non approfondiscono sulla situazione familiare (consapevoli che qualsiasi conseguenza ricade sul richiedente).

Il problema è che in questo modo si ha un’attestazione che non rispecchia la realtà, solitamente di importo più basso (visto che redditi e patrimoni dell’altro genitore non sono presi in considerazione) e con il rischio quindi di essere accusati di averne approfittato per beneficiare impropriamente di bonus e altre agevolazioni.

Il figlio maggiorenne non residente

Un errore analogo viene commesso nel caso dei figli maggiorenni non conviventi. Si potrebbe pensare, infatti, che il fatto che questi risiedono altrove comporta automaticamente la formazione di due distinti nuclei familiari.

Ma non è sempre così. Affinché il figlio maggiorenne non convivente possa costituire un nucleo familiare a sé, infatti, è necessario che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

  • ha un’età superiore ai 26 anni;
  • non risulta a carico dei genitori, ossia se ha un reddito superiore a 4.000 euro fino a 24 anni o a 2.840,51 euro tra i 24 e i 26 anni;
  • se è sposato o ha figli.

Altrimenti il maggiorenne va considerato a tutti gli effetti nel nucleo, con il rischio che in caso contrario si possa essere accusati di Isee falso con tutte le conseguenze del caso.

Il coniuge non residente

Altro problema riguarda i coniugi. Può capitare infatti che due persone sposate vengano inserite in due Dsu distinte quando residenti in due indirizzi differenti.

È importante specificare però che due persone sposate non possono essere in due nuclei familiari differenti, in quanto con il matrimonio inevitabilmente una delle due parti attira l’altra nel proprio.

Affinché possa esserci un distaccamento è invece essenziale che sia intervenuta almeno una delle seguenti situazioni:

  • separazione
  • divorzio
  • decadenza dalla potestà genitoriale,
  • provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
  • abbandono del coniuge accertato giudizialmente

Diversamente, non inserire il coniuge nella Dsu ai fini Isee rappresenta un errore che può costare molto caro, al pari delle situazioni indicate in precedenza.

Non prendere in considerazione l’idea di dividere il nucleo familiare in più parti

Ci sono casi, invece, in cui si commette l’errore inverso, ossia ritenere che tutti i componenti che vivono sotto lo stesso tetto vadano automaticamente compresi nello stesso Isee.

La normativa, infatti, riconosce la possibilità di togliere dal nucleo familiare i componenti residenti con i quali tuttavia non sussistono legami affettivi o parentali: in questo modo due persone che vivono sotto lo stesso tetto ma non hanno legami tra loro possono avere due Isee distinti.

Una possibilità che va presa in considerazione in quanto consente anche di abbassare l’Isee, specialmente quando la persona tolta dal nucleo percepisca redditi elevati o comunque abbia degli ingenti patrimoni.

Diversamente non ci sono rischi penali: tuttavia si rischia di avere un’attestazione elevata che supera le soglie previste per godere di bonus e agevolazioni.

Errore nella parte riferita al patrimonio immobiliare

Questo è un errore che spesso viene commesso da chi utilizza il servizio Isee precompilato disponibile nel sito Inps. Nel dettaglio, si dimentica di intervenire sulla parte riferita al patrimonio immobiliare ritenendo corrette le informazioni raccolte dall’Inps.

Tuttavia, nonostante non ci siano dubbi sulla veridicità delle informazioni, per quanto un controllo sia sempre opportuno, è comunque richiesta la modifica per indicare:

  • se l’immobile coincide con la casa di abitazione;
  • la quota capitale residua del mutuo alla data del 31 dicembre 2022 (per l’Isee 2024).

Omettendo questo passaggio non ci sono rischi penali ma solo un Isee più alto, in quanto il patrimonio immobiliare viene considerato per intero.

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