Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal), nuovo bonus per disoccupati: come funziona, importi e requisiti

Simone Micocci

19/04/2023

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore un bonus da 350 euro per i disoccupati. Di seguito la guida completa alla Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal).

Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal), nuovo bonus per disoccupati: come funziona, importi e requisiti

Con l’addio al Reddito di cittadinanza gli occupabili potranno richiedere una misura ad hoc chiamata Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal), una sorta d’indennità di disoccupazione di cui godere nel periodo necessario alla ricerca di un nuovo impiego.

A differenza del Reddito di cittadinanza, la Garanzia per l’attivazione lavorativa spetta al singolo individuo e non al nucleo familiare: si tratterà quindi di una misura ad personam non vincolata al reddito della famiglia, in quanto l’importo sarà fisso. Al massimo, però, ne potranno godere due persone per ogni famiglia.

Alla Garanzia per l’attivazione lavorativa Gal si affiancherà la Gil, ossia la Garanzia per l’inclusione: più simile al Reddito di cittadinanza, tale misura sarà riservata ai nuclei familiari in cui al loro interno sono presenti almeno un minorenne, oppure un disabile (o percettore di assegno d’invalidità civile) o un ultrasessantenne.

Concentriamoci però su questo nuovo “bonus” disoccupati, al quale potranno accedere gli occupabili del Reddito di cittadinanza che non avranno diritto alla nuova Gil: tenendo conto di quanto indicato nella bozza del Decreto lavoro - che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana - ecco tutto quello che serve sapere su funzionamento, requisiti, importi e obblighi previsti dalla nuova misura.

Cos’è

La Garanzia per l’attivazione lavorativa (Gal) è quella misura volta a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro di persone a rischio sociale e lavorativa che fanno parte di quei nuclei familiari che non soddisfano i requisiti per accedere alla Garanzia per l’inclusione (Gil).

Beneficiari e requisiti

In vigore dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’attivazione lavorativa Gal sarà riconosciuta alle persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con Isee non superiore a 6.000 euro l’anno.

Come anticipato si tratta di una misura individuale: ne potrà fare richiesta, quindi, il singolo individuo, ma al massimo ne potranno godere due persone dello stesso nucleo familiare.

Oltre all’Isee, ne possono fare richiesta coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in maniera continuativa;
  • reddito familiare non superiore a 6.000 euro, valore da moltiplicare per il parametro di scala di equivalenza assegnato al nucleo;
  • patrimonio immobiliare, come indicato ai fini Isee, da cui è esclusa la casa di abitazione entro un valore Imu fino a 150.000 euro, non superiore a euro 30.000;
  • patrimonio mobiliare come indicato ai fini Isee, non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo ma fino a un massimo di 10.000 euro, limite incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I suddetti massimali sono incrementati ulteriormente, di euro 5.000, per ogni componente in condizione di disabilità e di ulteriori 7.500 euro in caso di disabilità grave o non autosufficienza;
  • non essere proprietari di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti alla richiesta. Lo stesso vale per proprietà o piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

La richiesta è inoltre condizionata dall’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione: per chi non ha assolto a tale obbligo ci sarà l’obbligo di frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Infine, non ne possono fare richiesta i componenti che negli ultimi 12 mesi hanno rassegnato le dimissioni, eccetto i casi in cui sussista la giusta causa.

Importo e durata

Al primo componente del nucleo familiare che fa richiesta della Garanzia per l’inclusione spetta un assegno mensile d’importo pari a 350 euro. Per il secondo richiedente, invece, il beneficio scende a 175 euro mensili.

L’importo è fisso: non dipende quindi dal reddito familiare. Il beneficio spetta però per un massimo di 12 mensilità: dopodiché non sarà possibile richiederne il rinnovo.

Come verrà pagato

Le modalità di pagamento sono diverse da quelle previste per Reddito di cittadinanza e per la nuova Garanzia per l’inclusione. Viene utilizzato infatti il “modello Naspi”, in quanto il beneficio economico verrà erogato mediante bonifico mensile erogato direttamente dall’Inps.

È compatibile con la Naspi?

A differenza della Garanzia per l’inclusione, compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ne ricorrano le condizioni, la Garanzia per l’inclusione non è compatibile con ogni altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione.

Non può essere richiesta, quindi, da coloro che già percepiscono la Naspi, la Dis-Coll o l’indennità di disoccupazione agricola.

Obblighi

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, passaggio obbligatorio per poter essere avviato nel percorso di orientamento e ricerca del lavoro.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del suddetto Patto, infatti, il beneficiario sarà convocato dal servizio per il lavoro competente, dove - mediante la firma del patto di servizio personalizzato, dovrà aderire a un percorso d’inserimento lavorativo, è sarà tenuto all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, di servizio civile universale. Inoltre, bisognerà accettare qualsiasi offerta di lavoro che soddisfa i seguenti requisiti:

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a 1 mese;
  • rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

In caso di rifiuto scatta la decadenza della misura, come pure per coloro che non partecipano, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato.

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