Fondo pensione, le agevolazioni fiscali per chi vi aderisce

Valentina Menassi

27 Dicembre 2023 - 15:21

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Al fine di incentivare il processo di adesioni ai fondi pensione sono previste delle specifiche agevolazioni fiscali. Ecco quali e perché convengono.

Fondo pensione, le agevolazioni fiscali per chi vi aderisce

Per coloro che scelgono di aderire alla previdenza complementare sono previste alcune agevolazioni in merito al trattamento fiscale.

Si tratta di facilitazioni dal punto di vista economico che hanno l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei fondi pensione e la previdenza complementare in generale. Tra questi aiuti ci sono la deducibilità, le aliquote maggiormente convenienti e, quindi, una tassazione ridotta.

Ecco tutte le misure previste per coloro che scelgono di aderire alla previdenza complementare e investire in fondi pensione.

La deducibilità degli investimenti in fondo pensione

La previdenza complementare include diverse tipologie di fondi pensione, tra questi quelli negoziali, quelli aperti, i piani individuali pensionistici e quelli preesistenti. Durante la fase di accumulo di denaro è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi che vengono versati al fondo in questione per un massimo di 5.164,57 euro.

Si tratta di un importo che include l’eventuale contributo dal parte del datore di lavoro, inoltre dalla deduzione viene esclusa la quota del TFR. La cifra indicata prevede che se si aderisce a più forme di previdenza complementare contemporaneamente il limite della deducibilità dei contributi non cambia.

Questa misura è valida anche per i contributi che vengono versati nei confronti dei familiari a carico, viene mantenuta comunque la cifra elencata in precedenza, l’agevolazione riguarda la somma non dedotta dalle persone a carico. In sostanza i contributi o premi versati nei confronti di una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo tassabile con l’Irpef.

Inoltre è bene sottolineare che, salvo casi specifici, il trasferimento della posizione individuale verso un’altra forma pensionistica complementare è esente da ogni onere fiscale. È bene sottolineare che il reddito dal quale risulta possibile dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo come dipendente, autonomo, di impresa e altro. Inoltre per ottenere la deducibilità non è obbligatorio versare anche il TFR.

Nel caso in cui venisse comunque versato il Trattamento di Fine Rapporto, questo non rientra comunque nel limite massimo di deducibilità. Per quanto riguarda le forme complementari estere la deducibilità dal reddito complessivo la deducibilità spetta anche in relazione ai contributi versati a forme di previdenza complementare istituite negli Stati che siano appartenenti all’Unione europea e aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni.

L’aliquota del 20% per i rendimenti dei fondi pensione

In merito ai rendimenti che vengono realizzati dal fondo pensione viene prevista, anche in questo caso, una specifica agevolazione. Il risultato netto che viene maturato dalla forma pensionistica viene sottoposto all’imposizione annuale sostitutiva attraverso l’applicazione di un’aliquota del 20%.

Si tratta di una misura importante dal punto di vista fiscale poiché per gli altri redditi di natura finanziaria l’aliquota che viene applicata è del 26%, quindi lo «sconto» ammonta al 6%. Ricordiamo che rispetto alla quota del rendimento che proviene dal possesso di titoli di Stato la tassazione è del 12,5%.

Prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita e il riscatto

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita viene prevista una tassazione sostitutiva ridotta con ritenuta alla fonte o a titolo di imposta calcolata con l’aliquota del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche. Lo sconto al massimo può arrivare al 6%.

Di conseguenza, calcolando la partecipazione a una forma pensionistica per 35 anni viene pagata un’imposta del 9% e non del 15%. Questa misura è valida per i contributi che vengono versati dall’1 gennaio 2007. Prendendo poi in esame la tassazione del riscatto, se questo è dovuto a causa della perdita del requisito di partecipazione al fondo per determinate cause la tassazione è del 23%.

Questa è prevista per motivi che non rientrano tra: l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

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