Esterometro, anche chi è in regime forfettario deve effettuare le comunicazioni

Nadia Pascale

28 Marzo 2024 - 09:43

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Chi è in regime forfettario è soggetto agli obblighi di comunicazione Iva per operazioni effettuate con soggetti residenti in altri Paesi Ue. Ecco come effettuare le comunicazioni con l’esterometro.

Esterometro, anche chi è in regime forfettario deve effettuare le comunicazioni

Dal 1° gennaio 2024 è stato completato il processo verso l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio, sono quindi venute meno le deroghe rimaste in vigore per i titolari di partita Iva in regime forfettario con un ammontare di ricavi e compensi inferiore a 25.000 euro. Dalla estensione deriva l’obbligo di applicare l’esterometro per tutti i forfettari.

L’Esterometro è una comunicazione che i soggetti passivi di Iva devono inviare all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si effettuino scambi con soggetti esteri.
Fino all’introduzione delle novità dal 1° luglio 2022, la comunicazione doveva avvenire con cadenza trimestrale, da tale data, invece, la comunicazione avviene per singola operazione.

Precisa la circolare n. 26/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate che i soggetti Iva per i quali vige l’obbligo di fatturazione elettronica devono provvedere anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti. Devono adempiere agli obblighi inerenti l’esterometro anche i titolari di partita Iva in regime forfettario sebbene in Italia tali soggetti siano esonerati dagli adempimenti Iva.

Come adempiere agli obblighi inerenti l’esterometro?

La normativa precisa che l’invio dei dati inerenti le operazioni concluse con soggetti stabiliti in altri Paesi Ue deve avvenire:

  • entro i termini di emissione delle fatture (o di certificazione dei corrispettivi), per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia;
  • entro 15 giorni del mese successivo rispetto a quello in cui è stata ricevuta la fattura o di effettuazione, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Occorre ricordare che nel caso di operazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi “generiche” in favore di un committente estero, il soggetto passivo è, appunto, il committente estero e di conseguenza il prestatore che si trova in Italia può continuare a emettere fattura cartacea elettronica extra-Sistema di Interscambio senza addebito dell’imposta, resta però l’obbligo di comunicare i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate con il modulo “TD01” e il codice natura “N2.1.

Nel caso di prestazioni di servizi «generiche» ricevute, l’Iva deve essere assolta in Italia, per cui il soggetto forfettario deve provvedere all’integrazione della fattura (se si tratta di prestatore UE) o all’emissione dell’autofattura (se si tratta di prestatore extra-UE). In questo caso l’imposta deve essere versata entro il 16 del mese successivo rispetto a quello in cui si è ricevuta la prestazione. Se l’operazione di auto-fatturazione o integrazione è effettuata al di fuori del sistema di interscambio l’operazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello TD17.

Infine, per le operazioni di scambio di beni, nel caso di cessioni a destinazione intracomunitaria poste in essere da soggetti in regime forfettario, il cedente deve utilizzare il codice natura “N2.2
Per quanto riguarda, invece, gli acquisti da fornitori di altri Stati Ue entro la soglia annua di 10.000 euro non costituiscono acquisti intracomunitari. Superata tale soglia, o nel caso in cui il soggetto decida di esercitare l’opzione Iva, il titolare di partita Iva forfettaria applica l’Iva utilizzando il modulo TD18.

Guida compilazione esterometro
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