Dichiarazione Iva, chi non è tenuto alla presentazione?

Nadia Pascale

19/02/2024

19/02/2024 - 15:21

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Prende il via la stagione fiscale e tra i primi adempimenti vi è la presentazione della dichiarazione Iva, ecco i soggetti che non sono tenuti a tale adempimento e le scadenze da rispettare.

Dichiarazione Iva, chi non è tenuto alla presentazione?

Tra le prime scadenze dell’anno vi è la presentazione della dichiarazione Iva, non tutti i titolari di partita Iva devono però provvedere, ecco chi sono i contribuenti che non devono presentarla.

La dichiarazione Iva deve essere inviata entro il 29 febbraio 2024 dai contribuenti che non trasmettono la Lipe (liquidazione periodica Iva) relativa al quarto trimestre 2023, mentre può essere presentata entro il 30 aprile 2024 da coloro che inviano in modo indipendente la Lipe.

Vediamo ora chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva.

Dichiarazione Iva 2024

L’Iva è un’imposta indiretta applicata ai consumi, colpisce l’incremento di valore di un bene dalla produzione fino al consumatore finale attraverso un sistema di detrazione e rivalsa che consente, alla fine del percorso, di addebitare l’Iva esclusivamente al consumatore finale.

In base all’articolo 1 del DPR 633 del 1972 che regola la materia

L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

I soggetti Iva (cioè soggetti che hanno richiesto e ottenuto l’attribuzione di una partita Iva) sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, vi sono però delle esclusioni, ecco chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva i soggetti in possesso della partita Iva che esercitano:

  • attività di impresa;
  • arti e professioni;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • associazioni culturali non riconosciute.

Questi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva anche nel caso in cui:

  • non abbiano effettuato operazioni imponibili;
  • non siano tenuti al versamento dell’imposta;
  • non abbiano compiuto operazioni durante l’anno;
  • abbiano effettuato operazioni non soggette.

Sono, invece, esclusi i soggetti che per legge non hanno tale obbligo, ad esempio coloro che hanno aderito al regime forfettario o altri regime di favore che non richiedono gli adempimenti Iva. Sono esclusi anche i contribuenti che hanno compiuto durante l’anno di imposta esclusivamente operazioni esenti.

I soggetti che compiono operazioni esenti da Iva, ad esempio gli operatori sanitari, nel caso in cui nel corso dell’anno di imposta effettuino anche operazioni che, invece, sono soggette a Iva, devono presentare la dichiarazione.

Altri soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione Iva

Tra i soggetti esclusi ricordiamo i contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio in quanto hanno ottenuto contributi per l’imprenditoria giovanile.
Sono esclusi gli agricoltori con un volume di affari inferiore a 7.000 euro.

Non presentano la dichiarazione Iva gli esercenti attività di intrattenimento che versano l’Iva forfettaria sulla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti. In questo caso occorre però fare delle precisazioni, infatti per le imprese che si occupano di organizzazione di eventi musicali è escluso l’obbligo di dichiarazione Iva, ma nel caso di organizzazione concerti o altri spettacoli musicali, se l’esecuzione ha una durata inferiore al 50% del tempo di apertura al pubblico, permane l’obbligo di dichiarazione Iva.

Sono esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva anche le imprese che mettono a disposizione biliardi, biliardini, slot machine, bowling, noleggio go kart, utilizzo ludico di strumenti multimediali.

Non presenta la dichiarazione Iva il soggetto che ha un’unica attività di impresa e concede in locazione l’azienda e che, di conseguenza, non ha effettuato operazioni di cessione dei beni e prestazione di servizi.

Si è detto che tra i presupposti dell’imposta vi è la localizzazione dell’attività in Italia, ne consegue che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva i soggetti che non hanno stabile localizzazione in Italia in quanto residenti in altri Paesi dell’Unione Europea o gli operatori Extra Ue che sono localizzati in Italia solo per gli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione, elettronici, resi a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.

Operazioni esenti e non imponibili, differenze

Diventa importante delineare quali sono le operazioni non imponibili e quali, invece, le operazioni esenti. Le operazioni non imponibili sono quelle in cui manca un elemento di collegamento con il territorio. In particolare:

  • esportazioni;
  • operazioni assimilate alle esportazioni;
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
  • cessioni ai viaggiatori extracomunitari;
  • operazioni con San Marino e Città del Vaticano;
  • operazioni effettuate nell’ambito dei rapporti regolati da Trattati e accordi internazionali;
  • cessioni intracomunitarie.

Le esportazioni scontano l’imposta nel momento di ingresso del Paese di destinazione, questo è il motivo dell’esclusione.

Le operazioni esenti sono invece indicate nell’articolo 10 del Tuir, si tratta di operazioni che normalmente dovrebbero essere soggette a Iva, ma per motivazioni economiche e sociali sono escluse. Le stesse operazioni dovranno comunque essere fatturate, registrate e riportate nelle dichiarazioni IVA.

Tra le operazioni esenti possiamo ricordare contratti di assicurazione e riassicurazione, azioni, obbligazioni e altri titoli, i versamenti di imposte, le operazioni connesse con il gioco del lotto, lotterie, giochi, concorsi, scommesse. Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie, pompe funebri, locazione di fabbricati. Non si applica l’Iva alla base imponibile di sanzioni e interessi.

Sanzioni per l’omissione dalla presentazione della dichiarazione Iva

Si è anticipato che la dichiarazione Iva deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Devono provvedere a presentare la dichiarazione entro il 29 febbraio i contribuenti che hanno deciso di non presentare la comunicazione Lipe riferita al quarto trimestre 2023 e che, di conseguenza, presentano solo la dichiarazione Iva comprendente anche i dati relativi alle operazioni dell’ultimo trimestre. Gli altri possono presentarla entro il 30 aprile. Ma cosa succede in caso di omissione?

Sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini, viene però applicata una sanzione che varia da 250 euro a 2.000 euro.
Nel caso in cui dalla dichiarazione Iva emerga un debito Iva si applica anche una sanzione per l’omesso versamento pari al 30% dell’imposta non versata. Ovviamente deve essere versata l’imposta.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre i 90 giorni si considera omessa. In questo caso le sanzioni sono più elevate e variano dal 120% al 240% rispetto alla somma non versata.
La sanzione è ridotta per i soggetti che non devono versare l’imposta ma sono tenuti comunque alla presentazione, la stessa varia da 250 euro a 2.000 euro.

Ricordiamo che queste sono le sanzioni attuali e che è allo studio del Governo un decreto, in attuazione della Legge di delega fiscale, che porti alla riduzione delle sanzioni in modo da essere allineate a quelle applicate in ambito UE e comunque nei limiti delineati anche dalla Corte Costituzionale.

In ogni caso è possibile accedere al ravvedimento operoso con conseguente riduzione delle sanzioni.

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