Cosa rischiano borseggiatori e borseggiatrici?

Luna Luciano

16 Marzo 2023 - 14:12

Borseggiatori e borseggiatrici si aggirano per le metro rubando portafogli ai passeggeri: ecco cosa rischiano secondo la legge e perché spesso le borseggiatrici non finiscono in carcere.

Cosa rischiano borseggiatori e borseggiatrici?

Rubano portafogli e cellulari, ma il loro obiettivo sono i contanti. I borseggiatori e le borseggiatrici sono una vera piaga dei mezzi di trasporto, tanto che a Milano sono nate pagine Facebook e Instagram per poter segnalare le identità di chi deruba i passeggeri sulla metro.

Questa l’unica soluzione trovata dai cittadini per poter prevenire possibili furti e per poter far fronte a un problema che non sembra trovare soluzione. Nella capitale economica dell’Italia negli ultimi anni si è amplificata la rete di borseggiatori e borseggiatrici che percorrono le linee della metro e degli altri mezzi pubblici.

In particolare, ormai è noto un gruppo di donne incinte o con figli molto piccoli a carico, ormai pluri-segnalate alle Forze dell’Ordine, le quali pur essendo state colte in fragrante non finiscono in carcere, come invece stabilisce il codice penale. Ormai il modus operandi è noto: borseggiatori/borseggiatrici lavorano in coppia.

Una persona sottrae i beni personali dei passeggeri, consegnandoli al complice che si allontana di tutta fretta, in modo che l’altra possa continuare a rubare indisturbata e se fermata venga trovata senza alcun “bottino”. Data l’elevata incidenza di questi furti è opportuno conoscere cosa dice il Codice penale in modo da sapere cosa rischiano i borseggiatori.

Cosa rischiano i borseggiatori e borseggiatrici: cosa dice il Codice penale

Chi borseggia e taccheggia rischia non solo una multa ma anche il carcere. Il borseggio è un crimine disciplinato dall’art.624 bis del Codice penale, il quale stabilisce che:

Chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena per chi commette tale reato è la reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a euro 1500.

Inoltre, la pena può essere aumentata a seconda siano accertate le seguente aggravanti (disciplinate dal primo comma dell’articolo 625 o dall’articolo 61:

  • se il fatto è commesso con destrezza;
  • se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto.

In tal caso la pena prevede la reclusione da tre a dieci anni e una multa da euro 206 a euro 1.549.

Perché spesso i borseggiatori e borseggiatrici evitano il carcere?

Eppure, ciò che scoraggia i cittadini è l’impossibilità di recludere alcune borseggiatrici, le quali pur essendo state colte in fragrante vengono rilasciate. La ragione è da condurre al nostro Codice di procedura penale e nel Codice penale. Se infatti esistono articoli per il furto e il borseggio, esistono articoli del codice di procedura penale che stabiliscono i criteri di scelte delle misure. È questo il caso dell’art.275, il quale prevede il caso in cui l’indagato o l’imputato versi in particolari condizioni di età e/o di salute.

L’articolo stabilisce infatti che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di:

  • persona maggiore di 70 anni
  • donna incinta;
  • madre con figli di età non superiore ai 6 anni;
  • padre, nel caso in cui la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli;
  • persone affette da Aids;
  • persone con grave deficienza immunitaria o malattia con condizioni di salute incompatibili con il carcere.

Ecco, quindi, che le borseggiatrici, almeno quelle pluri-segnalate alle Forze dell’Ordine di Milano non è prevista la custodia cautelare. Ma non solo. Entra in gioco anche l’art. 146 del Codice penale ossia quello che stabilisce il “Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena”, il quale prevede l’esecuzione di una pena differita: per donne incinte e per madri di infante di età inferiore ad anni uno o per persone con Aids o grave deficienza immunitaria.

Va precisato che questo articolo non si applica nel caso in cui sia stata interrotta la gravidanza oppure se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.

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