Conguaglio Irpef, la guida: calcolo, istruzioni e scadenze

Claudia Cervi

12/01/2023

Con il conguaglio Irpef, i sostituti d’imposta hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare trattenute nelle ultime buste paga: di seguito tutte le istruzioni per fare il calcolo.

Conguaglio Irpef, la guida: calcolo, istruzioni e scadenze

Conguaglio Irpef: partono le operazioni di calcolo dell’imposta effettivamente dovuta nell’anno, impegno che interessa ogni anno tutti i sostituti d’imposta.

Il calcolo del conguaglio Irpef viene effettuato solitamente già a dicembre, ma la scadenza effettiva per i datori di lavoro è fissata alla fine del mese di febbraio 2023.

I sostituti d’imposta, entro tale data, dovranno effettuare le operazioni di conguaglio sui redditi erogati nel corso del 2022.

Il calcolo del conguaglio Irpef viene effettuato in sede di compilazione del Lul, il Libro unico del lavoro e pertanto solitamente in sede di emissione della busta paga del mese di dicembre viene effettuato il calcolo delle imposte dovute a titolo di Irpef, addizionali comunali e regionali.

Tuttavia i sostituti d’imposta possono effettuare le operazioni di conguaglio fiscale fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il termine di emissione della busta paga e del Lul del mese di febbraio, così come disposto dall’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel dettaglio, il sostituto d’imposta è chiamato ad applicare nella busta paga del lavoratore le imposte relative a trattenute Irpef a conguaglio, rimborsi Irpef, dati relativi al reddito annuo del lavoratore e importo delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente o per carichi familiari; il calcolo è effettuato sull’importo del reddito annuale del lavoratore.

Pertanto, nonostante di norma l’operazione si concluda con l’emissione del Lul del mese di dicembre, il termine ultimo è fissato alla data di emissione delle buste paga del mese di febbraio.

Ma come si calcola il conguaglio fiscale e quali sono le istruzioni per il sostituto d’imposta? Di seguito tutte le regole.

Conguaglio Irpef entro la fine di febbraio 2023

Alla fine dell’anno il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro, effettua le operazioni di conguaglio fiscale in favore dei propri lavoratori dipendenti.

Il conguaglio Irpef riferito al 2022 rappresenta il calcolo definitivo di imposte e contributi a carico del lavoratore, ovvero Irpef, addizionali comunali e regionali.

Sulla base dell’ammontare complessivo del reddito annuale, il sostituto d’imposta calcola i contributi previdenziali e le imposte, ovvero Irpef e eventuali addizionali regionali e comunali.

Pertanto, i lavoratori si troveranno nella busta paga del mese di dicembre, gennaio o febbraio, importi a conguaglio o rimborsi, calcolati per correggere gli importi versati in difetto o in eccesso dal mese di gennaio fino a novembre.

Con il conguaglio Irpef viene calcolato anche il totale delle detrazioni fiscali previste per il lavoratore calcolate sulla base del reddito annuale e del numero di giornate lavorative effettuate.

Come calcolare il conguaglio fiscale

In sede di compilazione del Lul del mese di febbraio e per il calcolo del conguaglio Irpef il sostituto d’imposta deve tener conto, oltre che del reddito complessivo annuo, anche delle detrazioni previste dal TUIR per il lavoratore.

Per il calcolo del reddito complessivo del lavoratore, il sostituto d’imposta dovrà comprendere anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023 qualora relative a oneri del 2022.

Ai fini del calcolo del conguaglio Irpef, il sostituto d’imposta dovrà prendere a riferimento i seguenti elementi per il calcolo del reddito annuo del lavoratore:

  • redditi percepiti: per il calcolo del conguaglio Irpef di fine anno vengono prese a riferimento le somme corrisposte come reddito per lavoro dipendente, in base a quanto stabilito dall’art. 49 del Tuir e i redditi assimilati, ovvero - a titolo di esempio - quelle relative a compensi di collaborazioni a progetto o borse di studio;
  • il sostituto d’imposta è chiamato a calcolare anche le somme erogate in favore del lavoratore sotto forma di cassa integrazione, mobilità, malattia, maternità, invalidità temporanea;
  • lavoro all’estero: per attività svolte all’esterno per un periodo non inferiore a 183 giorni all’anno, se svolta in via continuativa;
  • benefit: ovvero compensi in denaro ed erogazioni liberali nei confronti del lavoratore;
  • pensioni, assegni equiparati alle pensioni, interessi e rivalutazioni su crediti da lavoro dipendente.

Tali elementi, che costituiscono il reddito complessivo annuo del lavoratore, sono utili alla determinazione della base imponibile lorda ai fini dell’individuazione dell’aliquota Irpef di riferimento.

Aliquote e scaglioni Irpef

L’imposta lorda dovuta è calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e sulle aliquote Irpef, ovvero:

Scaglioni di reddito annuoAliquote IRPEF
Da reddito 0 a 15.000 euro 23%
Da 15.001 a 28.000 euro 25%
Da 28.001 a 50.000 euro 35%
Da 50.001 43%

Per il calcolo del conguaglio fiscale il sostituto d’imposta determina anche l’ammontare delle detrazioni previste, ovvero le detrazioni per carichi familiari ed altre, utili al calcolo dell’imposta netta.

Calcolo imposta netta

In sede di operazione di conguaglio Irpef ed entro la scadenza relativa all’emissione delle buste paga del mese di febbraio 2023, dal reddito lordo percepito dal lavoratore su base annua dovrà essere effettuata la detrazione di quanto spettante, ovvero sia le detrazioni effettuate nei singoli periodi di paga che quelle non concesse al dipendente.

In questo caso dovranno esser prese in considerazione le detrazioni relative a spese sanitarie, premi per assicurazioni contro infortuni, contributi previdenziali non obbligatori, erogazioni in conformità a contratti collettivi o accordi aziendali.

Inoltre, ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro annuale e proporzionata in relazione al reddito complessivo.

Dalla differenza tra l’imposta lorda annuale e l’ammontare delle detrazioni spettanti al lavoratore dipendente verrà ricavato il conguaglio Irpef da applicare al lavoratore, che potrà essere a credito o a debito.

Nel caso in cui il totale delle detrazioni spettanti al lavoratori superi l’imposta lorda, l’imposta netta Irpef sarà pari a zero, poiché non è previsto un credito d’imposta nei confronti del lavoratore dipendente in caso di eccedenza delle detrazioni.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta dovrà restituire al lavoratore le ritenute maggiori applicate nel corso dell’anno.

Per il conguaglio a debito, il prelievo delle imposte dovrà essere effettuato entro il termine del mese di febbraio dell’anno successivo, previa autorizzazione al prelievo in busta paga da parte del lavoratore.

Conguaglio Irpef e trattamento integrativo 100 euro

In sede di compilazione del Lul di febbraio, il sostituto d’imposta è chiamato anche a determinare l’effettiva spettanza del trattamento integrativo Irpef, meglio conosciuto come ex Bonus Renzi 100 euro, sulla base del reddito complessivo annuo del lavoratore.

L’ex bonus Renzi è erogato in misura piena ai lavoratori con reddito fino a 15.000 euro. Per chi percepisce redditi superiori a 15.000 euro ma non superiori ai 28.000 euro, il bonus da 100 euro mensili spetta a condizione che la somma delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno precedente sia superiore all’imposta lorda. Pertanto, il sostituto d’imposta dovrà, sulla base del reddito complessivo del lavoratore calcolato su base annua, determinare l’effettiva spettanza.

Redditi esenti

I redditi esenti dal conguaglio Irpef e dall’applicazione delle imposte sono:

  • contributi previdenziali a carico del lavoratore;
  • premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio;
  • buoni pasto (fino a 4 euro al giorno se cartacei o fino a 8 euro se elettronici);
  • fringe benefit (entro determinati limiti stabiliti dalla legge);
  • assegno di maternità;
  • assegno unico familiare;
  • indennità di trasferta - in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,46 euro;
  • rimborsi per spese di trasferta - in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro;
  • trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
  • somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, che sono a tassazione separata;
  • borse di studio.

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