Chi può togliere la casa ricevuta in donazione

Ilena D’Errico

13 Novembre 2023 - 23:13

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Chi può togliere la casa ricevuta in donazione? Ecco quali soggetti sono legittimati a farlo e a quali condizioni, tenendo conto delle nuove regole per il 2024.

Chi può togliere la casa ricevuta in donazione

La donazione serve a trasferire la proprietà di un bene a titolo gratuito ma, malgrado alcuni indiscutibili vantaggi, presenta anche degli elementi di incertezza. Questo perché la donazione può essere – a determinate condizioni – dallo stesso donante, ma anche impugnata da alcuni soggetti aventi diritto. Questo vale anche per le donazioni di immobili, sebbene riguardino beni di considerevole valore.

La legge di bilancio 2024 è intervenuta sul punto, con una riforma delle donazioni che ne aumenta la sicurezza al fine di limitare le ripercussioni sul mercato immobiliare. Alla luce delle nuove regole, ecco chi può togliere la casa ricevuta in donazione e quando.

Revoca o impugnazione della donazione immobiliare

Il primo soggetto legittimato a riprendersi in qualche modo la casa donata a un’altra persona è proprio il donante. La legge consente, infatti, di revocare le donazioni ma soltanto in presenza di situazioni specifiche e delimitate. In particolare, la donazione può essere revocata:

  • Per morte del donante;
  • per ingiuria grave;
  • per grave danno;
  • per il rifiuto a prestare gli alimenti;
  • per sopravvenienza di figli.

La morte del donante è l’unica ipotesi in cui la donazione può essere revocata da soggetti diversi dal donante, in particolare dai suoi eredi. È proprio questo il punto su cui è intervenuta la legge di bilancio 2024.

Gli eredi del donante possono togliere la casa ricevuta in donazione?

Come anticipato, si ha un’ipotesi di impugnazione della donazione alla morte del donante. In particolare, gli eredi legittimari possono impugnare le donazioni se hanno provocato la riduzione della quota spettante loro sul patrimonio ereditario. In questo caso, gli eredi possono esercitare l’azione di restituzione per far rientrare il bene trasferito nuovamente nel patrimonio ereditario.

La massima tutela della legittima faceva sì che gli eredi avessero diritto a riprendersi il bene anche quando era stato trasferito a un’altra persona.Le nuove regole, però, aboliscono quest’azione, impedendo così che gli eredi possano togliere la casa oggetto della donazione al terzo acquirente.

Gli eredi sono comunque legittimati, se viene lesa la quota di legittima, ad agire contro il donatario, cioè il soggetto che ha ricevuto la donazione dal defunto quando era in vita, ma se l’immobile è stato nel frattempo venduto devono accontentarsi del corrispettivo in denaro del suo valore. Diversamente, se il donatario è ancora in possesso del bene può essere direttamente tolto l’immobile.

Oltretutto, a lato della lesione della legittima, gli eredi sono legittimati a proseguire in giudizio per l’azione di revoca già intrapresa legalmente dal defunto.

Quando il donante può riprendersi la casa

Oltre alla possibilità di impugnazione degli eredi, il donante stesso finché è in vita può “ripensarci” e riprendersi la casa donata. Questo può avvenire soltanto nelle situazioni illustrate, riassumibili nei casi di ingratitudine del donatario e nella sopravvenienza di figli del donante.

L’ingratitudine atta alla revoca di una donazione consta di comportamenti molto gravi, non certo limitati a liti di poco conto e incompatibilità caratteriali. Il primo esempio di ingratitudine è l’ingiuria grave, ovvero una severa e immotivata offesa a carico del donante che ne accusa la moralità e la dignità, come la richiesta di interdizione ingiustificata.

Si hanno poi i gravi danni, considerando questa volta i danni causati in malafede dal donatario al patrimonio del donante. Infine, si ha ingratitudine anche quando il donatario rifiuta di corrispondere gli alimenti al donante (nei casi in cui sarebbe obbligato).

Oltre all’ingratitudine, il donante può revocare la donazione se sopravvenienza di figli, al fine di non ledere la legittima. Questa circostanza si applica in:

  • Nascita;
  • adozione;
  • concepimento;
  • scoperta dell’esistenza di un figlio.

L’importante è che gli eventi accadano o vengano scoperti dopo l’avvenuta donazione. In questi casi, il donante può togliere la casa al donatario, a meno che quest’ultimo l’abbia già venduta e deve perciò corrisponderne il valore economico.

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