Casa intestata ai figli minorenni, quando è possibile affittare e come fare

Ilena D’Errico

3 Gennaio 2024 - 00:03

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Dare in affitto una casa intestata ai figli minorenni, ecco quando è possibile e come fare secondo la legge.

Casa intestata ai figli minorenni, quando è possibile affittare e come fare

Gli immobili possono essere intestati anche soggetti minorenni, purché si agisca nel loro interesse e previa autorizzazione del giudice tutelare. Può essere una scelta utile al futuro dei minori, ma finché non diventano maggiorenni si pongono alcuni problemi di gestione.

Vendere la casa intestata al minore o anche solo darla in affitto non è sempre semplice come per i propri immobili, anche se gli intestatari sono i propri figli. Questi ultimi hanno determinati diritti di cui si deve tenere conto per ogni azione che riguarda i loro beni, anche se li hanno ricevuti dai genitori.

Affittare l’immobile intestato ai propri figli minori non è impossibile, ma bisogna rispettare alcuni limiti. Si può trattare di un’ottima soluzione per far fruttare il bene finché è inutilizzato e magari per metter da parte qualche risparmio per i figli stessi. Vediamo allora come fare.

Quando è possibile affittare una casa intestata a minorenni

I minorenni non possono vendere o dare in locazione un immobile, anche se intestato a loro. Per farlo necessitano che i genitori agiscano in loro vece e, se sono molto giovani, anche al loro posto nella comprensione dei fatti.

I genitori sono i tutori legali dei figli minorenni, ma devono rispettare alcuni limiti, dato che la legge pone molta attenzione alla tutela dei minori e dei loro interessi. L’acquisto e la vendita di un immobile intestato ai minori richiede quindi l’autorizzazione del giudice tutelare, che ha il compito di valutare se l’operazione risponde alle esigenze del titolare e gli risulta vantaggiosa.

Il contratto di locazione, invece, non determina una variazione così importante a livello giuridico, dato che i proprietari restano gli stessi. Nel dettaglio, la legge distingue tra atti di straordinaria amministrazione (come la compravendita immobiliare) e gli atti di ordinaria amministrazione, con conseguenze meno importanti ed eseguibili senza autorizzazione del giudice.

Tra gli atti di ordinaria amministrazione rientrano anche alcuni contratti di locazione di immobili intestati ai minori. In particolare, i genitori possono dare in affitto la casa intestata ai figli minorenni senza l’autorizzazione del giudice quando la locazione ha durata inferiore a 9 anni.

Le locazioni di durata superiore a 9 anni, invece, sono annoverate tra gli atti di straordinaria amministrazione e pertanto necessitano dell’autorizzazione del giudice. Di conseguenza, è possibile dare in affitto la casa intestata ai minori quando:

  • Il contratto di locazione ha durata inferiore a 9 anni;
  • si ha l’autorizzazione del giudice, in quanto l’affitto risponde agli interessi dei figli intestatari.

In ogni caso, la locazione è possibile soltanto a patto che non metta a rischio il patrimonio del figlio minore intestatario dell’immobile.

Come fare

La procedura per affittare la casa intestata ai figli minorenni è pressoché identica a quella per dare in locazione degli immobili in proprietà, con la differenza che sarà necessario allegare l’autorizzazione del giudice nelle ipotesi previste dalla legge.

Ai fini di validità è indispensabile che il contratto d’affitto indichi il proprietario minorenne e i genitori che agiscono in sua vece. Quando serve l’autorizzazione, è possibile richiederla presso il giudice tutelare di competenza nel luogo di residenza del minore indicando tutte le informazioni necessarie (anche senza un avvocato).

Chi riceve il pagamento dei canoni

I genitori, in qualità di tutori legali, sono legittimati a incassare i canoni di locazione. Non c’è obbligo di rendiconto, ma è necessario che il denaro sia destinato alle esigenze del minore e in generale della famiglia.

Il pagamento del conduttore deve quindi essere rivolto a uno dei genitori dell’intestatario, i quali hanno anche registrato e firmato per il contratto di locazione. Quando i figli diventano maggiorenni hanno però diritto a incassare personalmente i canoni di locazione e a ricevere il rimborso di quanto percepito dai genitori dal loro compimento dei 18 anni.

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