Sul cartello “vendesi” si pagano imposte e marche da bollo?

Ilena D’Errico

17/08/2023

17/08/2023 - 08:47

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Cartello «vendesi», ecco quando si devono pagare imposte e marche da bollo e che cosa rischia chi non rispetta le regole.

Sul cartello “vendesi” si pagano imposte e marche da bollo?

C’è molta confusione riguardo alle regole da seguire per i cartelli “vendesi” o “affittasi” che vengono apposti dai proprietari di casa o anche dagli agenti immobiliari che si occupano della questione. Molto spesso si vedono applicate marche da bollo che non erano necessarie, perché non in tutti i casi vige l’obbligo di pagamento dell’imposta per questo genere di cartelli. Questo accade principalmente perché la marca da bollo ha un costo decisamente contenuto, così appare come una soluzione preferibile per non incorrere in errori.

Per contro, le multe in caso di imposta dovuta e non pagata possono arrivare a cifre ben superiori al valore della stessa, fino a importi piuttosto salati. Ecco perché è necessario sapere quando si devono pagare imposte e marche da bollo sul cartello “vendesi” e quando, invece, è possibile evitarlo.

Imposte e marche da bollo sul cartello vendesi

La frequente confusione riguardo alla tassazione dovuta per i cartelli “vendesi” e “affittasi” è dovuta anche alla molteplice normativa a cui fare riferimento. In primo luogo, vi è il Dpr 642/1972 che si occupa proprio dell’obbligo dell’imposta di bollo su questo genere di cartelli. Poi, c’è il D. lgs. 507/1993 che, invece, regolamenta le pubblicità e le affissioni pubbliche con la relativa esenzione dall’imposta entro certi limiti.

Non sono poi trascurabili i singoli regolamenti comunali che, pur non modificando la normativa citata, possono prevedere dettagli più specifici. Infine, l’esposizione di annunci, cartelli e insegne per le strade deve sottostare anche al Codice della strada e in particolare all’articolo 23, che tutela l’ordine e la visibilità della segnaletica.

È quindi importante procedere con ordine, chiarendo che l’articolo 17 del D. lgs. 507/1993 prevede una specifica esenzione al pagamento dell’imposta per i cartelli di compravendita immobiliare o locazione che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Sono apposti nelle immediate adiacenze dell’immobile interessato;
  • hanno dimensioni massime di ¼ di metro quadrato.

Il cartello “vendesi” o “affittasi” può quindi essere esposto liberamente, ad esempio su una vetrina o sulla porta d’ingresso o, in mancanza di queste possibilità, comunque il più vicino possibile, senza pagare alcuna imposta. Per questa ragione, la maggior parte dei cartelli di questo genere indica espressamente l’immobile a cui si riferisce, ad esempio con la dicitura “in questo stabile” o anche semplicemente “qui”.

Non è comunque obbligatorio inserire questa didascalia, ma rende più agevole il controllo da parte delle Forze dell’ordine. È comunque necessario che il cartello rispetti anche il limite di dimensioni previsto. Per quanto riguarda la vendita e la locazione di appartamenti all’interno di un condominio, poi, è importante anche verificare le eventuali disposizioni del regolamento contrattuale.

Quando si devono pagare le imposte sul cartello “vendesi”

Quando il cartello “vendesi” o “affittasi” è posizionato lontano dall’immobile a cui si riferisce oppure supera le dimensioni di ¼ di metro quadrato è obbligatorio il pagamento dell’imposta pubblicitaria. In linea generale, è sufficiente rivolgersi all’ufficio comunale competente e richiedere l’autorizzazione, pagando una marca da bollo da 16 euro per la richiesta e una seconda marca da bollo per l’autorizzazione all’esposizione.

Come anticipato, tuttavia, i regolamenti comunali possono disciplinare questa procedura in modo diverso, ecco perché se il cartello non rientra nei requisiti dell’esenzione è opportuno informarsi per tempo. Particolare attenzione deve essere prestata ai cartelli “venduto”, di norma affissi dalle agenzie immobiliari.

Non c’è ancora un’interpretazione univoca che possa includere questa fattispecie nell’esenzione - riferita alla “compravendita immobiliare” - oppure escluderla, rappresentando puramente un’azione pubblicitaria. È celebre in proposito la vicenda della città di Torino, dove nel 2013 si è registrato un vero e proprio picco di multe agli agenti immobiliari.

Le sanzioni sono state motivate dal mancato pagamento dell’imposta pubblicitaria sui cartelli “venduto”, considerati a solo scopo pubblicitario e non utili alla compravendita, come è invece richiesto dall’esenzione ribadita nel regolamento comunale. Multe che, peraltro, hanno superato la soglia dei 500 euro, con una sanzione di quasi 100 volte superiore all’importo della tassa dovuta. È comunque consigliabile informarsi adeguatamente tramite il regolamento comunale applicato, ricordando che anche per queste sanzioni è possibile presentare ricorso per una multa giudicata ingiustificata.

In ultimo, vi è l’articolo 23 del Codice della strada, che impone l’autorizzazione del proprietario della strada per l’apposizione dei cartelli per le strade. Anche in questo caso, possono esserci delle previsioni più specifiche da parte del regolamento comunale o regionale.

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