Bonus Fotovoltaico senza Cila, quando spettano le agevolazioni fiscali?

Nadia Pascale

6 Marzo 2024 - 11:49

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Si può installare un impianto fotovoltaico senza Cila e ottenere le agevolazioni fiscali? Ecco cosa prevede la normativa sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edili.

Bonus Fotovoltaico senza Cila, quando spettano le agevolazioni fiscali?

Per il fotovoltaico quali incentivi e agevolazioni fiscali si possono ottenere? Le possibilità sono diverse, ma usando il bonus ristrutturazioni è possibile ottenere le agevolazioni fiscali senza CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

Il fotovoltaico è un sistema a pannelli solari che consente la produzione di energia avendo come fonte il sole e quindi non fonti fossili o inquinanti. Consente il risparmio energetico e minore inquinamento, di conseguenza è possibile ottenere agevolazioni fiscali con:

Vediamo in quali casi è possibile ottenere le agevolazioni fiscali con il Bonus Fotovoltaico senza presentare la CILA.

Bonus Fotovoltaico senza Cila con agevolazioni fiscali al 50%, ecco come fare

Il Bonus ristrutturazioni è disciplinato dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), ricordiamo che il Bonus ristrutturazioni nella sua versione strutturale permette di avere una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, con un limite di spesa di 48.000 euro.

L’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013 ha potenziato il bonus portando la detrazione al 50% dei costi sostenuti, la misura potenziata è stata di anno in anno prorogata. Attualmente fino al 31 dicembre 2024 è possibile avere il Bonus ristrutturazioni edilizie al 50% su un limite di spesa di 96.000 euro. Anche per questa agevolazione fiscale è venuta meno la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Con molta probabilità il bonus potrebbe essere nuovamente prorogato, in caso contrario resta la misura strutturale.

Il fotovoltaico può rientrare nel bonus ristrutturazioni? La certezza su tale interpretazione è data da Risoluzione del 2 aprile 2013 n 22/E dell’Agenzia delle Entrate. Questa ricorda che, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir, le agevolazioni spettano anche per la

realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Ne consegue che è possibile effettuare interventi di efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera h del Tuir senza bisogno di una preventiva CILA. Naturalmente al termine dei lavori sarà possibile ottenere l’attribuzione di una classe energetica migliore, ciò anche ai fini di adeguamento alla direttiva Case Green.

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