Bonus fiscali, regole sulla contabilizzazione dall’OIC

Rosaria Imparato

17/08/2021

L’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha pubblicato il 3 agosto le regole sulla contabilizzazione delle regole dei bonus fiscali tramite detrazione, cessione del credito o sconto in fattura.

Bonus fiscali, regole sulla contabilizzazione dall’OIC

L’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha pubblicato le regole per la comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali.

Tutto è nato da una richiesta di parere dell’Agenzia delle Entrate per il superbonus 110% e per gli altri interventi edilizi che danno diritto alle detrazioni fiscali.

Nello specifico, la richiesta dell’Agenzia delle Entrate riguarda i bonus a cui è applicabile la cessione del credito e lo sconto in fattura, cioè le due opzioni alternative alla detrazione per la fruizione dei bonus.

La bozza del documento dell’OIC, pubblicata il 25 gennaio scorso, è rimasta in consultazione fino al 10 febbraio, ed è stata pubblicata nella versione definitiva il 3 agosto.

Bonus fiscali, regole sulla contabilizzazione dall’OIC: il diritto alla detrazione

Il primo quesito a cui L’OIC risponde riguarda il diritto alla detrazione fiscale per la società committente (inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione). Nel documento definitivo l’OIC ha precisato che la risposta riguarda anche la fattispecie in cui una società, in qualità di condomino, beneficia del diritto di detrazione.

Con riferimento alla realizzazione degli investimenti previsti dalla norma, alla
società committente è riconosciuto un beneficio fiscale che può essere utilizzato in due modi:

  • detrazione d’imposta, in quote annuali sull’IRES di periodo;
  • attraverso la cessione del credito.

Per la società committente tale beneficio fiscale consiste in un credito tributario, che si può realizzare come detrazione oppure come cessione. Tale credito è contabilizzato per le sue caratteristiche come un contributo in conto impianti, trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico, finalizzate alla realizzazione di uno specifico investimento e commisurate al costo dello stesso.

L’Oic ha precisato che, nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura, la stessa dovrà rilevare il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.

Bonus fiscali e sconto in fattura: le regole OIC

Il secondo quesito a cui l’OIC risponde riguarda lo sconto in fattura. Nel caso in cui la società che ha realizzato i lavori concede lo sconto in fattura al cliente (l’impresa infatti non è obbligata), essa acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

L’Oic ha specificato che la contropartita al ricavo della commissionaria sarà un credito pari alla somma dei seguenti elementi:

  • l’ammontare regolato tramite disponibilità liquide;
  • il valore di mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, da iscrivere tra i crediti tributari.

La commissionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con cui avrebbe utilizzato la detrazione oppure cederlo in un secondo momento.

Cessione del credito dei bonus fiscali

Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il
credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento
della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento.

Per stabilire la corretta classificazione al conto economico di tale onere o provento occorre considerare che il credito tributario che deriva dall’applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari.

La società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso rileva:

  • nei proventi finanziari - voce C16d) Proventi diversi dai precedenti l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
  • negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

L’elemento che fa propendere l’OIC per la classificazione nella sezione finanziaria del conto economico invece di quella operativa, è l’affinità con i titoli di debito, rappresentata dalla possibilità di cedere il credito tributario a terzi, i quali a loro volta acquisiscono il diritto a detrarlo dai propri debiti tributari.

Per ulteriori dettagli lasciamo in allegato lasciamo il documento dell’OIC.

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