Aiuti e novità per i disoccupati nel DL Sostegni

Isabella Policarpio

23/03/2021

23/03/2021 - 16:24

condividi

Tante le novità per chi ha perso il lavoro nel decreto Sostegni: bonus una tantum per le categorie più colpite, proroga assegno di disoccupazione e nuovi finanziamenti per REM e RdC. Ecco gli aiuti previsti.

Aiuti e novità per i disoccupati nel DL Sostegni

All’interno del DL Sostegni, primo provvedimento economico del premier Draghi, non mancano le misure in aiuto dei disoccupati: tra le novità più rilevanti ci sono la proroga della Naspi e del reddito di emergenza (per chi ha perso l’indennità di disoccupazione) e l’ampliamento dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Questi ammortizzatori sociali si accompagnano al bonus una tantum di 2.400 euro destinato a chi ha cessato involontariamente il lavoro nei settori del turismo stagionale, dello spettacolo e intermittenti.

In questo approfondimento tutte le misure in aiuto dei disoccupati in vigore dal 23 marzo, data che segna l’entrata in vigore del DL Sostegni.

Assegno di disoccupazione Naspi

La novità più importante per chi ha perso il lavoro involontariamente a causa del Covid riguarda la Naspi (la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego): il decreto Sostegni modifica i requisiti per beneficiare dell’assegno di disoccupazione per ampliare la platea dei beneficiari.

In particolare, è caduto il requisito delle 30 giornate lavorative nell’anno precedente. Quindi può ricevere la Naspi chi:

  • è in stato di disoccupazione involontaria;
  • può dimostrare di avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti dall’inizio della disoccupazione.

    La caduta del requisito dei 30 giorni lavorati nell’anno precedente vale esclusivamente per le domande di Naspi presentate dall’entrata in vigore del decreto Sostegni - il 23 marzo 2021 - fino al 31 dicembre 2021.

Reddito di cittadinanza

Per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il decreto finanzia il reddito di cittadinanza con un miliardo di euro ulteriori. Ma c’è una novità: in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, entro il limite di 10.000 euro, il beneficio si intende sospeso per tutta la durata del contratto e non decade. Questo per incentivare i percettori di RdC ad accettare proposte di lavoro anche a termine.

Per ricevere il reddito di cittadinanza chi è disoccupato deve dimostrare:

  • di essere un cittadino italiano o europeo o di risiedere in Italia da almeno 10 anni;
  • un ISEE aggiornato inferiore a 9.360 euro annui;
  • un patrimonio immobiliare - diverso dalla prima casa di abitazione - non superiore a 30.000 euro.
  • un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare o eventuali disabilità dei conviventi;
  • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza (tale soglia è elevata a 9.360 euro quando il nucleo familiare risiede in una abitazione in affitto).

Reddito di emergenza

Il DL Sostegni proroga di ulteriori 3 mesi il reddito di emergenza introdotto con il decreto legge 34/2020 per i disoccupati che hanno perso il diritto a Naspi e DIS-COLL nella finestra temporale tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 senza aver trovato, nel frattempo, un lavoro subordinato o un contratto di collaborazione.

Possono ottenere il reddito di emergenza i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con i requisiti seguenti:

  • residenza in Italia al momento della domanda;
  • reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10.000 euro (la soglia è accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro, o in presenza di un componente con disabilità grave o non autosufficiente);
  • ISEE inferiore a 15.000 euro.

Bonus una tantum di 2.400 euro

Per alcune categorie di lavoratori, particolarmente danneggiate dal Covid, il decreto prevede un bonus una tantum del valore complessivo di 2.400 euro destinato a chi ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021:

  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito;
  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali senza di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, non beneficiari di altre forme previdenziali e che non abbiano un contratto in essere;
  • venditori a domicilio con partita Iva iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro.

Tutti devono dimostrare di aver accumulato almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 23 marzo 2021.

Iscriviti a Money.it