Stop stipendio in contanti ma non per colf e badanti: le eccezioni alla nuova normativa

Maria Stella Rombolà

4 Luglio 2018 - 10:20

Restano escluse dall’applicazione della nuova normativa che prevede il divieto di pagamento in contanti dello stipendio alcune categorie di lavoratori: in particolare i dipendenti della PA e gli addetti a servizi familiari e domestici, come colf e badanti.

Stop stipendio in contanti ma non per colf e badanti: le eccezioni alla nuova normativa

Dal 1° luglio è entrata in vigore la nuova normativa che vieta il pagamento dello stipendio in contanti; ma come per ogni regola che si rispetti anche in questo caso esistono delle eccezioni tra cui rientrano le categorie di colf e badanti.

La legge si pone l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale e di limitare pratiche scorrette da parte dei datori di lavoro in modo da rendere tracciabili e quindi tassabili tutti i pagamenti.

Dopo acquisti e pensioni prosegue la limitazione all’utilizzo del contante che da qualche anno i Governi stanno portando avanti: la normativa si applica alla maggior parte delle categorie di lavoratori ma non a tutte. Esistono infatti delle eccezioni: cerchiamo di capire quali.

La nuova normativa

La normativa in vigore da luglio si va ad inserire all’interno del quadro che si pone l’obiettivo di combattere con forza l’evasione fiscale. Il mezzo adottato è sempre lo stesso: rendere tracciabili i movimenti di denaro.

La stretta accompagna le limitazioni già attive sul pagamento delle pensioni in vigore dal 2012: le pensioni che superano i 1.000 euro possono essere corrisposte solo con accredito su conto corrente, libretto o carte prepagate.

Per quanto riguarda le pratiche commerciali e gli acquisti delle famiglie il limite previsto è di 3.000 euro; mentre per gli stipendi non è prevista alcuna soglia e il divieto all’utilizzo del contante prescinde dall’ammontare dello stipendio e si applica in ogni caso.

Questa novità cerca di ridurre l’evasione fiscale ma non solo: ha come obiettivo la limitazione delle pratiche scorrette messe in atto dai datori di lavoro tra i quali i cosiddetti pagamenti “fuori busta”, gli stipendi retribuiti sotto la soglia stabilita dai CCNL o erogati in misura inferiore a quanto riportato in busta paga.

Eccezioni

In questo modo applicando la normativa vigente non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti ma solo per mezzo di strumenti tracciabili come bonifici, assegni o erogazioni in contanti presso gli sportelli di banche e poste ossia con bonifico domiciliato.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del Governo Gentiloni non ci sono importi limite: nessun pagamento in contante è legale a prescindere dall’importo corrisposto. Il datore di lavoro che non si adegua alla normativa va incontro a pesanti multe e sanzioni per un massimo di 5.000 euro.

La normativa si applica a tutti i tipi di lavoro dipendente anche con cooperative o con contratto di collaborazione (co.co.co). Esistono però delle eccezioni all’applicazione di queste regole.

Restano esclusi dal nuovo divieto di pagamento in contanti, in conformità al comma 913, le seguenti categorie:

  • coloro che hanno instaurato rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione: per costoro già l’articolo 2, comma 4-ter, del Dl 138/2011 ha previsto di divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante per importi superiori a mille euro;
  • i rapporti che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici come colf e badanti.

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