Patteggiamento: come funziona e quando conviene?

Isabella Policarpio

13 Febbraio 2019 - 12:17

Il patteggiamento è un procedimento penale speciale con il quale l’imputato ottiene una pena diminuita fino ad un terzo. Pro e contro.

Patteggiamento: come funziona e quando conviene?

Il patteggiamento è l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero che permette l’applicazione da parte del giudice di una pena che non supera i 5 anni di reclusione.

In pratica, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio nota come patteggiamento, è un procedimento penale speciale che riduce i tempi processuali, facendo concludere il processo anticipatamente grazie all’esclusione della fase dibattimentale.

In cambio della velocizzazione della macchina giudiziaria, l’imputato ottiene la riduzione fino ad un terzo della pena detentiva o pecuniaria.

Patteggiamento: i pro

I vantaggi del patteggiamento sono notevoli. Li abbiamo così elencati:

  • l’imputato ottiene lo sconto sulla pena, sia detentiva che pecuniaria;
  • si esclude la parte civile;
  • il giudizio si svolge in Camera di consiglio e non in pubblica udienza;
  • la sentenza non può essere appellata dal Pm che ha dato il suo consenso;
  • è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali se il patteggiamento è entro 2 anni;
  • esclude molte pene accessorie;
  • diminuisce il costo della difesa perché non prevede le spese del dibattimento.

Patteggiamento: i contro

Dall’altro lato vi sono degli elementi a sfavore. Vediamoli:

  • la rinuncia a difendersi da parte dell’imputato e l’accettazione della condanna;
  • la celerità del patteggiamento non permette all’imputato di beneficiare della prescrizione del reato o di una eventuale amnistia o depenalizzazione del delitto in questione.

Patteggiamento: quando si può chiedere?

Il patteggiamento deve essere richiesto con l’accordo delle parti in giudizio. La richiesto può essere formulata già durante le indagini preliminari, quindi anche prima che venga aperta l’azione penale.

Tuttavia il patteggiamento è sottoposto ad un limite tassativo: non può essere richiesto dopo lo svolgimento dell’udienza preliminare (ex articolo 446 del Codice di procedura penale).

Invece, nell’ambito di un giudizio direttissimo, il patteggiamento può essere richiesto fino all’apertura del dibattimento, mentre nel giudizio immediato entro 15 giorni dall’emissione del procedimento per decreto penale o del decreto che dispone il giudizio immediato.

Patteggiamento: decide il giudice

Sulla richiesta di patteggiamento si esprime il giudice di merito che ne valuta l’ammissibilità guardando i capi di imputazione e la qualificazione giuridica prospettata dalle parti.

Il giudice può accogliere o rigettare la richiesta ma mai modificare o integrare l’accordo delle parti.

La decisione del giudice circa l’accoglimento o meno della richiesta di patteggiamento è impugnabile solamente per ricorso in Cassazione.

Patteggiamento: limiti ed esclusioni

Come abbiamo visto, il patteggiamento è ammissibile solo entro determinati limiti di tempo e, come vedremo, solamente in relazione ad alcuni reati.

L’articolo 444 del Codice di procedura penale stabilisce che sono esclusi dal patteggiamento:

  • i delitti di prostituzione minorile e pornografia minorile;
  • il delitto di violenza sessuale di gruppo;
  • chi è stato dichiarato “delinquente abituale” quando la pena supera i 2 anni di detenzione.

Invece, nel caso di peculato e concussione, il patteggiare è concesso solo se il colpevole ha restituito integralmente il prezzo o il profitto del reato.

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